§ 51.4.2b - Legge 18 giugno 1955, n. 517.
Modificazioni al Codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:18/06/1955
Numero:517


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del codice di procedura penale [...]
Art. 2.      Dopo l'art. 177 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 3.      L'art. 179 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo l'art. 183 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 5.      Gli articoli 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 198 e 199 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Dopo l'art. 199 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 7.      Gli articoli 200, 201, 220, 221, 224, 226, 228, 229, 235, 236, 237, 238, 238 bis, 241, 245, 246, 247, 253, 254, 259, 263 del codice di procedura penale sono sostituiti [...]
Art. 8.      Dopo l'art. 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente
Art. 9.      Gli articoli 264, 269, 270, 271 e 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 10.      Dopo l'art. 272 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 11.      L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 12.      Dopo l'art. 277 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 13.      Gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 14.      Dopo l'art. 304 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli
Art. 15.      Gli articoli 305, 307, 314 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 16.      Dopo l'art. 315 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 17.      L'art. 317 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 18.      Dopo l'art. 317 del codice di procedura penale va inserito il seguente
Art. 19.      Gli articoli 323, 324, 325, 328, 332, 334, 337, 339, 342, 348, 350, 351, 376, 382, 387, 392, 395, 397, 398, 399, 410, 416, 417, 421, 439, 451, 456, 468, 512, 513, 518, [...]
Art. 20.      Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di [...]


§ 51.4.2b - Legge 18 giugno 1955, n. 517.

Modificazioni al Codice di procedura penale.

(G.U. 30 giugno 1955, n. 148, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 6. (Istanza di procedimento). - L'istanza di procedimento è presentata con le forme della querela.

     L'istanza può essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

     Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale). - Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21.

     La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

     Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

     L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.

     Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

     Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). - L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

     Art. 34. (Nullità determinata dalla incompetenza per materia). - L' inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

     Tuttavia la nullità non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.

     Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello). - La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non può annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l'appello.

     Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

     Art. 37. (Decisioni delle corte di cassazione sulla competenza per materia). - La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

     La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purchè nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.

     Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per territorio). - Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo precedente è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non è noto è competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneità di atti il giudice superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve giudicare.

     Se la competenza non può essere determinata in uno dei predetti modi è competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

     Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). - Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.

     L'istanza di rimessione è comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.

     L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.

     Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). - La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

     Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.

     L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

     L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.

     Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). - Quando è stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice può essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.

     L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.

     Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa può essere riproposta soltanto se è fondata sopra elementi nuovi.

     Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). - Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

     I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.

     Art. 63. (Astensione). - Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalità di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

     Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.

     Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

     Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). - Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.

     Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non è ammessa ricusazione.

     Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). - La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

     Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.

     La corte o il tribunale ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

     La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'art. 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.

     Art. 71. (Sanzioni nel caso d'inammissibilità o di rigetto della domanda di ricusazione). Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.

     Art. 88. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato). - Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto è stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una perizia.

     Se lo stato d'infermità di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.

     Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacità, il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.

     La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.

     La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'articolo 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facoltà indicata nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.

     Nei confronti degli altri imputati il giudice può ordinare la separazione dei procedimenti anche nella istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il decreto che nega la separazione l'interessato può proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.

     Art. 97. (Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale). - Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione può essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli è stato citato od è intervenuto.

     La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed è presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale può presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.

     I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

     Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando per il tempo in cui è proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.

     Contro la costituzione dalla parte civile ammessa durante l'istruzione può essere proposta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nella istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

     La costituzione di parte civile, respinta durante la istruzione, può essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'art. 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.

     Art. 98. (Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento). - Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente può essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente.

     La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

     Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.

     Art. 118. (Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale). - Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale può essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nella istruzione appena compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

     Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, è ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

     Art. 130. (Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione). - Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto è avvenuto per i provvedimenti disciplinari.

     Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima dal dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore è stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece.

     Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta è conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, nè rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravità.

     Se il fatto è commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non è possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa può essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario; altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.

     Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa). - Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

     Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

     Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.

     Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.

     Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

     Art. 136. (Procuratori speciali per determinati atti). - Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

     Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dal capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.

     Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo è richiesto dalla legge.

     Art. 148. (Forme dei provvedimenti del giudice). - La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

     La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.

     Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità. I decreti devono essere motivati a pena di nullità soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.

     I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente.

     Art. 151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso). - Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

     Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

     Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione, è notificato inoltre, nel caso preveduto nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo.

     Art. 153. (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio). - Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento della parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.

     Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione è fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.

     I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando è chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

     Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'art. 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

     Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

     Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

     La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

     Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

     Art. 170. (Notificazioni all'imputato irreperibile). Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta.

     Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

     Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

     Il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

     Art. 171. (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato). - Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non è detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione è fatta menzione nel processo verbale.

     L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'art. 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'Autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o dimessione.

     Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a processo verbale. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finchè questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti.

     Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

Art. 172. (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 170 e nella prima parte dell'art. 532.

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 177 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     Art. 177 bis. (Notificazione all'imputato all'estero). - Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede. Questa formalità non sospende nè ritarda il procedimento.

     Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170.

     Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

 

          Art. 3.

     L'art. 179 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     Art. 179. (Nullità delle notificazioni). - La notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non è stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 183 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     Art. 183 bis. (Restituzione in termini - Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non può essere conceduta più di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.

     L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si può concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.

     Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, è competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione può essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione.

 

          Art. 5.

     Gli articoli 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 198 e 199 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 184. (Regole generali). - L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

     Art. 185. (Nullità d'ordine generale). - Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

     1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

     2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;

     3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

     Le nullità prevedute in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

     Art. 186. (Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo). - Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile nè impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

     Art. 188. (Sanatoria delle nullità delle citazioni). - La nullità d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, è sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.

     La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'art. 432.

     Art. 190. (Regole generali). - La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

     I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'art. 51.

     Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

     Per proporre un mezzo d'impugnazione è in ogni caso necessario avervi interesse.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.

     Art. 192. (Impugnazione dell'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore). - L'imputato può proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

     I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

     L'impugnazione può anche essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento.

     Art. 193. (Dichiarazione dell'imputato contraria alla impugnazione proposta dal difensore; concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore). - Nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato può togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione è fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 206. Per la validità di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, è necessario il concorso della volontà di chi esercita su essi la patria potestà o l'autorità tutoria.

     Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra, anche in relazione ai motivi.

     Art. 198. (Ricezione della dichiarazione). - Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

     La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

     Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

     Art. 199. (Termini per l'impugnazione). - Il termine per la dichiarazione d'impugnazione è di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi, salvo che la legge disponga altrimenti.

     Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 151.

     Per le sentenze indicate nell'art. 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.

     Il termine è di venti giorni per le impugnazioni del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 198, è sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti.

     I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 199 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     Art. 199 bis. (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.

 

          Art. 7.

     Gli articoli 200, 201, 220, 221, 224, 226, 228, 229, 235, 236, 237, 238, 238 bis, 241, 245, 246, 247, 253, 254, 259, 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dei seguenti:

     Art. 200. (Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio). - Quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

     Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità; ma l'impugnazione è ammessa anche se la sentenza è impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.

     L'inoppugnabilità della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.

     L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

     Art. 201. (Motivi d'impugnazione). - I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.

     Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

     Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

     I motivi possono essere altresì trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al predetto cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione dev'essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

     In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

     Essi si presentano entro il termine suindicato anche con più atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

     I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

     Art. 220. (Subordinazione della polizia giudiziaria). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.

     In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado è responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non può essere allontanato dalla sede, nè privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.

     Art. 221. (Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria). - Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

     1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità;

     2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;

     3) il sindaco nei comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

     Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

     Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

     Art. 224. (Perquisizioni di polizia giudiziaria). - Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304 ter secondo capoverso e, per quanto è possibile, le altre norme sulla istruzione formale.

