§ 51.2.e - Legge 29 marzo 1949, n. 164.
Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:29/03/1949
Numero:164


Sommario
Art. 1.      L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali [...]
Art. 2.      Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale [...]
Art. 3.      Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1949


§ 51.2.e - Legge 29 marzo 1949, n. 164. [1]

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.

(G.U. 3 maggio 1949, n. 101).

 

 

     Art. 1.

     L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari, è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.

     A modifica di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al precedente comma non comprende gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice, da assegnare ai predetti tribunali nel numero massimo previsto dall'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.