§ 56.6.132 - D.M. 3 giugno 2004, n. 167.
Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:03/06/2004
Numero:167


Sommario
Art. 1. 1. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del [...]


§ 56.6.132 - D.M. 3 giugno 2004, n. 167.

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti».

(G.U. 9 luglio 2004, n. 159)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'Albo con attestazione a mezzo perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la sentenza n. 3097/01, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II-bis, ha accolto il ricorso proposto dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, annullando il citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, limitatamente alla parte in cui non menziona i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto medesimo;

Ritenuto, pertanto, necessario, in adempimento di tale sentenza, modificare l'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, al fine di ricomprendere anche i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui sopra;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota UL/2004/2140 del 22 marzo 2004;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, dopo la parola «igienista» e prima delle parole «iscritto all'ordine professionale» sono inserite le seguenti parole: «o da un biologo».