§ 46.9.180 - D.M. 4 dicembre 2003, n. 370.
Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:04/12/2003
Numero:370


Sommario
Art. 1.  Corsi disciplinati dal regolamento
Art. 2.  Sezioni didattiche
Art. 3.  Piani di studio
Art. 4.  Frequenza dei corsi
Art. 5.  Articolazione del percorso formativo
Art. 6.  Commissioni giudicatrici degli esami finali
Art. 7.  Comitato di vigilanza
Art. 8.  Esami finali, sessioni ordinarie e straordinarie
Art. 9.  Esami di profitto
Art. 10.  Commissioni giudicatrici degli esami di profitto
Art. 11.  Addestramento operativo
Art. 12.  Criteri d'impiego operativo
Art. 13.  Note informative
Art. 14.  Comitato Direttivo
Art. 15.  Attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia
Art. 16.  Esame finale
Art. 17.  Graduatoria finale
Art. 18.  Esame finale
Art. 19.  Graduatoria finale


§ 46.9.180 - D.M. 4 dicembre 2003, n. 370. [1]

Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato.

(G.U. 12 gennaio 2004, n. 8)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni che stabilisce che i vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame per la nomina a vice ispettore di polizia devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi;

Visto l'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni, che stabilisce che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso per la nomina a vice ispettore di polizia cui sono ammessi gli allievi vice ispettori nominati a seguito del superamento del concorso pubblico;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003.

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali sulle modalità di svolgimento dei corsi

 

Art. 1. Corsi disciplinati dal regolamento

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore di polizia, i criteri generali dell'addestramento operativo, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia, le modalità di valutazione del profitto e di svolgimento degli esami, nonchè i criteri di formazione delle graduatorie finali.

 

     Art. 2. Sezioni didattiche

     1. I corsi di cui al presente regolamento si svolgono presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, essi possono essere svolti anche presso altri istituti della Polizia di Stato individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

     2. Il direttore dell'istituto può ripartire i frequentatori di ogni corso in più sezioni, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.

     3. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifi-cazioni è preposto un ispettore o in mancanza un appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di istruttore.

     4. I responsabili delle sezioni didattiche di cui al comma 3 svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono alla acquisizione agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

 

     Art. 3. Piani di studio

     1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i resupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, su proposta del direttore centrale per gli istituti d'istruzione.

     2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonchè gli esami e le altre prove sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalità fissate dal presente regolamento.

     3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche dei corsi sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

 

     Art. 4. Frequenza dei corsi

     1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.

     2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

     3. Non sono, in ogni caso, considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

     4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24-quinquies e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.

     5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

     6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai piani di studio.

     7. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.

 

     Art. 5. Articolazione del percorso formativo

     1. I corsi disciplinati dal presente regolamento hanno carattere residenziale.

     2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di addestramento operativo costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne all'istituto.

     3. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto alle trentasei ore, nei limiti di cui al comma 4, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

     4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore effettive settimanali, definito dalla direzione dell'istituto. Durante i periodi di addestramento operativo il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione, per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolge l'addestramento operativo, che ne informa la direzione dell'istituto. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.

     5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo del corso di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio.

     6. Il corso di formazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha durata di mesi sei e può articolarsi in moduli di durata variabile in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio.

 

     Art. 6. Commissioni giudicatrici degli esami finali

     1. Le commissioni d'esame dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.

     2. Le commissioni sono composte dal direttore dell'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati, di norma, tra i docenti del corso.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

     4. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con gli stessi compiti della commissione d'esame. Il Presidente nomina per ciascuna sottocommissione, un responsabile del funzionamento e dell'adempimento di tutte le direttive impartite per il corretto svolgimento delle prove d'esame.

     5. Le commissioni possono avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.

     6. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti e segretari supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

 

     Art. 7. Comitato di vigilanza

     1. Il direttore dell'istituto, qualora le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

 

     Art. 8. Esami finali, sessioni ordinarie e straordinarie

     1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto e dai piani di studio dei corsi, la tipologia ed il contenuto degli esami, nonchè i criteri per la loro valutazione sono predisposti dalle commissioni d'esame sulla base di direttive impartite, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

     2. I frequentatori che, senza grave motivo accertato dal presidente della commissione, non si presentino ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

     3. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

     4. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

     5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami, le verifiche e le altre prove previste dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

 

Capo II

Corso di formazione tecnico professionale

 

     Art. 9. Esami di profitto

     1. Gli allievi vice ispettori, durante lo svolgimento del corso sostengono gli esami, le verifiche e le altre prove previsti dal piano di studio, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale di cui all'articolo 17.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, dai piani di studio e dalla normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei per gli esami che comportino l'acquisizione di crediti formativi universitari, la tipologia ed il contenuto degli esami, delle verifiche e delle altre prove e i criteri per la loro valutazione sono predisposti dalle commissioni giudicatrici degli esami di profitto sulla base di direttive impartite, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

     3. Gli allievi vice ispettori che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nelle sessioni ordinarie tutti gli esami, le verifiche e le altre prove previsti dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, li sostengono in sede di esami finali.

