§ 49.1.10 - Legge 5 marzo 1977, n. 54.
Disposizioni in materia di giorni festivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:49. Giorni festivi e feste nazionali
Capitolo:49.1 giorni festivi e feste nazionali
Data:05/03/1977
Numero:54


Sommario
Art. 1.      I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo
Art. 2.      Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici
Art. 3.      Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzioni d'orario per le scuole di [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 49.1.10 - Legge 5 marzo 1977, n. 54.

Disposizioni in materia di giorni festivi.

(G.U. 7 marzo 1977, n. 63).

 

 

     Art. 1.

     I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.

     A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

 

          Art. 2.

     Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

     E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzione dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

 

          Art. 3.

     Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzioni d'orario per le scuole di ogni ordine e grado.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.