     L'ufficiale precedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale all'Autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

     Art. 226. (Sequestro di carte sigillate - Facoltà relative alla corrispondenza). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorità giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

     Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed è urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorità giudiziaria e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

     Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

     Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'autorità giudiziaria più vicina, che la concede con decreto motivato.

     Art. 228. (Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della libertà personale). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

     Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potestà o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

     Art. 229. (Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria). -Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

     Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

     Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

     Art. 235. (Arresto obbligatorio in flagranza). -Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

     Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

     Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

     Art. 236. (Arresto facoltativo in flagranza). -Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

     Hanno, inoltre, facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

     Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza può essere eseguito, nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

     Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del codice penale, e chi è stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o di professionalità.

     Art. 237. (Flagranza). - E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente è flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

     E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

     Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato è inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

     Art. 238. (Fermo di indiziati di reato). -Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

     L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

     Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

     Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dalla avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

     In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

     Art. 238 bis. (Mancata convalida del fermo - Sanzioni). -Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non è convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

     Delle denunce e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della giustizia.

     Art. 241. (Regole per l'esercizio della facoltà d'arresto). -Quando la legge dà facoltà di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorità. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.

     Art. 245. (Interrogatorio dell'arrestato). -Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al più presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

     Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o al cospetto della Autorità giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

     Art. 246. (Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato). -Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.

     La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

     Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

     Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne è ordinata con decreto la consegna all'autorità di pubblica sicurezza, affinchè provveda a norma di legge.

     Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

     Art. 247. (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa). -Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, purchè non si tratti di uno dei casi preveduti dall'art. 253 o dal n. 2) dello art. 254, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'art. 259.

     Art. 253. (Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio). -Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

     1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

     2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'art. 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

     3) di alienazione o acquisto di schiavi;

     4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'art. 446 del codice penale;

     5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'art. 453 del codice penale.

     Art. 254. (Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo). -Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

     1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

     2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga;

     3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

     Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto.

     Art. 259. (Casi nei quali può sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura). -Fuori dei casi preveduti dall'art. 253 e dal n. 2) dell'art. 254, se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria.

     Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, può fare accompagnare l'imputato dinanzi a sè dalla forza pubblica.

     Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo è sempre revocabile con decreto motivato.

     Art. 263. (Impugnabilità delle ordinanze del giudice). -Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

     Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

     Se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.Contro l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.

 

          Art. 8.

     Dopo l'art. 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

     Art. 263 bis. (Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura). -L'imputato può ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

 

          Art. 9.

     Gli articoli 264, 269, 270, 271 e 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 264. (Requisiti formali dei mandati). -Ogni mandato è emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:

     1) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se è possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

     2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

     3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

     I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinano la emissione.

     Nel mandato di cattura, se occorre ed è possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso è contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorità che ha emesso il mandato.

     Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

     Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'art. 183; il giudice può abbreviare il termine per motivi d'urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

     Art. 269. (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore). -Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

     Se la scarcerazione è ordinata per mancanza di sufficienti indizi, ma rimangono motivi di sospetto, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

     Art. 270. (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero). -Quando la cattura è stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.

     Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.

     Art. 271. (Decorrenza della custodia preventiva). -La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.

     Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato è condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell'art. 137 del codice penale, si inizia dal giorno nel quale è cessata la espiazione della pena per quel reato.

     Se l'imputato è detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui è cessata la espiazione della pena.

     La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.

     Agli effetti dell'art. 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purchè il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

     Art. 272. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva). -Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

     1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

     2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

     Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perchè si proceda con istruzione formale.

     Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'Imputato deve essere scarcerato.

     Con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

     Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

     I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.

 

          Art. 10.

     Dopo l'art. 272 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     Art. 272 bis. (Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni). -La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

     Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.

     Nell'istruzione, se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.

     Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

     Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso per cassazione.

     La disposizione del capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato o se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.

     L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

 

          Art. 11.

     L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     Art. 277. (Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa o vietata).- All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere conceduta la libertà provvisoria.

     La libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

 

          Art. 12.

     Dopo l'art. 277 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     Art. 277 bis. (Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena). -Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, può, in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la libertà provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

 

          Art. 13.

     Gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 278. (Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria). -La libertà provvisoria può essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.

     Art. 279. (Competenza relativa alla libertà provvisoria). -Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.

     I provvedimenti concernenti la libertà provvisoria sono dati con ordinanza, eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

     Sulla domanda di libertà provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.

     Art. 280. (Facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria). -Nei procedimenti di competenza del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la libertà provvisoria può essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato dal pubblico ministero.

     Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto è stabilito nell'art. 292.

     Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la libertà provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'art. 279.

     Art. 281. (Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria). -Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.

     Si applicano il terzo ed il quarto capoverso dell'art. 272 bis.

 

          Art. 14.

     Dopo l'art. 304 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli:

     Art. 304 bis. (Atti a cui possono assistere i difensori). -I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esprimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

     Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

     Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

     E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

     Art. 304 ter. (Avviso ai difensori). -Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

     Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

     Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

     Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.

     Art. 304 quater. (Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato). -Salvo quanto è disposto nell'art. 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

     Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

     Il giudice può a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

     Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'art. 145.

     Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'art. 372.

     Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.

 

          Art. 15.

     Gli articoli 305, 307, 314 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 305. (Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice). -Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.

     Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

     Art. 307. (Obbligo del segreto). -I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

     Art. 314. (Facoltà del giudice di procedere a perizia). -Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.

     Non sono ammesse perizie per stabilire la abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato o in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

     La perizia è disposta d'ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse può proporne istanza al giudice istruttore.

     In ogni caso il perito è scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria.

     Il giudice, quando lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente o successivamente più periti.

     L'ordinanza è comunicata ai sensi dell'art. 304 ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalità non sospende la esecuzione della perizia.

     Il giudice può in ogni stato e grado del procedimento nominare uno o più periti anche per una nuova indagine sugli stessi quesiti proposti ai periti che abbiano precedentemente espresso il proprio parere.

 

          Art. 16.

     Dopo l'art. 315 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     Art. 315 bis. (Ricusazione del perito). -Il perito può, prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.

     Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

     Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito è nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.

 

          Art. 17.

     L'art. 317 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     Art. 317. (Poteri direttivi del giudice nella perizia). -Il giudice dirige la perizia, e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

     Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'art. 324.

     Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

     Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.

 

          Art. 18.

     Dopo l'art. 317 del codice di procedura penale va inserito il seguente:

     Art. 317 bis. (Perizia urgente). -Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 304 ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'art. 304 quater.

     Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.

     In tal caso non si osservano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 323.

 

          Art. 19.

     Gli articoli 323, 324, 325, 328, 332, 334, 337, 339, 342, 348, 350, 351, 376, 382, 387, 392, 395, 397, 398, 399, 410, 416, 417, 421, 439, 451, 456, 468, 512, 513, 518, 522, 524, 526, 536, 543, 569, 604, 605, 606, 608, 628, 640 e 651 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 323. (Facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici). -La parte privata che vi ha interesse può, per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.

     La nomina del consulente tecnico può essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico può essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

     Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 315. Se una di tali persone è stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.

     Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.

     Se le parti che intendono valersi della facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non può essere assistito da più di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.

     Art. 324. (Facoltà dei consulenti tecnici). -Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, può presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

     Quando la perizia non è ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico può chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.

     Se è nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facoltà di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.

     In ogni caso il consulente tecnico può chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.

     L'esame, se l'istanza è accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.

     In nessun caso la chiusura della istruzione può essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.

     Art. 325. (Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici). -I difensori delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore.

     Art. 328. (Incapacità, incompatibilità e ricusazione dell'interprete). -Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

     1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi è affetto da infermità di mente;

     2) chi non può essere assunto come testimonio o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento e chi è chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;

     3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi è stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata.

     Si osservano le disposizioni dell'art. 315 bis.

     Art. 332. (Casi e forme delle perquisizioni). -Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

     La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

     Art. 334. (Doveri e facoltà del giudice nelle perquisizioni). -All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata, e l'invito è fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purchè abbia capacità di essere testimonio ad atti processuali.

     Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale.

     Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

     Può altresì ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e può farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore è per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.

     Art. 337. (Formalità relative al sequestro). -Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

     Art. 339. (Accesso a uffici telefonici). -Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

     L'accesso è disposto con decreto motivato.

     Art. 342. (Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone). -I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'art. 351 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto di ufficio o professionale.

     Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 352.

     Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.

     Art. 348. (Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni). -Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verità.

     Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre.

     Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste.

     Art. 350. (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare). -I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.

     Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti, querelanti o parti civili, o quando il reato è stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si può altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.

     Il giudice, se ne è il caso, deve avvertire le persone predette della facoltà di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.

     Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facoltà di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non può essere tenuto conto a pena di nullità.

     Art. 351. (Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale). -Non possono a pena di nullità essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

     1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

     2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;

     3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorità.

     L'autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.

     Art. 376. - (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento). -Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

     Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

     Art. 382. (Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni). -Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

     Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi è colpa grave, può altresì condannare, quando ne è fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

     Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202. Se la sentenza non è impugnabile, il querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione.

     Se il reato è estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

     Art. 387. (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento). -Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

     Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.

     L'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato può ricorrere per cassazione.

     Art. 392. (Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria). -Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.

     Il procuratore della Repubblica, per i singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, può richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facoltà preveduta dal primo capoverso dell'art. 296.

     Il procuratore generale può avocare a sè l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'art. 389.

     Art. 395. (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore). -Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra più coimputati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

     Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.

     Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facoltà indicate nell'art. 387.

     Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento, rimasto senza effetto.

     Art. 397. (Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio). -La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, ai termini degli articoli 405 e 408.

     Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni prevedute dal primo capoverso dell'art. 375. Al procuratore generale e al procuratore della Repubblica spettano le facoltà prevedute dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

     La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte di assise, è depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, è depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

     Art. 398. (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria). -Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.

     In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.

     Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

     Art. 399. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). -Il procuratore della Repubblica può appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se l'impugnazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

     Sull'appello decide il giudice istruttore.

     Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dal giudice istruttore in grado di appello.

     Art. 410. (Partecipazione ai difensori e loro facoltà). -Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello ed alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.

     Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salvo per le cose sequestrate la facoltà del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove fu stabilita la custodia.

     Art. 416. (Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici). -Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che già abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.

     Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

     Art. 417. (Perizia nuova). -Nel termine indicato nella prima parte dell'art. 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini un perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito è ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.

     Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, può nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinchè riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinchè riferisca all'udienza.

     I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.

     Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perchè esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 e, se le parti interessate sono più, deve essere osservata la disposizione del secondo capoverso dell'art. 323.

     Art. 421. (Proscioglimento prima del dibattimento). -Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

     Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.

     Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.

     Art. 439. (Questioni preliminari). -Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullità della sentenza di rinvio a giudizio sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento ai termini dell'art. 430.

     Le questioni sulla competenza per territorio, sulla unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilità di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullità indicate nell'art. 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.

     Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore può consentire, quando ciò non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di talune di esse sia differita.

     Art. 451. (Relazioni, pareri-chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti). -Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluità che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.

     I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'art. 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.

     I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'art. 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.

     Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula è quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.

     Art. 456. (Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento). -Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non è possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perchè provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a' termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da sè per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.

     Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'art. 451.

     Art. 468. (Discussione finale). -Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

     Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

     In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola se la domandano.

     La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.

     Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). -Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

     1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

     2) l'imputato del caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

     3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

     Art. 513. (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). -Contro le sentenze del tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'art. 31, e contro le sentenze della corte di assise possono appellare rispettivamente alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

     1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa la oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

     2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

     3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa la oblazione.

     Art. 518. (Dibattimento d'appello). -Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

     La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne è riconosciuta la necessità, ed è disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

     Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

     Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

     Si applicano il 2) e 3) comma dell'art. 468.

     Art. 522. (Questioni di nullità). -Se nel giudizio di primo grado si è verificata la nullità indicata nel secondo capoverso dell'art. 445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

     Il giudice d'appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art. 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

     Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

     Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.

