§ 56.6.40 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406.
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:28/04/1998
Numero:406


Sommario
Art. 1.  Costituzione dell'Albo.
Art. 2.  Organi.
Art. 3.  Comitato nazionale.
Art. 4.  Sezioni regionali.
Art. 5.  Sezioni provinciali di Trento e Bolzano.
Art. 6.  Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali.
Art. 7.  Durata degli organi dell'Albo e validità delle deliberazioni.
Art. 8.  Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.
Art. 9.  Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.
Art. 10.  Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo.
Art. 11.  Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
Art. 12.  Procedimento di iscrizione all'Albo.
Art. 13.  Procedure semplificate.
Art. 14.  Garanzia finanziaria.
Art. 15.  Variazioni.
Art. 16.  Sospensione.
Art. 17.  Cancellazione.
Art. 18.  Procedimento disciplinare.
Art. 19.  Revisione dell'Albo.
Art. 20.  Ricorsi al Comitato nazionale.
Art. 21.  Risorse finanziarie.
Art. 22.  Pubblicazione dell'Albo.
Art. 23.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 56.6.40 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406. [1]

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. [2]

(G.U. 25 novembre 1998, n. 276).

 

Capo I

Organizzazione

 

Art. 1. Costituzione dell'Albo.

     1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

     2. L'Albo è articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino- Alto Adige sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano in luogo della sezione regionale.

 

     Art. 2. Organi.

     1. Sono organi dell'Albo:

     a) il Comitato nazionale;

     b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

     2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

     3. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

     4. Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio.

 

     Art. 3. Comitato nazionale.

     1. Il Comitato nazionale è composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e designati rispettivamente:

     a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

     c) uno dal Ministro della sanità;

     d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

     e) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

     g) uno dalle organizzazioni di categoria dell'industria;

     h) uno dalle organizzazioni di categoria del commercio;

     i) uno dalle organizzazioni di categoria della cooperazione;

     l) uno dalle organizzazioni di categoria dell'artigianato;

     m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.

     2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate al Ministero dell'ambiente e sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

     3. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali componenti, purché ne siano stati nominati la metà più uno.

 

     Art. 4. Sezioni regionali.

     1. Ogni sezione regionale è composta:

     a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;

     b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta regionale, con funzioni di vicepresidente;

     c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;

     d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

     2. Qualora i componenti di cui al comma l non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purché ne siano stati nominati la metà più uno.

     3. Le funzioni di segreteria delle sezioni regionali sono affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e alla regione Valle d'Aosta, e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della Giunta camerale su indicazione del segretario generale.

 

     Art. 5. Sezioni provinciali di Trento e Bolzano.

     1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte:

     a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

     b) da due funzionari o dirigenti esperti in rappresentanza della Giunta provinciale di cui uno con funzioni di vicepresidente;

     c) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

     2. Le funzioni di segreteria delle sezioni provinciali sono affidate alle camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della Giunta camerale su indicazione del segretario generale.

     3. Nell'ipotesi in cui i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purché ne siano stati nominati la metà più uno.

 

     Art. 6. Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali.

     1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

     a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;

     b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonché per il passaggio da una classe ad un'altra;

     c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese;

     d) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

     e) coordina l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;

     f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

     g) fissa i contenuti dell'attestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera a);

     h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda di iscrizione all'Albo;

     i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni regionali e provinciali;

     l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

     2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

     a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle stesse;

     b) deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di iscrizione;

     c) procedono all'iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16 bis, dell'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione;

     e) redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel proprio territorio;

     f) comunicano alle camere di commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti per l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;

     g) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo stesso;

     h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;

     i) verificano, attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla revisione di cui al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo.

 

     Art. 7. Durata degli organi dell'Albo e validità delle deliberazioni.

     1. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica cinque anni.

     2. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano decadono dall'incarico in caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive. Il Comitato nazionale può, inoltre, richiedere al Ministro dell'ambiente l'adozione di un provvedimento di dichiarazione di decadenza nei confronti dei componenti che nel corso dell'anno solare risultino assenti ad almeno la metà delle riunioni dei rispettivi organi.

     3. Le deliberazioni del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, sono fissate le indennità di spettanza dei componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione.

 

Capo II

 

     Art. 8. Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

     1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti:

     a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

     b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

     c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

     d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

     e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

     f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;

     i) categoria 9: bonifica di siti;

     l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

     2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera f), comprende in particolare:

     a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A);

     b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 6B);

     c) la gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti (categoria 6C);

     d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D);

     e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E);

     f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F);

     g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G);

     h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).

 

     Art. 9. Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

     1. L'Albo è suddiviso per categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.

     2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

     a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;

     b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

     c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;

     d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;

     e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;

     f) inferiore a 5.000 abitanti.

     3. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

     a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

     b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;

     c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;

     d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;

     e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;

     f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

     4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

     a) oltre lire quindici miliardi;

     b) fino a lire quindici miliardi;

     c) fino a lire tre miliardi;

     d) fino a lire ottocento milioni;

     e) fino a lire cento milioni.

