§ 48.1.41 - Legge 20 luglio 1982, n. 464.
Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:20/07/1982
Numero:464


Sommario
Art. 1.      Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni [...]
Art. 2.      Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, sullo [...]
Art. 3.      Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonchè sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di [...]
Art. 4.      L'art. 16 e l'art. 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono abrogati
Art. 5.      E' autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1 della [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 48.1.41 - Legge 20 luglio 1982, n. 464.

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte.

(G.U. 24 luglio 1982, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei particolari limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1° luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.

     Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con i medesimi criteri, anche al personale di amministrazione diverse da quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.

 

          Art. 2.

     Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unità di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonchè sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:

     per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000 [1];

     per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000 [2].

     Se le prestazioni superano le tre ore, gli importi sono raddoppiati.

     Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.

 

          Art. 4.

     L'art. 16 e l'art. 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono abrogati.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella A – Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici [3].

 

 

Deposito e custodia matrici

Verifica vincenti

Esame reclami

Totocalcio

 

 

 

Componenti commissioni di zona

30.000

20.000

10.000

Ausiliari di zona

25.000

15.000

-

Uscieri di zona

20.000

10.000

5.000

Enalotto

 

 

 

Componenti commissioni di zona

20.000

15.000

10.000

Ausiliari di zona

18.000

12.000

-

Uscieri di zona

12.000

8.000

5.000

Totip

 

 

 

Componenti commissioni di zona

15.000

12.000

6.000

Ausiliari di zona

 

10.000

 

Uscieri di zona

10.000

8.000

 

 

     Tabella B — Importi dovuti dagl enti gestori dei concorsi pronostici [4].

 

 

Totocalcio

Enalotto

Totip

Componenti commissioni centrali

30.000

25.000

20.000

Addettti alle ispezioni sulle commissioni di zona

25.000

20.000

15.000

Addetti ai controlli di documenti contabili e di giuoco

15.000

12.000

10.000

Addetti ai controlli della contabilità generale

 

25.000

 

 


[1]  L’importo di cui al presente comma è stato triplicato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[2]  L’importo di cui al presente comma è stato triplicato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[3]  Gli importi di cui alla presente Tabella sono stati triplicati dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[4]  Gli importi di cui alla presente Tabella sono stati triplicati dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.