§ 56.6.28 - D.M. 16 maggio 1996, n. 392.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:16/05/1996
Numero:392


Sommario
Art. 1.  Percentuale massima di acqua.
Art. 2.  Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore.
Art. 3.  Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta.
Art. 4.  Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione.
Art. 5.  Metodi di analisi.
Art. 6.  Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione.


§ 56.6.28 - D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

(G.U. 25 luglio 1996, n. 173).

 

Art. 1. Percentuale massima di acqua.

     1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, è determinata nella misura del quindici per cento in peso.

     2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformità alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.

 

     Art. 2. Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore.

     1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95 del 1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.

     2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:

     a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

     b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

     c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

     d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

     3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.

     4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

 

     Art. 3. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta.

     1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 1992, ad imprese che:

     a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato B ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato C;

     b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione è richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa può essere incrementata e descriva le modalità di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;

     c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonché gli eventuali loro procuratori generali o speciali, in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente;

     d) offrano di dare, ancorché con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre società del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.

     2. La garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta per i seguenti rischi:

     a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera a), rischi di responsabilità civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di Lit 4.000.000 per metro cubo di capacità degli automezzi e di Lit 300.000 per metro cubo di capacità geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione è richiesta;

     b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95 del 1992 di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di Lit. 200.000.000.

     3. I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento è calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.

     4. Le imprese di cui al comma 1 devono altresì assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.

     5. Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccoglitrice per le quali non sussistano gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992 ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni:

     a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalità previste all'allegato A, tabella 1, salvi i casi di impossibilità tecnica o eccessivo onere economico;

     b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facoltà di miscelarle fra loro ferma la responsabilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95 del 1992; in nessun caso è ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicità;

     c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esercizio della facoltà di miscelare, di cui alla lettera b), un campione della miscela prelevato con le medesime modalità, alle analisi previste all'allegato A, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento.

     6. L'impresa interessata deve altresì assumere i seguenti impegni:

     a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformità a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione;

     b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a) alle analisi di cui all'allegato A, tabelle 2 e 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95 del 1992;

     c) tenendo conto delle priorità previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 1992, perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato A e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta inidoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 1992, provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformità di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

     7. Ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed è subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.

     8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.

     9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformità all'allegato C.

 

     Art. 4. Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione.

     1. Ai fini dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 1992, e fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

     2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti:

     a) stoccaggio conforme all'allegato C;

     b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio;

     c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non è ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;

     d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato;

     e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui;

     f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;

     g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per le stesse tipologie di impianti:

 

     - polveri totali                                100 mg/Nmc

     - carbonio organico totale                       50 mg/Nmc

     - composti  inorganici  gassosi   del  cloro

       espressi come HCl                              30 mg/Nmc

     - composti  inorganici  gassosi  del  fluoro

       espressi come HF                                5 mg/Nmc

     - idrocarburi policiclici aromatici (IPA)       0.1 mg/Nmc

     - PCB/PCT                                       0.1 mg/Nmc

     - PCDD+PCDF   (come   diossina   equivalente

       calcolata  come  nell'allegato   1   della

       proposta  di  direttiva  CEE  92/C 130/01,

       pubblicata  nella  GUCE  n. C. 130  del 21

       maggio 1992)                                  0.1 ng/Nmc

 

     Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

     h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera g) devono essere abbattuti con un termodistruttore;

     i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi;

     l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:

     - strippaggio con vapore;

     - disoleazione;

     - ossidazione biologica;

     - chiarificazione;

     - filtrazione su sabbia.

     Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3 presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 1992.

     3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95 del 1992:

     a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

     b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento;

     c) avere capacità significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO2);

     d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato A del decreto legislativo n. 95 del 1992 e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C. 130 del 21 maggio 1992:

     - idrocarburi policiclici aromatici: 0,1 mg/Nmc

     - PCDD+PCDF (come diossina equivalente): 0,1 ng/Nmc

     - PCB/PCT: 0,1 mg/Nmc

     e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

     - temperatura della camera di combustione, non inferiori a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;

     - efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%;

     - tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;

     - tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.

     4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonché miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.

     5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95 del 1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformità dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.

     6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorché non contaminati, siano inidonei ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati è tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95 del 1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, è considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

 

     Art. 5. Metodi di analisi.

     1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonché i relativi coefficienti di riproducibilità sono quelli descritti nell'allegato D.

     2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilità previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita.

