§ 4.9.14 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:21/07/1982
Numero:728


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del presente decreto s'intende per
Art. 2.      Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi [...]
Art. 3.      Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Fatte salve le disposizioni sanitarie di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, l'importazione di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina [...]
Art. 6.      Con ordinanza del Ministro della sanità potranno essere concesse a uno o più Stati membri, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi [...]
Art. 7.      I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità quando, a seguito del controllo sanitario, sia stato constatato che non sono [...]
Art. 8.      Agli speditori di carni fresche per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 7 è accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario [...]
Art. 9.      Su iniziativa del Ministero della sanità, le competenti autorità italiane provvedono a proporre alla commissione della Comunità i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata [...]
Art. 10.      Per quanto riguarda l'insorgenza nel territorio italiano nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali nonché i divieti e le limitazioni da [...]
Art. 11.      Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.9.14 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

(G.U. 12 dicembre 1982, n. 281).

 

Art. 1.

     Ai sensi del presente decreto s'intende per:

     a) carni fresche: le carni di cui alle definizioni dell'art. 2 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

     b) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi dell'art. 14, terzo comma, lettera p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

     d) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

 

     Art. 2.

     Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici (cavalli, asini, muli e bardotti) spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni:

     1) essere state ottenute da animali che non provengono da una azienda né da una zona nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in seguito all'insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), brucellosi suina, ovina o caprina, fermo restando che:

     a) se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia e se non sono stati disinfettati i locali, la durata del provvedimento di polizia veterinaria adottato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei confronti della azienda di origine e di provenienza, deve essere, a decorrere dall'ultimo caso contestato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e la malattia vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la peste suina e il morbo di Teschen nonché di almeno 6 settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine;

     b) nel caso si tratti di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini o di morbo di Teschen, se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie ed esistenti nel focolaio e non sono stati disinfettati i locali, il raggio della zona infetta di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, non può essere inferiore a due chilometri.

     Il provvedimento di dichiarazione di zona infetta deve essere mantenuto fino a che i ricoveri di locali infetti sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati abbattuti, il provvedimento di zona infetta può essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento degli animali;

     2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati constatati casi di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen.

     In caso di insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo Teschen in un macello autorizzato all'esportazione di carni fresche l'autorità sanitaria competente adotta le misure necessarie per escludere dall'esportazione le carni sospette di contagio.

     Il macello potrà essere riattivato per l'esportazione solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di contagio.

 

     Art. 3.

     Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle condizioni indicate nel precedente art. 2, devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità economica europea almeno ventuno giorni immediatamente precedenti alla macellazione o trovarvisi dalla nascita, nel caso di animali di età inferiore a ventuno giorni.

 

     Art. 4. [1]

     Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

     In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorché ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purché:

     a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971;

     b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto;

     c) le carni così ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche.

     Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

     Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE.

 

     Art. 5.

     Fatte salve le disposizioni sanitarie di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, l'importazione di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea è consentita alle condizioni che dette carni rispondano alle stesse garanzie zoosanitarie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso gli Stati membri.

     Nei confronti dei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea si applica il disposto dell'art. 25, primo comma, della legge 29 novembre 1971, n. 1073, per quanto concerne il rispetto delle garanzie zoosanitarie previste dal presente articolo.

 

     Art. 6.

     Con ordinanza del Ministro della sanità potranno essere concesse a uno o più Stati membri, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale carni fresche che, in deroga alle disposizioni del precedente art. 3, non provengano da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità almeno ventuno giorni immediatamente prima della macellazione o che vi si trovino dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a ventuno giorni.

     Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la commissione della Comunità e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

     La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

 

     Art. 7.

     I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità quando, a seguito del controllo sanitario, sia stato constatato che non sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 [2].

     In tal caso, ove non si oppongono motivi di carattere sanitario, le carni fresche possono essere rispedite all'origine su richiesta dello speditore o del suo mandatario.

     Qualora il Paese speditore o eventualmente il Paese di transito non autorizzino la rispedizione o sia vietata l'immissione in commercio delle carni fresche per i motivi di cui al primo comma, può essere ordinata la distruzione della partita.

     Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 9 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

 

     Art. 8.

     Agli speditori di carni fresche per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 7 è accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario comunitario, nel rispetto delle procedure e con le modalità di cui agli articoli 16 e 18 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

 

     Art. 9.

     Su iniziativa del Ministero della sanità, le competenti autorità italiane provvedono a proporre alla commissione della Comunità i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito, affinché la commissione li inserisca nell'apposito elenco di esperti incaricati di effettuare le perizie di cui al precedente art. 8.

 

     Art. 10.

     Per quanto riguarda l'insorgenza nel territorio italiano nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali nonché i divieti e le limitazioni da adottare qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito alla introduzione di carni fresche provenienti da uno Stato membro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 novembre, 1971, n. 1073.

 

     Art. 11.

     Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 4 milioni.

     Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 232.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 232.