§ 4.2.20 – D.P.R. 17 maggio 1988, n. 180.
Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:17/05/1988
Numero:180


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 4.2.20 – D.P.R. 17 maggio 1988, n. 180. [1]

Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 4 giugno 1988, n. 130).

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle caseine alimentari e dei caseinati alimentari destinati all'alimentazione umana.

     2. Si intende per:

     a) "caseina", la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione mediante aggiunta di acido o mediante acidificazione microbica o mediante presame o mediante altri enzimi coagulanti del latte, lasciando impregiudicata un'eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione;

     b) "caseinati", i prodotti ottenuti mediante essicazione delle caseine trattate con neutralizzanti.

     3. Si intende per "latte scremato", il prodotto ricavato dalla mungitura di una o più vacche, per il quale non sia fatta alcuna aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grassi.

 

          Art. 2.

     1. La denominazione "caseina acida alimentare" è riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l'impiego di coadiuvanti tecnologici e di colture batteriche elencati nell'allegato II, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato I, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.

 

          Art. 3.

     1. La denominazione "caseina presamica alimentare" è riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l'impiego dei coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato IV, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato III, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.

 

          Art. 4.

     1. La denominazione "caseinato alimentare" è riservata al prodotto ottenuto da caseine alimentari trattate con i coadiuvanti tecnologici indicati all'allegato VI, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato V, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.

 

          Art. 5.

     1. Per i prodotti non aventi i requisiti della caseina acida alimentare, della caseina presamica alimentare e dei caseinati alimentari, di cui agli articoli 2, 3 e 4, è vietato l'uso di denominazioni similari a quelle sopraindicate che possono indurre in errore l'acquirente.

 

          Art. 6.

     1. Per i prodotti disciplinati dal presente decreto non destinati al consumatore finale, sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni su imballaggi, recipienti o etichette:

     a) la denominazione loro riservata seguita, per i caseinati, dall'indicazione del o dei cationi;

     b) la quantità netta;

     c) per i prodotti commercializzati in miscele:

     1) la dicitura "miscela di..." seguita dall'indicazione degli ingredienti costituenti la miscela in ordine ponderale decrescente;

     2) l'indicazione del o dei cationi per i caseinati;

     3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati;

     d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

     e) il Paese d'origine per i prodotti provenienti dei Paesi non facenti parte della Comunità economica europea;

     f) la data di fabbricazione o un'indicazione che permetta di identificare il lotto.

     2. Le diciture di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), devono figurare in lingua italiana e possono figurare anche in altra lingua.

     3. Possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 1, lettere b), c), punto 3), d) ed e), nonchè, nel caso di trasporto allo stato sfuso, le indicazioni di cui alle lettere c), punto 2), ed f) .

     4. Tali prodotti, qualora destinati al consumatore finale, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con le specificazioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1.

 

          Art. 7.

     1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono essere fabbricati con latte scremato che sia stato sottoposto ad un trattamento termico che renda negativa la fosfatasi.

 

          Art. 8.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli 2, 3 e 4, ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire cinquemilioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4, aventi i requisiti stabiliti dal presente decreto, con una denominazione comunque diversa da quelle ivi prescritte, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle disposizioni stabilite nell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

 

 

Allegato I

Norme applicabili alla caseina acida alimentare

 

1.

Fattori essenziali di composizione.

 

a.

Tenore massimo di umidità ..............................................

10,0% m/m

b.

Tenore minimo di proteine del latte-calcolato sull'estratto secco, di cui tenore minimo di caseine ......

95% m/m

c.

Tenore massimo di grassi del latte su estratto secco ..

2,25% m/m

d.

Acidità titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a .....................

0,27

e.

Tenore massimo di ceneri (P2O5 compreso) ................

25% /mm

f.

Tenore massimo di lattosio anidro ...................................

1% m/m

g.

Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) ...

22,5 mg in 25 g

2.

Contaminanti.

 

Tenore massimo di piombo

1 mg/kg

3.

Impurezze.

 

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) ........................................................................

nulla in 25 g

4.

Caratteri organolettici.

 

a) Odore: assenza di odori estranei;

 

b) Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione.

 

 

Allegato II

Coadiuvanti tecnologici e colture batteriche inoffensivi ed idonei all'alimentazione umana

 

     1. Acido lattico (E 270);

     2. Acido cloridrico;

     3. Acido solforico;

     4. Acido citrico (E 330);

     5. Acido acetico (E 260);

     6. Acido ortofosforico;

     7. Siero di latte;

     8. Colture batteriche che producono acido lattico.

 

 

Allegato III

Norme applicabili alla caseina presamica alimentare

 

1.

Fattori essenziali di composizione.

 

a.

Tenore massimo di umiditià ..............................................

10% m/m

b.

Tenore minimo di proteine del latte-calcolato sull'estratto secco .................................................................

84% m/m

 

di cui tenore minimo di caseina .........................................

95% m/m

c.

Tenore massimo di grassi del latte su estratto secco ..

2% m/m

d.

Tenore minimo di ceneri (P2O5) compreso ....................

7,50% m/m

e.

Tenore massimo di lattosio anidro ...................................

1% m/m

f.

Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) ...

22,5 mg in 25 g

2.

Contaminanti.

 

Tenore massimo di piombo

1 mg/kg

3.

Impurezze.

 

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) ........................................................................

nulla in 25 g

4.

Caratteri organolettici.

 

a. Odore: assenza di odori estranei;

 

b. Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione.

 

 

Allegato IV

Coadiuvanti tecnologici

 

     1. Presame;

     2. Altri enzimi coagulanti del latte.

 

Allegato V

Norme applicabili ai caseinati alimentari

 

1.

Fattori essenziali di composizione.

 

a.

Tenore massimo di umidità ..............................................

8% m/m

b.

Tenore minimo di caseina proteica del latte, calcolata su estratto secco ..................................................................

88% m/m

c.

Tenore massimo di grassi del latte su estratto secco ..

2,0% m/m

d.

Tenore minimo di lattosio anidro ......................................

1,0% m/m

e.

ph. ............................................................................................

da 6 a 8

2.

Contaminanti.

 

Tenore massimo di piombo

1 mg/kg

3.

Impurezze.

 

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) ........................................................................

nulla in 25 g

4.

Caratteristiche.

 

a. Odore: leggerissimi aromi e odori estranei;

 

b. Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da grumi resistenti a una leggera pressione;

c. Solubilità: quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio.

 

 

Allegato VI

coadiuvanti tecnologici di qualitaà alimentare (agenti neutralizzanti e tamponi opzionali)

 

Idrossi di

[

sodio

Carbonati di Fosfati di

 

potassio calcio

 

 

 

Citrati di

 

ammonio magnesio

 

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 12 della L. 20 novembre 2017, n. 167.