     3. All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico può procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 1992.

 

     Art. 6. Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione.

     1. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonché le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalità e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.

     2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:

     a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;

     b) quantità delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano;

     c) quantità degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna regione, loro origine ed utilizzo quale risultante dalla documentazione acquisita;

     d) quantità degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonché di quelli inidonei ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;

     e) quantità degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalità della loro distruzione;

     f) dati economici e statistici relativi;

     g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1;

     h) i dati previsionali sulle quantità di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorità previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 1992.

     3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

     4. Le regioni, ed, ove a ciò delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.

     5. La comunicazione del detentore, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992, redatta in conformità allegato F, deve comunque contenere:

     a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;

     b) quantitativo di olio usato ceduto;

     c) data della consegna;

     d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;

     e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformità agli standards previsti dall'allegato E e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;

     f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95 del 1992, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.

     6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95 del 1992, redatta in conformità all'allegato F, deve comunque contenere:

     a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

     b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto.

     7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresì contenere:

     a) estremi del registro di carico e scarico del detentore, nonché pagina e numero dell'operazione ivi annotata;

     b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5;

     c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, copia del relativo certificato di analisi.

     8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 95 del 1992, redatta in conformità all'allegato G, deve comunque contenere:

     a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale è munita, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

     b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita IVA, estremi

dell'autorizzazione della quale è munito, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

     c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione.

 

 

ALLEGATO A

METODO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI DEL CONTENUTO

DI ACQUA E ALTRI PARAMETRI DA SOTTOPORRE AD ANALISI

 

     Tabella 1.

     Metodo di campionamento dell'olio usato

 

     Normativa:

     NOM 1/86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270 e NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057).

     Numero campioni da prelevare:

     3 campioni da 1 lt riempito per 4/5 (800 gr), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo è eseguito. Conservazione dei campioni:

     Con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0°- 4°C) max per 60 giorni. Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15° - 25°C) per max 60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi.

 

     Tabella 2.

     Metodo analisi contenuto acqua

     Normativa: NOM 7-70 / ASTIM D.95

     Calcolo della percentuale: in base al peso

 

     Tabella 3.

     Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori minimi massimi consentiti per l'eliminazione tramite rigenerazione

 

Parametri              Metodi                 Valori

DENSITA' A 15 °C       NOM 42-83/ASTM D       max 0.920 KG/L

                        1298

SEDIMENTI TOTALI       NOM 112-71/ASTM D      max 3,0% in peso

                        2273

VISCOSITA'             NOM 46-71/ASTM D 445   min 1,8 °E a 50°C

PCB/PCT                CEI 10/19/ASTM D       max 25 mg/Kg

                        4059

CLORO TOTALE           NOM 98-72/ASTM D       max 0,5% peso

                        1317

ZOLFO                  NOM 97-80/ASTM D       max 1,50% peso

                        1552

DILUENTI               NOM 39-90/ASTM D 322   max 5,0% in

                                               volume

PIOMBO + ZINCO         IRSA 64 (n. 10)        max 4.000 mg/Kg

CADMIO + CROMO +       IRSA 64 (n. 10)        max 50 mg/Kg

NICHEL + VANADIO

[*] N.o                NOM 86-88/ASTM D 64    max 3,5 mg KOH/g

NEUTRALIZZAZIONE

[*] N.o                NOM 81-71/ASTM D 94    max 18,0 mg KOH/g

SAPONIFICAZIONE

 

[*] Determinazioni da eseguirsi sul campione dopo aver proceduto alla

perdita per riscaldamento (ASTM D.3607).

 

     L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

 

     Tabella 4.

     Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per l'eliminazione di oli usati tramite combustione

 

Parametri              Metodi                 Valori

 

DENSITA' A 15 °C       NOM 42-83/ASTM D       max 0.980 Kg/l

                        1298

SEDIMENTI TOTALI       NOM 112-71/ASTM D      max 3,0% peso

                        2273

PCB/PCT                CEI 10/19/ASTM D       max 25 mg/Kg

                        4059

INFIAMMABILITA'        NOM 83/71-ASTM D 92    min. 90°C

CLEVELAND

METALLI:

assorbimento atomico

- CROMO                [*] METODO IRSA 64     max 100 mg/Kg

                        (N° 10)

- CADMIO                        "                     "

- VANADIO                       "                     "

- NICHEL                        "                     "

- PIOMBO                        "             max 2.000 mg/Kg

- RAME                          "             max 500 mg/Kg

- CLORO TOTALE         NOM 98-72/ASTM D       max 0,60% peso

                        1371

- FLUORO                        "             Tracce

- ZOLFO                NOM 97-80/ASTM D       max 1,50% peso

                        1552

- CENERI               NOM 12-88/ASTM D 482   max 1,50% peso

 

     L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

 

     Tabella 5.

     Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi per la eliminazione delle miscele oleose (comprese le emulsioni) tramite combustione

 

Fase Oleosa:

Parametri              Metodi               Valori

DENSITA' A 15 °C       NOM 42-83/ASTM D     max 0,980 Kg/l

                        1298

PCB/PCT                CEI 10-19/ASTM D     max 25 mg

                        4059

CLORO TOTALE           NOM 98-72/ASTM D     max 0,6% peso

                        1317

DILUENTI               NOM 39-90/ASTM D     max 5,0% vol.

                        322

FLUORURI               NOM 98-72/ASTM D     Tracce

                        1317

ZOLFO                  NOM 97-80/ASTM D     max 1,5% peso

                        1552

CENERI                 NOM 12-88/ASTM D     max 1,5% peso

                        482

METALLI:

Assorbimento atomico

- CROMO                [*] METODO IRSA 64   max 100 mg/Kg

                        (N° 10)

- CADMIO                       "                     "

- VANADIO                      "                     "

- NICHEL                       "                     "

 

- PIOMBO                       "            max 2.000 mg/Kg

- RAME                         "            max 500 mg/Kg

- PH                                        min 5

- % OLIO               NOM 7-70 ASTM D.95   riportare dato

- SEDIMENTI TOTALI     NOM 112-71 ASTM      riportare dato

                        D.2273

[*] IRSA Quaderno 64 vol. 3° N° XX

 

     L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

 

 

ALLEGATO B

REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA

 

     1. Modalità.

     La raccolta di olio usato ed emulsioni oleose può essere effettuata:

     - con autobotte;

     - con cassonato e contenitori mobili di varia capacità.

     E' ammesso l'impiego di contenitori mobili anche non metallici di qualsiasi forma e capacità: se realizzati in materiale non metallico, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 121 del 27.3.69, successivi aggiornamenti e relative circolari d'attuazione.

     I contenitori mobili o le cisterne, non dovranno mai essere riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il 3% della totale capacità. I contenitori, sia fissi che mobili, dovranno sempre viaggiare ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori delle aree attrezzate, se non in caso di assoluta necessità ed emergenza. La raccolta di olio usato o emulsioni oleose deve essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai contenitori di stoccaggio dei detentori.

     Sono vietate altre modalità di travaso che comportino rischi di spandimento. Nella operazione di travaso, predisporre accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali (materiale oleoassorbente ecc.).

     L'operazione di aspirazione deve preferibilmente essere effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel contenitore da vuotare; eventuali giunzioni dovranno essere effettuate con giunti filettati o attacchi rapidi unificati evitando giunzioni precarie.

     La raccolta di filtri usati deve essere effettuata utilizzando specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri sfusi da un contenitore all'altro.

 

     2. Automezzi.

     Gli automezzi adibiti alla raccolta di olio usato o emulsioni oleose debbono:

     a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro, previsto dal Regolamento d'attuazione del T.U. 15.6.59 DPR 420/59 e successivi aggiornamenti, per prodotti di classe IIIa, ivi inclusa, indipendentemente dalla quantità trasportata, la certificazione di idoneità di cui all'art. 356 del detto Regolamento, nonché di quanto indicato nel D.M. 31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali;

     b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui siano elencati i provvedimenti da prendere nel caso di spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio d'incendio come prescritto dall'art. 371 del detto T.U.;

     c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, sia metallici che non metallici, o di filtri olio usati, dovranno avere il cassone ad effettiva tenuta stagna per contenere eventuali spandimenti ed essere dotati di adeguata attrezzatura di sollevamento. Tali caratteristiche dovranno essere riportate nella certificazione di idoneità;

     d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano l'aspirazione del prodotto;

     e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche d'uso, nelle tipologie di più ampio impiego, per intervenire nel caso di piccoli spandimenti. Tutte le attrezzature, in particolare valvole di intercettazione e manichette debbono essere tenute in buono stato di conservazione ed efficienza: l'efficienza delle manichette deve essere periodicamente accertata secondo le specifiche del fornitore. Dovrà essere istituita una scheda per ogni manichetta in cui il titolare della autorizzazione riporterà i dati da lui verificati, i valori riscontrati, la data della verifica: la scheda dovrà sempre essere presente sul mezzo.

