§ 52.4.28 – L. 14 marzo 1961, n. 131.
Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:14/03/1961
Numero:131


Sommario
Art. 1.      Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di [...]
Art. 2.      Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli [...]
Art. 3.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa [...]


§ 52.4.28 – L. 14 marzo 1961, n. 131. [1]

Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.

(G.U. 24 marzo 1961, n. 75).

 

     Art. 1.

     Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

     Il trattamento di cui al precedente comma decorre dal 25 maggio 1958 per coloro già in godimento di pensione o assegno ai sensi del citato art. 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

 

          Art. 2.

     Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

 

          Art. 3.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.