§ 4.9.19 - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194.
Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:17/05/1988
Numero:194


Sommario
Art. 6.      1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni [...]
Art. 7.      1. I prodotti a base di carne contenenti carne suina che non abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato C, destinati a Stati membri riconosciuti dalla Comunità [...]
Art. 12.      1.
Art. 24.      1. In casi di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e semprechè la malattia non si sia verificata nei 12 mesi precedenti, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, [...]


§ 4.9.19 - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194. [1]

Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 10 giugno 1988, n. 135 - S.O.).

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

Art. 6.

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, a condizione che:

     a) siano bollate conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolo I dell'allegato C;

     b) siano ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle altre carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche;

     c) siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego nella preparazione dei prodotti a base di carne, destinati agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4;

     d) abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato C.

     2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce "natura del prodotto'' di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione, "Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CE", se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5-bis del capitolo II dell'allegato C, oppure, "Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CE", se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C [3].

     2 bis. I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni [4].

 

     Art. 7.

     1. I prodotti a base di carne contenenti carne suina che non abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato C, destinati a Stati membri riconosciuti dalla Comunità economica europea ufficialmente indenni da peste suina classica, devono essere preparati con carni fresche suine che soddisfano ai requisiti di cui al capitolo III dell'allegato C.

 

     Artt. 8. - 11. [5]

 

     Art. 12.

     1. [6].

     2. Sono abrogati il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

 

     Artt. 13. - 23. [7]

 

     Art. 24.

     1. In casi di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e semprechè la malattia non si sia verificata nei 12 mesi precedenti, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione dalla parte di territorio interessata di prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con carni suine, fatta eccezione per quelli che hanno subito il trattamento termico di cui al punto 5, del capitolo II, dell'allegato C.

     2. Nel determinare le parti di territorio di cui al comma 1, si deve tener conto:

     a) delle misure di profilassi adottate per l'estinzione dei focolai di infezione;

     b) della superficie territoriale interessata e del numero di focolai di malattia;

     c) delle misure di polizia veterinaria disposte per la difesa sanitaria degli allevamenti nazionali, ivi comprese le misure per il controllo del movimento dei suini;

     d) della tendenza della dispersione della malattia e delle misure prese per evitare la dispersione.

     2 bis. Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5-bis del capitolo 2 dell'allegato C per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, può intervenire solo dopo che il Ministro della sanità abbia adottato la determinazione di cui al comma 2 [8].

     2 ter. Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, è escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5-bis del capitolo II dell'allegato C, a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana [9].

     3. In caso di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e semprechè altri focolai di malattia si siano verificati nei 12 mesi precedenti, il Ministro della sanità, con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione di prodotti a base di carne suina, fatta eccezione per quelli sottoposti al trattamento previsto al punto 5, del capitolo II, dell'allegato C, provenienti dall'intero territorio nazionale.

     3 bis. Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all'art. 8 della direttiva n. 80/215, abbia deciso di escludere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7-ter, paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5-bis del capitolo II dell'allegato C [10].

     4. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, revoca o modifica le misure di cui al presente articolo per assicurarne il coordinamento con le disposizioni comunitarie [11].

 

     Artt. 25. - 26. [12]

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

[2] Articoli abrogati dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.

[5] Articoli abrogati dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[6] Comma abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[7] Articoli abrogati dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[8] Comma inserito dall'art. 5 del D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.

[9] Comma inserito dall'art. 5 del D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.

[10] Comma inserito dall'art. 6 del D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 del D.M. 5 ottobre 1991, n. 375.

[12] Articoli abrogati dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.