§ 46.9.203 - D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:08/02/2018
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 3.  Norme finali e transitorie


§ 46.9.203 - D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

(G.U. 29 marzo 2018, n. 74)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 67;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera p), e 3, comma 1;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'articolo 21;

     Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 settembre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1:

     1) alla lettera c) le parole da: «, svolge attività di ricerca» fino a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali»;

     2) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).»;

     b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;

     c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «didattiche finalizzate» è inserita la seguente: «anche»;

     d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonchè i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonchè sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;

     e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

     f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «previa valutazione» a: «didattica dei corsi» sono soppresse;

     g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Organizzazione della Scuola). - 1. La Scuola è ordinata in:

     a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 2;

     b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3;

     2. Il servizio affari generali è articolato in:

     a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;

     b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualità, gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonchè la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;

     c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonchè gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio è incardinato l'ufficio sanitario.

     3. Il servizio didattica è articolato in:

     a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresì, la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonchè i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);

     b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le università e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonchè l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;

     c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di tutoring dei frequentatori, lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame; nonchè, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità.

     4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     5. Al servizio affari generali è assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.

     6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.

     7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.».

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, fermo restando il numero massimo dei dirigenti della Polizia di Stato impiegati nell'ambito degli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'incremento della dotazione organica della Scuola superiore di polizia di un posto di funzione di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, conseguente alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si provvede mediante la riduzione di un posto di funzione di vice consigliere ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.

 

     Art. 3. Norme finali e transitorie

     1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018  Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 647