§ 51.5.23 – D.L. 26 settembre 1995, n. 403.
Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:26/09/1995
Numero:403


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario.
Art. 2.  Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 51.5.23 – D.L. 26 settembre 1995, n. 403. [1]

Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

(G.U. 27 settembre 1995, n. 226).

 

     Art. 1. Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario.

     1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dell'art. 42 le parole: "1° ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

     b) il comma 6 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) il comma 9 dell'art. 43 è abrogato.

     2 Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'art. 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

     3 All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4 [2].

 

          Art. 2. Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio. [3]

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 20 novembre 1995, n. 495.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 8 maggio 1998, n. 146.