§ 56.6.47 - D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209.
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:22/05/1999
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Inventario.
Art. 4.  Programmi.
Art. 5.  Obbligo di decontaminazione e smaltimento.
Art. 6.  Etichettatura.
Art. 7.  Modalità di decontaminazione e smaltimento.
Art. 8.  Divieti.
Art. 9.  Controlli e determinazioni analitiche.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Disposizioni finali.


§ 56.6.47 - D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209.

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

(G.U. 30 giugno 1999, n. 151).

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.

     1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) PCB:

     1) i policlorodifenili;

     2) i policlorotrifenili;

     3) il monometiltetraclorodifenilmetano, il

monometildiclorodifenilmetano, il monometildibromodifenilmetano;

     4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;

     b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di

decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;

     c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

     e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

     f) smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. Inventario.

     1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:

     a) nome e indirizzo;

     b) collocazione e descrizione degli apparecchi;

     c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;

     d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;

     e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;

     f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

     2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.

     3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999 [1].

     4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.

 

     Art. 4. Programmi.

     1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm(elevato a)3 .

     2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi di cui al comma 1 alla Commissione europea, con una sintesi dell'inventano predisposto dall'ANPA.

     4. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente verifica altresì, avvalendosi dell'ANPA, che sia garantita la possibilità di provvedere alla decontaminazione o allo smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacità degli impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal fine attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ove necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimità degli impianti di smaltimento e di decontaminazione ai luoghi dove sono detenuti i PCB e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento 93/259/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 15 luglio 1975.

 

     Art. 5. Obbligo di decontaminazione e smaltimento.

     1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.

     2. La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

     3. Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai commi 1 e 2.

     4. I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

 

     Art. 6. Etichettatura.

     1. Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi.

     2. Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%, di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura "Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%".

     3. I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta riportata nell'allegato 2.

 

     Art. 7. Modalità di decontaminazione e smaltimento.

     1. I detentori, in conformità a quanto previsto nei programmi di cui all'articolo 4, devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile.

     3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono soggette all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. La consegna di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento deve risultare dal formulario di trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal registro e dal formulario devono risultare le quantità, l'origine, la natura e la concentrazione di PCB e di PCB usati. Il registro di carico e scarico può essere consultato dalle autorità locali e dal pubblico.

     4. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

     a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso;

     b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;

     c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

     5. Per la decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono essere rispettate solo le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4.

     6. Le norme tecniche per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 sono adottate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 4.

     7. Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

     8. I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento.

 

     Art. 8. Divieti.

     1. E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi.

     2. E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.

     3. E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).

     4. E' vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi.

     5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze o fluidi.

 

     Art. 9. Controlli e determinazioni analitiche.

     1. I controlli sull'osservanza delle norme del presente decreto sono effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 5, comma 4, saranno indicate altresì le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

     4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni.

     5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

 

     Art. 11. Disposizioni finali.

     1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonché degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 50 parti per milione [2].

     3. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

 

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ETICHETTATURA

DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB

PER UN VOLUME SUPERIORE A 5 DM3.

 

     L'etichetta apposta agli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1, deve avere un'altezza di almeno 23 cm e larghezza di 17 cm. L'etichetta deve essere poi divisa in due parti: nella parte superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su fondo arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione sociale, il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati. La parte inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in colore nero su fondo bianco:

     Contiene PCB suscettibili di provocare effetti cumulativi nell'organismo e di contaminare l'ambiente.

     Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore contenente PCB.

     Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi che solidi vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che siano abbandonati sul terreno.

     Le operazioni di esercizio, di controllo e di manutenzione in condizioni normali e di emergenza devono essere condotte secondo quanto disposto dalle norme CEI.

     Le ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad incendio, devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per acido cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono essere raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata robustezza e conservati fino allo smaltimento finale.

     In caso di funzionamento anormale dell'apparecchio consultare il fabbricante.

     In caso di perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio, telefonare a

....................................................................

     In caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che trattasi di apparecchiatura contenente PCB.

     Vietato aprire la segregazione dell'apparecchio se non dal personale autorizzato.

     Fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonché di smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, l'etichetta deve essere accompagnata da specifiche istruzioni operative.

 

 

ALLEGATO 2

MODALITA' DI ETICHETTATURA

DEI TRASFORMATORI DECONTAMINATI

 

     Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua del Paese di utilizzazione dell'apparecchio.

     Trasformatori contenenti PCB decontaminati

     Il fluido contenente PCB è stato sostituito:

     con

........................................................................... ..................... (fluido sostitutivo);

     il ................................................ (data);

     da

................................................................(impresa).

     Concentrazione di PCB nel:

     vecchio fluido

...........................................................................

.................................... % in peso;

     nuovo fluido

...........................................................................

....................................... % in peso.

 


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2000 per effetto dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.