§ 51.2.30 - Legge 21 aprile 1977, n. 163.
Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:21/04/1977
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni del personale della carriera direttiva.
Art. 2.  Attribuzioni del personale della carriera di concetto.
Art. 3.  Commissione per il personale della giustizia militare.
Art. 4.  Assegnazione alle sedi.


§ 51.2.30 - Legge 21 aprile 1977, n. 163. [1]

Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari.

(G.U. 5 maggio 1977, n. 121)

 

     Art. 1. Attribuzioni del personale della carriera direttiva.

     Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

     Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

 

          Art. 2. Attribuzioni del personale della carriera di concetto.

     Il personale della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare svolge le attribuzioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redige e sottoscrive i relativi verbali.

 

          Art. 3. Commissione per il personale della giustizia militare.

     La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In tali ipotesi, oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

 

          Art. 4. Assegnazione alle sedi.

     L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare è disposta con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.