     4. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

     5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5.

 

     Art. 10. Commissioni giudicatrici degli esami di profitto

     1. Le commissioni giudicatrici degli esami, delle verifiche e delle altre prove di cui all'articolo 9, comma 1, sono nominate con decreto dipartimentale.

     2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.

     3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei; le stesse commissioni sono comunque integrate da almeno un funzionario della Polizia di Stato in qualità di componente, nominato con decreto dipartimentale.

 

     Art. 11. Addestramento operativo

     1. Gli allievi vice ispettori, durante l'ultimo semestre di corso, possono essere applicati per cicli, anche non consecutivi, di addestramento presso uffici e reparti della Polizia di Stato operanti in aree differenziate di attività istituzionale, al fine di completare la formazione professionale relativamente ai profili pratici attinenti all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

     2. Il periodo di addestramento, complessivamente non superiore a due mesi, ha la durata stabilita dal piano di studio.

     3. Le modalità di applicazione degli allievi vice-ispettori alle diverse attività sono curate da un funzionario coordinatore, scelto dal dirigente dell'ufficio o reparto della Polizia di Stato presso cui si svolge il ciclo addestrativo.

     4. Per il funzionario coordinatore l'espletamento dei compiti formativi costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

 

     Art. 12. Criteri d'impiego operativo

     1. Durante l'addestramento operativo gli allievi vice-ispettori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari ad essi preposti, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

     2. In tali occasioni precedono e seguono l'impiego degli allievi, riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonchè per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni adottate per superarle.

 

     Art. 13. Note informative

     1. Al termine di ogni ciclo di addestramento i funzionari coordinatori, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun allievo vice-ispettore una nota informativa su impegno e comportamento dimostrati e la rimettono al direttore dell'istituto.

 

     Art. 14. Comitato Direttivo

     1. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Direttore centrale per gli istituti di istruzione e formula il parere sul giudizio di idoneità al servizio di polizia.

     2. Il comitato direttivo è presieduto dal direttore dell'istituto d'istruzione ove si svolge il corso ed è composto da:

     a) un funzionario della Polizia di Stato designato dalla Direzione interregionale competente per territorio;

     b) il dirigente dell'ufficio studi e documentazione;

     c) il dirigente dell'ufficio corsi;

     d) il dirigente dell'ufficio di amministrazione, del personale e degli affari generali;

     e) lo psicologo in servizio presso l'istituto o, in mancanza, il dirigente del servizio sanitario;

     f) tre docenti del corso.

     3. Il comitato delibera a maggioranza semplice con la presenza di tutti i componenti.

 

     Art. 15. Attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia

     1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 27-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è espresso dal direttore dell'istituto dove si svolge il corso, sentito il comitato direttivo.

     2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia deve essere motivato ed è espresso, per ciascun allievo vice ispettore, anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, sulla base dei seguenti parametri:

     a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà ela correttezza;

     b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;

     c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;

     d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;

     e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;

     f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonchè la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;

     g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

     h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato nonchè la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;

     i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;

     l) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.

     3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, sulla base dei medesimi parametri di cui al comma 2, anche in relazione agli esiti del periodo di addestramento operativo, tenendo conto delle note informative di cui all'articolo 13.

     4. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.

     5. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

 

          Art. 16. Esame finale

     1. Al termine del corso gli allievi vice-ispettori sostengono un esame finale consistente in:

     a) un esame scritto, che può articolarsi su più prove, anche di carattere interdisciplinare, relativo ad argomenti compresi nel piano di studio;

     b) un esame articolato su prove orali e pratiche, vertente, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, anche su altri temi previsti dal piano di studio.

     2. Il direttore dell'istituto ove si svolge il corso, su indicazione della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, dà comunicazione, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, degli argomenti su cui si baseranno le prove scritte, orali e pratiche dell'esame finale.

     3. Le prove d'esame di cui al comma 1 sono valutate in trentesimi.

     4. Il voto attribuito a ciascun esame di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è formato dalla media aritmetica dei voti riportati nelle singole prove su cui sono articolati. Gli esami s'intendono superati se l'allievo consegue il punteggio di almeno 18/30 in ciascuno di essi.

     5. L'allievo che non consegue il punteggio complessivo minimo, anche in uno solo degli esami indicati al comma 1, è dimesso dal corso.

     6. Ai fini della graduatoria di fine corso, il voto dell'esame finale è costituito dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami indicati alle lettere a) e b) del comma 1.

