§ 4.9.7 - L. 29 novembre 1971, n. 1073.
Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:29/11/1971
Numero:1073


Sommario
Art. 7. 
Art. 12.      L'introduzione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, secondo le disposizioni vigenti in materia
Art. 13.      Le competenti autorità italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità l'apparizione nel territorio nazionale di [...]
Art. 14.      Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e [...]
Art. 24.      La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]
Art. 27.      I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali [...]
Art. 28.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.9.7 - L. 29 novembre 1971, n. 1073.

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(G.U. 18 dicembre 1971, n. 319).

 

     Artt. 1 - 6. [1]

 

Art. 7. [2]

 

     Artt. 8 - 11. [3]

 

 

     Art. 12.

     L'introduzione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, secondo le disposizioni vigenti in materia.

     Resta parimenti subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, le quali devono essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche che di volta in volta sono impartite con l'autorizzazione medesima.

 

     Art. 13.

     Le competenti autorità italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate.

     Le predette autorità devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunità della scomparsa delle suddette malattie.

 

     Art. 14.

     Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanità possono essere prese le seguenti misure:

     a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

     b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

     Su iniziativa del Ministero della sanità, le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, devono essere immediatamente comunicate dalle competenti autorità italiane agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità.

     Il Ministro per la sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle [4].

 

     Artt. 15 - 23. [5]

 

     Art. 24.

     La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica italiana, determinati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere effettuata anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria.

     Il Ministro per la sanità, con il provvedimento previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, determina le dogane interne nelle quali può essere effettuata la visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dall'estero, semprechè sia possibile assicurare un agevole ed efficace controllo sanitario.

     In tale caso le dogane interne vengono equiparate ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale.

     La visita veterinaria di cui al presente articolo può essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da analisi ed esami di laboratorio ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.

 

     Art. 25. [6]

 

     Art. 26.

     Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, numero 1701, così come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.

     E' abrogata altresì la disposizione che vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate di cui all'art. 53, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

 

     Art. 27.

     I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

     Art. 28.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis) [7]

 

     ALLEGATO II

     (Omissis) [8]

 

     ALLEGATO III

     (Omissis) [9]

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286.

[3] Articoli abrogati dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[5] Articoli abrogati dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[7] Allegato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[8] Allegato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.

[9] Allegato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312.