§ 56.6.17 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95.
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:27/01/1992
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Principi generali.
Art. 3.  Obblighi e divieti.
Art. 4.  Competenze statali.
Art. 5.  Autorizzazioni.
Art. 6.  Obblighi dei detentori.
Art. 7.  Attività di raccolta e di eliminazione.
Art. 8.  Registro degli oli usati.
Art. 9.  Combustione.
Art. 10.  Rigenerazione.
Art. 11.  Consorzio obbligatorio degli oli usati.
Art. 12.  Accessi e ispezioni.
Art. 13.  Obblighi di pubblicità.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 56.6.17 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95.

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.

(G.U. 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

     a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

     b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.

     c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.

     d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.

     e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.

     f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.

     2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.

     3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.

 

     Art. 2. Principi generali.

     1. Le detenzione e l'attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalità previste nel presente decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.

     2. L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro Stato membro delle Comunità europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunità europee alle proprie imprese nazionali per l'attività di raccolta ed eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.

 

     Art. 3. Obblighi e divieti.

     1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente.

     2. Sono vietati:

     a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

     b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati;

     c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

     3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:

     a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

     b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;

     c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, è regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9 bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni e integrazioni.

     5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.

 

     Art. 4. Competenze statali. [1]

     [1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

     a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati, oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto;

     b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati;

     c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento, sentito il consiglio superiore di Sanità, ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanità, del CNR e delle università;

     d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunità europee.

     3. Le norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano:

     a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o la eliminazione, nonché le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati;

     b) le specifiche, ulteriori rispetto a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicità e la nocività dei residui della lavorazione.

     4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.]

 

     Art. 5. Autorizzazioni. [2]

     [1. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e dalle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

     2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente.

     3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione di oli usati disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali.

     4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11, può essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità ove, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente.]

 

     Art. 6. Obblighi dei detentori.

     1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

     a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;

     b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;

     c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

     d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

     2. E' data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

     3. Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:

     a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

     b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

     c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

     4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

     5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

     6. Le Amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

 

     Art. 7. Attività di raccolta e di eliminazione.

     1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono obbligate a:

     a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti;

     b) provvedere al loro stoccaggio,

     c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati raccolti;

     d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario;

     e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

     2. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a:

     a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attività di raccolta;

     b) provvedere fino all'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio degli oli ad esse ceduti;

     c) comunicare al Consorzio obbligatorio degli oli usati le quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso.

 

     Art. 8. Registro degli oli usati. [3]

     [1. Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina oli usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati.

     2. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data della operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.]

 

     Art. 9. Combustione.

     1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.

     3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione.

 

     Art. 10. Rigenerazione.

     1. Coloro che effettuano attività di rigenerazione degli oli usati sono tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, nonché all'osservanza delle specifiche disposizioni relative alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico idrico e del suolo, e delle ulteriori specifiche disposizioni tecniche di cui all'art. 4 comma 3.

     2. La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele può essere consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano ploliclorodifenili o i policlorotrifenili in concentrazione superiori a 25 parti per milione.

     3. Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in quantità e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.

 

     Art. 11. Consorzio obbligatorio degli oli usati.

     1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.

     2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

     3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

     4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.

     5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.

     6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.

     7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.

     8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:

     il presidente e il vicepresidente;

     il consiglio di amministrazione;

     il collegio sindacale.

     Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.

     Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:

     a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;

     b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

     c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;

     d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;

     e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'art. 3 comma 3;

     f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;

     g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

     h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

     i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.

     11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso.

 

     Art. 12. Accessi e ispezioni. [4]

     [1. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati è autorizzata ad effettuare all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione. In caso di accertata violazione delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorità detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verrà revocata.]

 

     Art. 13. Obblighi di pubblicità.

     1. Le imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo sono tenute a riservare nella pubblicità dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o eliminazione degli oli usati.

 

     Art. 14. Sanzioni. [5]

     [1. Alle attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente decreto restano applicabili le disposizioni penali vigenti in materia.

     2. Alle emissioni derivanti dagli impianti, fatta salva la disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si applicano le disposizioni penali vigenti in materia.

     3. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a), e b), è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

     4. Chi utilizza gli oli usati come combustibili senza aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 9 è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     5. Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali è richiesta autorizzazione, non presenta la domanda all'autorità competente nel termine previsto dall'art. 15, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 5 milioni.

     6. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

     7. Chi, nell'attività di rigenerazione, non osserva l'obbligo previsto dall'art. 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.]

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie e finali. [6]

     [1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente.

     2. Allorché l'autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso [7].

     3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già rilasciate a tal fine, nonché quelle che, essendo state richieste per gli oli usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.

     4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto.

     5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1° gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm.]

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Comma già modificato dall'art. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 426 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L. 23 marzo 2001, n. 93.