§ 52.3.37 – D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 144.
Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:21/03/1946
Numero:144


Sommario
Art. 1.  (Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace).
Art. 2.  (Abuso di preda bellica).
Art. 3.  (Alienazione e ritenzione di effetti militari).
Art. 4.  (Trasporto abusivo su automezzi militari).
Art. 5.  (Reati in danno delle Forze armate delle Nazioni Unite).
Art. 6.  (Competenza dei tribunali militari di pace).
Art. 7.  (Procedimenti per reati di assenza dal servizio).
Art. 8.  (Mandati ed ordini di cattura - Libertà provvisoria).
Art. 9.  (Istruzione sommaria).
Art. 10.  (Ufficiali con funzioni di presidente e di giudice).
Art. 11.  (Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi).
Art. 12.  (Assegnazione di ufficiali con funzioni giudiziarie).
Art. 13.  (Numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militari).
Art. 14.  (Tribunali militari di Bari e di Firenze, Sezione di Catania).
Art. 15.  (Ufficio dei tribunali soppressi).
Art. 16.  (Servizio del campione penale).
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 1946


§ 52.3.37 – D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 144.

Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace.

(G.U. 10 aprile 1946, n. 84).

 

Capo I

 

     Art. 1. (Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace).

     Con la cessazione dello stato di guerra preveduta dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo quanto è diversamente disposto dai Codici penali militari e dal presente decreto.

 

Capo II

NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE

 

          Art. 2. (Abuso di preda bellica).

     Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra.

 

          Art. 3. (Alienazione e ritenzione di effetti militari). [1]

 

          Art. 4. (Trasporto abusivo su automezzi militari).

     Gli articoli 1 e 2 del bando 27 novembre 1941 sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. (Reati in danno delle Forze armate delle Nazioni Unite).

     Agli effetti della legge penale militare, fino a quando non sarà diversamente disposto, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano in danno di militari o delle Forze armate delle Nazioni Unite sono considerati come se fossero commessi in danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano.

     La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che sia garantita parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.

 

Capo III

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

 

          Art. 6. (Competenza dei tribunali militari di pace).

     I tribunali militari territoriali di pace sono competenti a conoscere dei reati militari preveduti dal Codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra; e dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche.

 

          Art. 7. (Procedimenti per reati di assenza dal servizio).

     I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo.

     Tuttavia la sospensione può essere revocata a richiesta dell'imputato.

 

          Art. 8. (Mandati ed ordini di cattura - Libertà provvisoria).

     Nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura è obbligatoria, quando per il reato la legge stabilisce la pena di morte.

     Nei procedimenti indicati nel comma precedente, la libertà provvisoria può essere concessa quando si tratti di reato per il quale non sia stabilita la pena di morte.

 

          Art. 9. (Istruzione sommaria).

     Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra.

 

Capo IV

NORME DI ORDINAMENTO

 

          Art. 10. (Ufficiali con funzioni di presidente e di giudice). [2]

     Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei presidenti e dei giudici nel modo prescritto dall'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali che hanno prestato servizio con funzioni di presidente e di giudice nei tribunali militari territoriali di guerra fino alla data di cessazione dello stato di guerra, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

 

          Art. 11. (Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi). [3]

     Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli ufficiali del Corpo della giustizia militare o di altre armi o corpi, che hanno prestato servizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nei tribunali militari territoriali di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

     Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

     Per le assegnazioni dei medesimi, fino a un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cessazione dello stato di guerra.

     Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra resta in vigore la legge 14 dicembre 1942, n. 1538.

 

          Art. 12. (Assegnazione di ufficiali con funzioni giudiziarie). [4]

     Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali di pace con funzioni di magistrato o di cancelliere, ufficiali di armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra per l'esercizio delle stesse rispettive funzioni nei tribunali militari di guerra; osservandosi, per i provvedimenti di assegnazione, di trasferimento e di cessazione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, le norme vigenti per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare.

 

          Art. 13. (Numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militari). [5]

     Fino a quando non sarà provveduto alla composizione del Tribunale supremo militare e dei tribunali militari territoriali di pace e dei relativi uffici del pubblico ministero, di istruzione e di cancelleria, secondo le norme prevedute dalle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero complessivo degli ufficiali assegnati, rispettivamente, con funzioni di presidente, di giudice, di magistrato e di cancelliere, non può essere superiore a quello di trecentocinquanta unità, ivi compreso il numero dei magistrati e dei cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare.

 

          Art. 14. (Tribunali militari di Bari e di Firenze, Sezione di Catania).

     Il Tribunale militare territoriale di Bari e la Sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania, esercitano la loro giurisdizione come tribunali militari territoriali di pace, conservando la competenza loro attribuita dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra e mutando le loro denominazioni, rispettivamente, in quelle di "Tribunale militare territoriale di Bari" e "Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania".

     Per il personale con funzioni giudiziarie, si osservano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

     Il Tribunale militare territoriale di Firenze continua definitivamente ad esercitare la sua giurisdizione come tribunale militare territoriale di pace.

 

          Art. 15. (Ufficio dei tribunali soppressi).

     L'ufficio del pubblico ministero istituito con bando 14 maggio 1943, n. 178, continua il suo funzionamento relativamente alla esecuzione dei provvedimenti emessi dai tribunali di guerra già costituiti presso le grandi unità e successivamente soppressi o disciolti senza essere stati trasformati in tribunali militari territoriali e dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

     Il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma è competente per gli atti demandati dalla legge al giudice dell'esecuzione, relativamente ai procedimenti definiti di competenza dei tribunali suindicati.

 

          Art. 16. (Servizio del campione penale).

     Per le parcelle penali e note delle spese ripetibili a norma dell'art. 194 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, riflettenti i provvedimenti emessi dai tribunali di cui al precedente articolo, provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare, demandandosi al procuratore militare dell'ufficio dei tribunali di guerra soppressi, le attribuzioni di cui all'art. 198 della citata tariffa per la esecutorietà del titolo e le altre attribuzioni, che le vigenti disposizioni, sul servizio del campione penale, riservano al pubblico ministero presso i tribunali militari territoriali.

     La cancelleria predetta provvede anche alla iscrizione delle note e parcelle anzidette sul registro campione ed all'appuramento dei relativi articoli di credito, con diritto alla decima parte delle somme recuperate.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 1946.


[1] Articolo abrogato dall'art. unico della L. 8 febbraio 1958, n. 109.

[2] Per la proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n.168.

[3] Per la proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n.168, il D.Lgs.C.P.S. 28 dicembre 1947, n. 1627, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 805, la L. 8 luglio 1950, n. 688.

[4] Per la proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 18 marzo 1947, n.168, il D.Lgs.C.P.S. 28 dicembre 1947, n. 1627, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 805. la L. 8 luglio 1950, n. 688.

[5] Per la proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n.168, il D.Lgs. C.P.S. 28 dicembre 1947, n. 1627, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 805, la L. 8 luglio 1950, n. 688.