§ 55.1.25 - Legge 4 agosto 1975, n. 394.
Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:04/08/1975
Numero:394


Sommario
Art. 1.      L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industriale manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi e l'Istituto per la [...]
Art. 2.      All'onere di L. 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad [...]
Art. 3.      Le direttive del CIPE, alle quali, a norma dell'articolo 5, ultimo comma della legge 22 marzo 1971, n. 184, deve attenersi la GEPI, sono parte di un programma di [...]


§ 55.1.25 - Legge 4 agosto 1975, n. 394. [1]

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni

(G.U. 23 agosto 1975, n. 224)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industriale manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a L. 48 miliardi il primo, e sino a L. 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per L. 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di L. 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive L. 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di L. 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di L. 48 miliardi al patrimonio dell'IMI in ragione di L. 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.Si applicano il terzo, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1974, n. 59 .

 

          Art. 2.

     All'onere di L. 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche od altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941

     I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808 , è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1975 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Le direttive del CIPE, alle quali, a norma dell'articolo 5, ultimo comma della legge 22 marzo 1971, n. 184, deve attenersi la GEPI, sono parte di un programma di intervento che ha per fine la difesa dell'occupazione e la ristrutturazione dei settori industriali in crisi. Di tale programma il Ministro per il bilancio e la programmazione economica dà relazione al Parlamento.

     Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione analitica sull'attività svolta dalla GEPI con allegato il bilancio annuale della società.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.