§ 51.2.1a - Legge 8 luglio 1950, n. 688.
Proroga, con modificazioni, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:08/07/1950
Numero:688


Sommario
Art. 1.      L'efficacia delle disposizioni di carattere transitorio della legge 29 marzo 1949, n. 164, sul funzionamento dei tribunali militari è estesa fino al 31 dicembre 1950, [...]
Art. 2.      Gli ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello [...]
Art. 3.      Per l'esercizio finanziario 1949 - 50, al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1950


§ 51.2.1a - Legge 8 luglio 1950, n. 688. [1]

Proroga, con modificazioni, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari.

(G.U. 8 settembre 1950, n. 206).

 

 

     Art. 1.

     L'efficacia delle disposizioni di carattere transitorio della legge 29 marzo 1949, n. 164, sul funzionamento dei tribunali militari è estesa fino al 31 dicembre 1950, con le modificazioni di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 60 unità.

     Alla effettiva eliminazione dell'eccedenza si provvederà entro il 31 dicembre 1950. Dal 1° gennaio 1950 non si potrà provvedere a nuove destinazioni ai tribunali militari di ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare in sostituzione di ufficiali che per qualsiasi motivo, di ufficio o a domanda, cessino di esservi destinati.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio finanziario 1949 - 50, al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 235 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario 1949 - 50.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.