§ 4.6.8 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1559.
Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:07/12/1951
Numero:1559


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le acquaviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.     
Art. 18.      La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in [...]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.
Art. 23.      Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno [...]
Art. 24.      Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331.


§ 4.6.8 - Legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

(G.U. 15 gennaio 1952, n. 12).

 

     Art. 1. [1]

     Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

     (Omissis) [2].

     Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo art. 3.

     Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali.

 

          Art. 2.

     Le acquaviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

     Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [3].

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]

 

          Art. 9. [10]

 

          Art. 9 bis. [11]

 

          Art. 10. [12]

 

          Art. 11. [13]

 

          Art. 12. [14]

     Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 13. [15]

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore.

 

          Art. 14. [16]

 

          Art. 14 bis. [17]

 

          Art. 15. [18]

 

          Art. 16. [19]

 

          Art. 17.

     Il contrassegno di Stato previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, deve avere, per le acqueviti caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la industria e il commercio.

     Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori [20].

     Le indicazioni prescritte dall'art. 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente.

     Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri leggibili e indelebili e, quando si riferiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al Comune ove questo viene effettuato, le lettere debbono essere di dimensioni non inferiori a due millimetri.

     I recipienti tenuti per la mescita nei pubblici esercizi debbono conservare la loro etichetta originaria fino ad esaurimento del contenuto.

 

          Art. 18.

     La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.

 

          Art. 19. [21]

     Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

     La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come tipo", uso", gusto" o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

     La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa.

 

          Art. 20. [22]

     Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire un milione.

     La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette.

 

          Art. 21. [23]

     Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

 

          Art. 22.

     In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.

     Nei casi più gravi il giudice può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.

     La sospensione è sempre applicata nel caso di recidiva.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta è consentita la vendita delle acqueviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine è ridotto a sei mesi per le vendite effettuate dal produttore.

     E' in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

 

          Art. 24.

     Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331.


[1] Articolo modificato dalla D.L. 28 ottobre 1971, n. 858, già sostituito dalla L. 30 aprile 1976, n. 385 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 13 agosto 1980, n. 465.

[2] Comma abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 aprile 1976, n. 385.

[4] Articolo modificato dalla L. 30 aprile 1976, n. 385, sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[5] Articolo sostituito dalla L. 30 aprile 1976, n. 385, dall'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[6] Articolo modificato dalla L. 30 aprile 1976, n. 385, sostituito dall'art. 4 della L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[7] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[8] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[9] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[10] Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[12] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[13] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 1980, n. 465.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 30 aprile 1976, n. 385.

[16] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 30 aprile 1976, n. 385 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L. 30 aprile 1976, n. 385, modificato dall'art. 9 della L. 13 agosto 1980, n. 465 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[18] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297

[19] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297

[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 13 agosto 1980, n. 465.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1976, n. 385.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 30 aprile 1976, n. 385.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 30 aprile 1976, n. 385.