 

 

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO

 

     1. Caratteristiche generali dei depositi.

     a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.

     b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di mt. 2,50.

     c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.

     d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.

     e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norma di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali.

 

     2. Potenzialità del deposito.

     La quantità complessiva degli oli o emulsioni oleose che può trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità reale), non può in nessun caso essere superiore alla capacità geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta Pr la potenzialità reale e Pg quella geometrica, sarà:

     Pr <= 0,9 x Pg

 

     3. Serbatoi.

     I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:

     a) fissi: è esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità;

     b) realizzati in acciaio;

     c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabili;

     d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;

     e) equipaggiati con accessori che permettano:

     - campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno);

     - esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.;

     - il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola);

     - la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione: sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste;

     - la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio.

     In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.

     Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento, in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio: è ammessa l'installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.

     Non sono ammessi argini in terra.

     I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali.

     Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione. Nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:

     - per serbatoi di Cg >= 30 m3 distanza minima di m 0,80

     - per serbatoi di Cg > 30 <= 150 m3 distanza minima di m 1,00

     - per serbatoi di Cg > 150 m3 distanza minima tra serbatoi di m 1,50.

     I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino:

     D = H - h.

     dove:

     - D distanza in m del serbatoio dal muro di bacino

     - H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino

     - h altezza in m del muro di bacino misurata all'interno dello stesso.

 

     4.Impianto di movimentazione.

     L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.

     Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.

     Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa.

     L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.

     Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi.

     Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.

     Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi.

 

     5. Aree di travaso.

     Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:

     a) carico ATB.

     L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa; la pavimentazione deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.

     b) Scarico ATB.

     L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi.

     c) Locali travaso.

     I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere:

     - una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;

     - un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop.

     I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate. L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi. Nel caso di fabbricati interamente tamponati deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.

     Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.

     d) Contenitori mobili.

     I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come già indicato per i bacini serbatoi) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h = 5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.

 

     6. Filtri olio usati.

     Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.

 

     7. Rete fognante.

     I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose.

     a) Fognatura bianca.

     Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale.

     b) Fognatura oleosa.

     Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti:

     - le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76 successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni più severe da parte degli Enti autorizzanti;

     - le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali.

     I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anziché nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.

 

 

ALLEGATO D

METODI DI ANALISI

 

1) NOM 1 - 86 ASTM   CAMPIONAMENTO MANUALE

D 270

2) UNI 20057         CAMPIONAMENTO AUTOMATICO IN LINEA

3) NOM 7 - 70 ASTM   DETERMINAZIONE DELL'ACQUA

D95

4) NOM 42 - 83       DETERMINAZIONE DELLA DENSITA'

ASTM D1298

5) NOM 112 - 71      DETERMINAZIONE DEI SEDIMENTI TOTALI

ASTM D2273

6) NOM 46 - 71       DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITA'

ASTM D445

7) CEI 10 - 19       DETERMINAZIONE DEI PCB/PCT

ASTM D4059

8) NOM 98 - 72       DETERMINAZIONE DEL CLORO TOTALE

ASTM D1317

9) NOM 39 - 71       DETERMINAZIONE DELLA DILUIZIONE

ASTM D322

10) ASTM D3607       DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL

                      RISCALDAMENTO

11) NOM 86 - 88      DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI

ASTM D664            NEUTRALIZZAZIONE

12) NOM 81 - 71      DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI

ASTM D94             SAPONIFICAZIONE

13) NOM 83 - 71      DETERMINAZIONE DEL PUNTO INFIAMMABILITA'

ASTM D92             NEL VASO APERTO

14) IRSA N° 64       INTEGRAZIONE ALLA NETODICA PER LA

                      DETERMINAZIONE DEI METALLI

15) NOM 97 - 80      DETERMINAZIONE DELLO ZOLFO

ASTM D1552

16) NOM 12 - 88      DETERMINAZIONE DELLE CENERI

ASTM D482

 

 

ALLEGATO E/1

OLI USATI RIGENERABILI

 

 

 

ALLEGATO E/2

OLI USATI E MISCELE OLEOSE PER COMBUSTIONE

 

 

 

ALLEGATO F

ART. 6 N. 1 LETTERA C ED ART. 7 N. 1 LETTERA D

 

 

 

ALLEGATO G

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ELIMINAZIONE DI OLI USATI