     5. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 8; per le altre attività di cui alle lettere, f), g), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 8, l'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della costruzione e dell'esercizio.

 

     Art. 10. Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo.

     1. Le imprese sono iscritte all'Albo:

     a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

     b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;

     c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

     2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

     a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

     b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;

     c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;

     d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

     e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

     1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

     2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

     3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

     g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

     h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;

     i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;

     l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

     3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed f), sono rispettivamente accertati d'ufficio dalla sezione regionale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all'estero i predetti requisiti sono comprovati tramite l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

     4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).

 

     Art. 11. Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

     1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:

     a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

     b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;

     c) in un'adeguata dotazione di personale;

     d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

     2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta.

     3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l'iscrizione.

     4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).

 

     Art. 12. Procedimento di iscrizione all'Albo.

     1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

     2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) il nominativo del responsabile tecnico;

     b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

     c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

     d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;

     e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

     3. Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:

     a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare [3];

     b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;

     c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;

     d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa richiedente.

     5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione è respinta.

     6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 14. La sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa.

     7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.

     8. L'iscrizione è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione.

     9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

 

     Art. 13. Procedure semplificate.

     1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1:

     a) aziende speciali, consorzi e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni;

     b) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.

     2. La comunicazione d'inizio di attività per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

     b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;

     c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.

     3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono corredare la comunicazione di inizio di attività con la seguente documentazione:

     a) dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10;

     b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

     c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantità, la natura, l'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;

     d) documentazione di cui all'articolo 12, comma 3;

     e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione;

     f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11.

     4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività, completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

     5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera a), è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.

     6. Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.

     7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.

     8. Alla comunicazione di inizio di attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 14. Garanzia finanziaria.

     1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed l).

     2. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

     3. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 15. Variazioni.

     1. L'impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.

     2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     3. Le sezioni regionali e provinciali effettuano le variazioni delle iscrizioni e ne danno comunicazione al Comitato nazionale.

     4. Il Comitato nazionale determina i criteri per l'individuazione delle variazioni che determinano la necessità di una nuova procedura istruttoria da parte della sezione medesima. In tal caso le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

 

     Art. 16. Sospensione.

     1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:

     a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonché nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;

     b) venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;

     c) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 1.

     2. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10.

     3. Con il provvedimento di sospensione la sezione regionale assegna un termine, che non può comunque superare i dodici mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attività ed i sui effetti.

     4. La sezione regionale determina la durata della sospensione, che comunque non può superare i dodici mesi.

 

     Art. 17. Cancellazione.

     1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando:

     a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all'articolo 10;

     b) vengono cancellate dal registro delle imprese;

     c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);

     d) qualora l'impresa o l'ente non provvede nei termini ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 16.

     2. Ai fini del comma 1, lettera b), la camera di commercio è tenuta a dare immediata comunicazione alla sezione regionale dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

     3. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione che ha effetto per l'anno successivo.

 

     Art. 18. Procedimento disciplinare.

     1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.

     2. Prima dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), la sezione regionale può assegnare all'interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

     3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla regione ed alla provincia territorialmente competente, alla camera di commercio e al Comitato nazionale.

 

     Art. 19. Revisione dell'Albo.

     1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Tale documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda d'iscrizione sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima ed i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

     2. Le imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

     3. Sulla base della documentazione presentata, le sezioni regionali provvedono alla revisione dell'iscrizione.

 

     Art. 20. Ricorsi al Comitato nazionale.

     1. Avverso le deliberazioni delle sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

 

     Art. 21. Risorse finanziarie.

     1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio.

     2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio.

     3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio.

     4. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:

     a) imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) (per popolazione servita):

     superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000;

     inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L. 2.500.000;

     inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L. 2.000.000;

     inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000;

     inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000;

     inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;

     b) le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

     quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, L. 3.500.000;

     quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000;

     quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000;

     quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, L. 1.500.000;

     quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L. 700.000;

     quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, L. 300.000;

     c) le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l) (importi dei lavori cantierabili):

     oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000;

     fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000;

     fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;

     fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;

     fino a lire cento milioni, L. 600.000.

     5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.

     6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti d'iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.

     7. L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

     8. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalità di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

 

     Art. 22. Pubblicazione dell'Albo.

     1. Il Comitato nazionale provvede annualmente alla pubblicazione dell'Albo dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate dall'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonché le garanzie già prestate ai sensi del decreto 10 maggio 1994 e del decreto 8 ottobre 1996 del Ministro dell'ambiente, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

     2. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, che non hanno ancora provveduto a presentare le garanzie finanziarie ai sensi del decreto 8 ottobre 1996 del Ministro dell'ambiente, debbono provvedere, a pena di decadenza dall'iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le sezioni regionali provvedono ad aggiornare le iscrizioni effettuate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, sulla base delle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

     5. Fino all'emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441.

     6. Le domande d'iscrizione all'Albo per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere h), i) ed l), devono essere presentate alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dall'adozione delle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale.

     7. Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

[2] Decreto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 22 dicembre 1998, n. 298.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 3 giugno 2004, n. 167.