     Art. 524. (Motivo di ricorso - Provvedimenti impugnabili). -Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

     1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

     2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

     3) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

     Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado d'appello dell'autorità giudiziaria ordinaria.

     Art. 526. (Ricorso dell'imputato). -L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

     Può anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

     Art. 536. (Dibattimento). -Le regole stabilite circa la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

     Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facoltà di depositare in cancelleria, non più tardi di otto giorni prima della udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

     Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilità.

     Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non è necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, può parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

     Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.

     Art. 543. (Annullamento con rinvio). -Fuori dei casi preveduti dall'art. 539 e dai due articoli precedenti:

     1) se è annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

     2) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise di appello o ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte di appello fra le più vicine;

     3) se è annullata la sentenza di una corte di assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte di appello o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate;

     4) se è annullata la sentenza di un giudico istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui è stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;

     5) se è annullata la sentenza pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore, a norma dell'art. 399, con la quale è stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perchè proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte di assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione;

     6) se è annullata la sentenza del giudice di appello per effetto di una delle nullità indicate nell'art. 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

     Art. 569. (Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio per revisione). -La sentenza pronunciata dal giudice di rinvio è soggetta a ricorso per cassazione.

     Se è stata violata la disposizione della prima parte dell'art. 566, la corte di cassazione decide anche nel merito.

     La conferma della sentenza di condanna non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

     Art. 604. (Provvedimenti da iscriversi nel casellario). Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

     1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

     a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;

     b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non più soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

     c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

     Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'art. 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;

     2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze con le quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

     3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

     I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

     Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1), le sentenze pronunziate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana.

     Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

     Art. 605. (Eliminazione delle iscrizioni del casellario). -Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale della accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

     Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

     1) alle sentenze di proscioglimento da delitto e a quelle di proscioglimento da contravvenzione trascorsi rispettivamente dieci e tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell'art. 157 del codice penale;

     2) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena della ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

     3) alle sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, nonchè dagli articoli 120 e 252 del codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo, 262, capoverso secondo del codice penale.

     Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con decreto, anche la relativa iscrizione è eliminata.

     Art. 606. (Certificati del casellario rilasciati ad autorità o ad aziende pubbliche). -Ogni autorità avente giurisdizione penale ha diritto di ottenere per ragione di giustizia penale il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

     Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile.

     Art. 608. (Iscrizioni non menzionabili nei certificati del casellario richiesti dai privati). -Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione:

     1) delle decisioni di proscioglimento che non importano misure di sicurezza detentive o la libertà vigilata, e delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del giudizio di revisione;

     2) della condanna della quale è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi indicati nell'art. 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

     3) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;

     4) della condanna per contravvenzione per la quale è ammessa la definizione in via amministrativa o la oblazione, iscritta ai sensi dell'ultima parte del numero 1) dell'art. 604, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per essersi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell'art. 167 del codice penale, è rimasto estinto;

     5) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione preveduta dagli articoli 544, 556, 563, 573 e 574 del codice penale;

     6) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia, e di quelle per le quali è stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;

     7) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;

     8) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenza di proscioglimento quando sono stati revocati;

     9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 604;

     10) delle sentenze straniere che non hanno conseguito il riconoscimento nello Stato.

     Art. 628. (Giudice degli incidenti). -Il giudice che ha deliberato un provvedimento è competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

     L'incidente è proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

     Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'art. 153.

     Art. 640. (Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza). -Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'art. 636, possono presentare ricorso.

     La stessa facoltà appartiene a chi è stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non è possibile l'impugnazione a norma dell'art. 212.

     Il ricorso può essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona è detenuta o internata.

     Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullità, a norma degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.

     Art. 651. (Provvedimenti in caso di irreperibilità del vigilato). -Qualora per l'irreperibilità dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'art. 645, non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'art. 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'art. 231 del codice penale.

     L'autorità di pubblica sicurezza nel caso predetto può in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di libertà vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al più tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.L'arresto è mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.

 

          Art. 20.

     Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi.