§ 4.3.18 – L. 24 luglio 1962, n. 1104.
Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:24/07/1962
Numero:1104


Sommario
Art. 1.      E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva [...]
Art. 2.      E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili
Art. 3.      Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi
Art. 6.      Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice
Art. 7.      Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [...]


§ 4.3.18 – L. 24 luglio 1962, n. 1104. [1]

Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.

(G.U. 10 agosto 1962, n. 201).

 

     Art. 1.

     E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.

     E vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

 

          Art. 2.

     E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.

     E' altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

 

          Art. 3.

     Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale.

 

          Art. 4. [2]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

 

          Art. 5.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

     Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

     Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

 

          Art. 6.

     Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice.

 

          Art. 7.

     Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dalla presente legge, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.