§ 49.1.8 - Legge 27 maggio 1949, n. 260.
Disposizioni in materia di ricorrenze festive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:49. Giorni festivi e feste nazionali
Capitolo:49.1 giorni festivi e feste nazionali
Data:27/05/1949
Numero:260


Sommario
Art. 1.      Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale
Art. 2.      Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della [...]
Art. 3.      Sono considerate solennità civili agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni
Art. 4.      Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre
Art. 5. 
Art. 6.      In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione [...]
Art. 7.      Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 49.1.8 - Legge 27 maggio 1949, n. 260.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

(G.U. 31 maggio 1949, n. 124).

 

 

     Art. 1.

     Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

 

          Art. 2.

     Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

     tutte le domeniche;

     il primo giorno dell'anno;

     il giorno dell'Epifania;

     il giorno della festa di San Giuseppe;

     il 25 aprile: anniversario della liberazione;

     il giorno di lunedì dopo Pasqua;

     il giorno dell'Ascensione;

     il giorno del Corpus Domini;

     il 1° maggio: festa del lavoro;

     il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

     il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

     il giorno di Ognissanti;

     il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;

     il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

     il giorno di Natale;

     il giorno 26 dicembre.

 

          Art. 3.

     Sono considerate solennità civili agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

     l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

     il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

 

          Art. 4.

     Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

 

          Art. 5. [1]

     Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno) dell'anniversario della liberazione (25 aprile) della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

     La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o in mancanza a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo a provvigione o con altre forme di compensi mobili si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

     Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

     Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

 

          Art. 6.

     In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila [2].

 

          Art. 7.

     Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 marzo 1954, n. 90.

[2] Comma così modificato dall'art. 75 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.