§ 51.4.25 – D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.
Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:08/08/1955
Numero:666


Sommario
Art. 1.      Nei casi indicati nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 131 del codice di procedura penale il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto [...]
Art. 2.      Gli avvisi e le comunicazioni prescritti nel secondo capoverso e nell'ultima parte dell'art. 169 del codice di procedura penale devono in ogni caso contenere
Art. 3. 
Art. 4.      Per le notificazioni prevedute dall'art. 175 del codice di procedura penale si osservano le disposizioni della prima parte, nonchè del primo e terzo capoverso dell'art. [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Le raccomandate che pervengono agli uffici giudiziari devono, a cura del cancelliere, essere registrate sul registro di corrispondenza con l'annotazione del mittente, [...]
Art. 7.      Per gli avvisi e le comunicazioni che secondo le disposizioni del codice di procedura penale devono aver luogo per mezzo della posta si provvede a norma dell'art. 137, [...]
Art. 8.      Il cancelliere, che ha ricevuto la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero, a norma dell'art. 199-bis del codice di procedura penale, deve curarne la [...]
Art. 9.      Gli ufficiali giudiziari devono eseguire d'urgenza la notificazione prevista nell'art. 199-bis del codice di procedura penale e restituire senza ritardo gli atti [...]
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale dell'imputato, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Gli atti di istruzione, che possono essere esaminati dai difensori a' termini dell'art. 304-quater dei codice di procedura penale, sono raccolti in fascicolo separato; [...]
Art. 14.      Nel caso di perizia disposta nel dibattimento, ed in questo espletata, le parti private hanno facoltà di presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un proprio [...]
Art. 15.      Contemporaneamente ai provvedimenti contenuti nell'ultimo capoverso dell'art. 640 del codice di procedura penale il presidente della Corte d'appello nomina il relatore [...]
Art. 16.      Le norme della legge 18 giugno 1955, n. 517, si applicano a tutti i procedimenti e gli affari penali in corso all'entrata in vigore della legge stessa, in qualunque [...]
Art. 17.      La disposizione dell'art. 199-bis del codice di procedura penale non si applica alle dichiarazioni di impugnazione proposte prima dell'entrata in vigore della legge 18 [...]
Art. 18.      Entro il termine fissato dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, saranno emanate le ulteriori norme che potranno occorrere, ai sensi del predetto art. 20
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 51.4.25 – D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.

Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale.

(G.U. 12 agosto 1955, n. 185, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

 

     Art. 1.

     Nei casi indicati nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 131 del codice di procedura penale il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto alla sezione istruttoria.

 

          Art. 2.

     Gli avvisi e le comunicazioni prescritti nel secondo capoverso e nell'ultima parte dell'art. 169 del codice di procedura penale devono in ogni caso contenere:

     1) il nome del destinatario della notificazione;

     2) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;

     3) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

     Ricorrendone le ipotesi, l'avviso deve altresì contenere l'indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato, nonchè del luogo e della data di comparizione.

 

          Art. 3. [1]

     Agli effetti dell'ultima parte dell'art. 170 del codice di procedura penale, il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello o di rinvio.

 

          Art. 4.

     Per le notificazioni prevedute dall'art. 175 del codice di procedura penale si osservano le disposizioni della prima parte, nonchè del primo e terzo capoverso dell'art. 169 dello stesso codice, ferma rimanendo l'ultima parte del predetto art. 175.

 

          Art. 5. [2]

     La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'art. 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione dell'enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'art. 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dall'attestazione dell'autenticità della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice, conciliatore o di un membro del Consiglio dell'ordine forense. L'attestazione della autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'art. 198 del codice di procedura penale.

 

          Art. 6.

     Le raccomandate che pervengono agli uffici giudiziari devono, a cura del cancelliere, essere registrate sul registro di corrispondenza con l'annotazione del mittente, del luogo di provenienza, del contenuto e della destinazione.

     Sull'atto contenente dichiarazione di impugnazione, pervenuto per mezzo di raccomandata ovvero per dispaccio telegrafico a' termini dell'art. 198 del codice di procedura penale, il cancelliere appone l'indicazione del giorno in cui lo riceve e la sua sottoscrizione, e ne cura immediatamente l'unione agli atti del procedimento.

 

          Art. 7.

     Per gli avvisi e le comunicazioni che secondo le disposizioni del codice di procedura penale devono aver luogo per mezzo della posta si provvede a norma dell'art. 137, prima parte, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

 

          Art. 8.

