§ 53.4.65 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:24/07/1996
Numero:459


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e definizioni.
Art. 2.  Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Art. 3.  Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente.
Art. 4.  Procedura di certificazione.
Art. 5.  Marcatura «CE».
Art. 6.  Rappresentanza nel Comitato permanente.
Art. 7.  Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia.
Art. 8.  Organismi di certificazione.
Art. 9.  Conferma degli organismi di certificazione.
Art. 10.  Norma di rinvio.
Art. 11.  Norme finali e transitorie.


§ 53.4.65 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. [1]

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

(G.U. 6 settembre 1996, n. 209, S.O.).

 

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni.

     1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come definiti al comma 2.

     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) macchina:

     1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;

     2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

     3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;

     b) componente di sicurezza:

un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

     3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subìto modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

     4. Si intende per messa in servizio:

     a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;

     b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

     5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

     a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;

     b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;

     c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;

     d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;

     e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;

     f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;

     g) le armi da fuoco;

     h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose;

     i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;

     l) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;

     m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;

     n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE;

     o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

     p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:

     1) di persone;

     2) di persone e cose;

     3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;

     q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;

     r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

     s) gli elevatori di scenotecnica;

     t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.

     6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del presente regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico.

 

     Art. 2. Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

     1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.

     2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:

     a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5;

     b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto C.

     3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano.

     4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE, purché corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente.

     5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, ed alle successive modifiche.

     6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.

     7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il comma 2, lettera b).

 

     Art. 3. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale.

     2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

     4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in materia di macchine.

 

     Art. 4. Procedura di certificazione.

     1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve:

     a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;

     b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI;

     c) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:

     1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta;

     2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo;

     3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI.

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresì le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo, e di cui al numero 7 dell'allegato VI.

     3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI.

     4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2), la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

     5. Nei casi previsti dal comma I, lettera b) e lettera c) punto 3), la dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.

     6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore.

     7. Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.

     8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata della dichiarazione CE di conformità.

     9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi che li hanno rilasciati devono essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse.

     10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è possibile ricorrere.

     11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme; tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante, in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono riportati i riferimenti normativi applicativi.

 

     Art. 5. Marcatura «CE».

     1. La marcature CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è costituito dalla sigla «CE».

     2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa, conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.

     3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la

commercializzazione di macchine che riportano di seguito alla sigla «CE» le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura di cui al presente articolo.

     4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE; possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

 

     Art. 6. Rappresentanza nel Comitato permanente.

     1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 89/392/CEE, è composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 7. Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia.

     1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.

     2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.

     3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

     5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:

     a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I;

     b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, comma 2.

     6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea in senso al Comitato permanente di cui all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

     7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.

     8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

     9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea.

 

     Art. 8. Organismi di certificazione.

     1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.

     2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo 1993, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNIEN 45011; trascorsi novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.

     4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.

     5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e hanno facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.

     6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo.

     7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.

     8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

 

     Art. 9. Conferma degli organismi di certificazione.

     1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258, possono richiedere all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa riconferma, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di riconferma le autorizzazioni si intendono decadute.

     2. L'istanza di cui al comma 1, in regola con il bollo, deve indicare le eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

     3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata con le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 10. Norma di rinvio.

     1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

     Art. 11. Norme finali e transitorie.

     1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata all'ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se:

     a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;

     b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o di componenti indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato I o della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi di cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della documentazione produce gli effetti di cui al comma 3.

     3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.

     4. La macchina di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.

 

 

     ALLEGATI I - VII

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.