§ 4.10.D - Legge 3 marzo 1971, n. 125.
Biodegradabilità dei detergenti sintetici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.10 sostanze non alimentari
Data:03/03/1971
Numero:125


Sommario
Art. 1.      Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia [...]
Art. 2.      E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'art. 1.
Art. 3.      Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonchè [...]
Art. 4.      I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonchè [...]
Art. 5.      Il medico provinciale, quando accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati al precedente art. 1 ne ordina il sequestro e ne ordina altresì la distruzione, previo nulla [...]
Art. 6.      Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per i [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 4.10.D - Legge 3 marzo 1971, n. 125. [1]

Biodegradabilità dei detergenti sintetici.

(G.U. 3 aprile 1971, n. 83)

 

     Art. 1.

     Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento.

     L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.

 

          Art. 2.

     E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'art. 1.

     E' vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici.

     I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

 

          Art. 3.

     Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonchè i poteri dell'autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

 

          Art. 4.

     I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonchè l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede dell'impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilità del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume.

     I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilità.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

 

          Art. 5.

     Il medico provinciale, quando accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati al precedente art. 1 ne ordina il sequestro e ne ordina altresì la distruzione, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.

 

          Art. 6.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

     I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     E' concesso il termine massimo di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non rispondono ai requisiti indicati al precedente art. 1.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 10 della L. 26 aprile 1983, n. 136.