     Il cancelliere, che ha ricevuto la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero, a norma dell'art. 199-bis del codice di procedura penale, deve curarne la notificazione all'imputato nei modi indicati nell'art. 168 del codice predetto, se quello è detenuto, nell'art. 171 dello stesso codice, se vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, e nell'articolo 170 del codice medesimo, se vi è stata dichiarazione di irreperibilità.

     Fuori dei casi precedenti, e quando non sia possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la notificazione è eseguita nel luogo dove è avvenuta l'ultima notifica valida, ovvero nel domicilio, nella residenza o nel recapito risultante dagli atti. Tuttavia, se vi è stata mutazione relativa ai detti luoghi, il cancelliere ne riferisce immediatamente al giudice, il quale, verificata le anzidette condizioni, dispone con decreto che la notificazione sia eseguita senza ritardo mediante deposito in cancelleria; dell'avvenuta notificazione il cancelliere dà subito avviso all'imputato con l'osservanza delle norme degli articoli 169 a 170 del codice di procedura penale.

 

          Art. 9.

     Gli ufficiali giudiziari devono eseguire d'urgenza la notificazione prevista nell'art. 199-bis del codice di procedura penale e restituire senza ritardo gli atti relativi al cancelliere richiedente.

     Se l'ufficiale giudiziario ritarda la notificazione o la restituzione, ovvero non la esegue regolarmente, il cancelliere ne riferisce al magistrato investito del potere di sorveglianza per gli opportuni provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

 

          Art. 10. [3]

     Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

     Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro.

 

          Art. 10 bis. [4]

     1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'art. 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'art. 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

     2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire.

 

          Art. 11.

     Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale dell'imputato, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare.

     La stessa disposizione, per quanto applicabile, si osserva nell'ipotesi in cui, a' termini della prima parte dell'art. 279 del codice di procedura penale, sia stata proposta domanda di libertà provvisoria in pendenza del ricorso per cassazione ed abbia già avuto luogo la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 dello stesso codice.

 

          Art. 12. [5]

 

          Art. 13.

     Gli atti di istruzione, che possono essere esaminati dai difensori a' termini dell'art. 304-quater dei codice di procedura penale, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata di esso fissata dal giudice. Scaduto il termine fissato dal giudice, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

 

          Art. 14.

     Nel caso di perizia disposta nel dibattimento, ed in questo espletata, le parti private hanno facoltà di presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un proprio consulente tecnico perchè esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito; per l'esercizio di tale facoltà il dibattimento non può essere sospeso o rinviato. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 del codice di procedura penale e, se le parti interessate sono più, si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 323 dello stesso codice.

 

          Art. 15.

     Contemporaneamente ai provvedimenti contenuti nell'ultimo capoverso dell'art. 640 del codice di procedura penale il presidente della Corte d'appello nomina il relatore affinchè riferisca in camera di consiglio.

     La persona, a cui è notificato l'avviso indicato nell'ultima parte dell'art. 640 del codice di procedura penale, può, entro il termine ivi stabilito, direttamente o a mezzo di un difensore, esaminare nella cancelleria della Corte di appello gli atti e i documenti, fare dichiarazioni e presentare memorie difensive.

     Nello stesso termine il pubblico ministero può presentare requisitorie.

     La Corte decide con decreto motivato.

 

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 16.

     Le norme della legge 18 giugno 1955, n. 517, si applicano a tutti i procedimenti e gli affari penali in corso all'entrata in vigore della legge stessa, in qualunque stato e grado si trovino, se non sia diversamente stabilito.

     Gli atti compiuti secondo le norme abrogate del codice di procedura penale conservano la loro validità.

     Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dall'articolo precedente, sono validi purchè conformi alle norme della presente legge [6].

 

          Art. 17.

     La disposizione dell'art. 199-bis del codice di procedura penale non si applica alle dichiarazioni di impugnazione proposte prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 1955, n. 517.

 

          Art. 18.

     Entro il termine fissato dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, saranno emanate le ulteriori norme che potranno occorrere, ai sensi del predetto art. 20.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo 1971, n. 54 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

[2] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 21 marzo 1958, n. 229 e ora così modificato dall'art. 19 della L. 12 agosto 1982, n. 532.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L. 28 luglio 1984, n. 398.

[4] Articolo inserito dall'art. 70 della L. 5 agosto 1988, n. 330.

[5] Articolo modificato dall'art. 18 della L. 12 agosto 1982, n. 532 e ora abrogato dall'art. 73 della L. 5 agosto 1988, n. 330.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 21 marzo 1958, n. 229.