§ 46.9.190 - D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256.
Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:01/08/2006
Numero:256


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e denominazione
Art. 2.  Compiti della Scuola
Art. 3.  Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti
Art. 4.  Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le università
Art. 5.  Direttore della Scuola
Art. 6.  Consiglio didattico
Art. 7.  Comitato direttivo
Art. 8.  Incarichi di docenza
Art. 9.  Organizzazione della Scuola
Art. 10.  Autonomia finanziaria e contabile
Art. 11.  Invarianza della spesa


§ 46.9.190 - D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256.

Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

(G.U. 1 settembre 2006, n. 203)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;

     Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'università e della ricerca;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e denominazione

     1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».

     2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

 

     Art. 2. Compiti della Scuola

     1. La Scuola è un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:

     a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

     b) svolge le attività di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;

     c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionalisvolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali;

     d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici, nonchè sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) [1].

     2. La Scuola persegue le proprie finalità direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

     Art. 3. Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

     1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:

     a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonchè con la Scuola nazionale dell'amministrazione [2];

     b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;

     c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;

     d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti.

 

     Art. 4. Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le università

     1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attività didattiche finalizzate anche al conseguimento del master universitario di secondo livello [3].

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

     3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

     4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può, altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

     Art. 5. Direttore della Scuola

     1. Alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [4].

     2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace espletamento delle attività della Scuola, sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonchè i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonchè sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 [5].

 

     Art. 6. Consiglio didattico [6]

     [1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attività culturale, scientifica e didattica ed è organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

     2. Fanno parte del consiglio didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai servizi di cui all'articolo 9, quattro componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonchè di organizzazione e gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.

     3. Il consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresì, proposte:

     a) sul piano degli studi e sull'organizzazione didattica dei corsi;

     b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;

     c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;

     d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa.

     4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio didattico è integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.

     5. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

     6. Le attività di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui all'articolo 9.]

 

     Art. 7. Comitato direttivo [7]

     [1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, è organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

     2. Fanno parte del comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all'articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno svolto attività didattica nello specifico corso, nominati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.

     3. Il comitato direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la formulazione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 47, comma 4, nonchè del giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

     4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

     5. Le attività di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all'articolo 9.]

 

     Art. 8. Incarichi di docenza

     1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola [8].

     2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonchè tra esperti di comprovata professionalità.

     3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.

 

     Art. 9. Organizzazione della Scuola [9]

     1. La Scuola è ordinata in:

     a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 2;

     b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3;

     2. Il servizio affari generali è articolato in:

     a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;

     b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualità, gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonchè la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;

     c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonchè gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio è incardinato l'ufficio sanitario.

     3. Il servizio didattica è articolato in:

     a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresì, la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonchè i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);

     b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le università e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonchè l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;

     c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di tutoring dei frequentatori, lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame; nonchè, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità.

     4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     5. Al servizio affari generali è assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.

     6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.

     7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

 

     Art. 10. Autonomia finanziaria e contabile

     1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilità vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.

     2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonchè quelle concernenti ogni altra attività didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attività formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attività di rappresentanza.

 

     Art. 11. Invarianza della spesa

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.