§ 52.2.34 – L. 21 febbraio 1963, n. 358.
Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:21/02/1963
Numero:358


Sommario
Art. 1.      Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire 1.000.000 annue
Art. 2.      L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, previsto [...]
Art. 3.      Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla riversibilità dell'assegno di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. [...]
Art. 4.      All'onere annuo previsto in lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale [...]
Art. 5.      La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963


§ 52.2.34 – L. 21 febbraio 1963, n. 358. [1]

Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89).

 

     Art. 1.

     Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire 1.000.000 annue.

 

          Art. 2.

     L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

 

          Art. 3.

     Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla riversibilità dell'assegno di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     All'onere annuo previsto in lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.