 

     Art. 17. Graduatoria finale

     1. Gli allievi vice-ispettori, superato l'esame finale ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono nominati vice-ispettori in prova ed immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo, aumentato come previsto dal comma 4.

     2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

     a) del voto riportato nel concorso;

     b) della media dei voti riportati negli esami di profitto di cui all'articolo 9, sostenuti durante il corso o in sede di esame finale;

     c) del voto riportato nell'esame finale.

     3. Al solo fine del calcolo del punteggio di cui al comma 2, agli esami di cui all'articolo 9, comma 3, superati in sede di esame finale ed ai quali il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto, s'intende attribuito il voto di 18/30.

     4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:

     a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

     b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

     c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

 

Capo III

Corso di formazione semestrale

 

     Art. 18. Esame finale

     1. Al termine del corso di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in:

     a) un esame scritto, che può articolarsi su più prove, anche di carattere interdisciplinare, relativo ad argomenti compresi nel piano di studio;

     b) un esame articolato su prove orali e pratiche, vertente, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, anche su altri temi previsti dal piano di studio.

     2. Il direttore dell'istituto ove si svolge il corso, su indicazione della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, dà comunicazione, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, degli argomenti su cui si baseranno le prove scritte, orali e pratiche dell'esame finale.

    3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «segnalato profitto» «ottimo profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

 

     Art. 19. Graduatoria finale

     1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice-ispettore e della determinazione del posto in ruolo la graduatoria finale del corso di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è formata in base al giudizio di cui all'articolo 18, comma 2, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: «ottimo profitto», «segnalato profitto», «sufficiente profitto». A parità di valutazione la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.

 

 

Allegato A

articolo 3, comma 3 (Piani di studio)

 

PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER VICE ISPETTORI

FINALITA' QUALIFICANTI

 

I. frequentatori dei corsi di formazione devono acquisire quattro ordini di conoscenze complementari e competenze, riferibili a quattro sistemi di padronanze professionali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato:

- Il sistema valoriale: riguarda il mondo dei valori personali del vice ispettore, così come vengono esplicitati nel servizio. Comprende la deontologia e l'etica professionale, il modo di sentire e vivere il proprio ruolo (autostima e senso di se), lo spirito di appartenenza e la valorizzazione dell'immagine della Polizia, il senso di responsabilità nel servizio e l'ottimizzazione dei risultati.

- Il sistema relazionale, riguarda gli stili interpersonali del vice ispettore nel suo rapportarsi quotidiano con gli altri all'interno e all'esterno dell'Amministrazione: comprende l'equilibrio psicologico, la capacità di gestire lo stress personale ed altrui, la consistenza e la direzionalità della comunicazione, l'esercizio equilibrato della leadership ed il governo delle risorse umane e degli ambienti organizzativi, al proprio livello funzionale.

- Il sistema gestionale, riguarda la padronanza organizzativa e gestionale delle unità organiche che il vice ispettore è chiamato a dirigere e/o a coordinare. Comprende le capacità decisionali, le abilità di analisi e sintesi dei problemi (specie in emergenza), le capacità organizzative e dì gestione dei Distaccamento, Ufficio o unità operativa cui è preposto, la conoscenza e la manipolazione delle modalità di rapporto, al proprio livello funzionale, con Enti che interagiscono con le attività della Polizia di Stato.

- Il sistema cognitivo, riguarda l'insieme di conoscenze appositamente richieste al vice ispettore. Comprende l'acquisizione di nozioni fondamentali nel campo delle scienze giuridiche (in rapporto alla funzionalità dei servizio), delle scienze della sicurezza e dell'articolato ventaglio delle tecniche connesse, delle scienze umane e di quelle dell'organizzazione.

 

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AREE            |OBIETTIVI: acquisire e sviluppare competenze

DIDATTICHE      |specialistiche per l'utilizzo in ambito

                |professionale degli strumenti:

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GIURIDICA       |- delle discipline penalistiche, economiche,

                | criminologiche e medico legali per la gestione di

                | attività investigative finalizzate alla

                | prevenzione e repressione di ogni espressione di

                | fenomeni criminosi ed alla tutela del patrimonio

                | pubblico e dei beni individuali da ogni forma di

                | criminalità all'interno dello stato nazionale e

                | nell'ambito della collaborazione internazionale di

                | polizia.

                |- delle discipline relative all'ordinamento

                | pubblico ed al funzionamento dello stato nazionale

                | e dell'Unione Europea, nonchè ai connessi ambiti

                | applicativi nazionali ed internazionali, con

                | particolare riferimento agli ambiti della sicurezza

                | e della prevenzione dei fenomeni criminosi, del

                | controllo dei flussi migratori, della tutela dei

                | diritti umani e della collaborazione internazionale

                | di polizia.

                |- della legislazione di pubblica sicurezza e delle

                | discipline relative agli ambiti applicativi

                | amministrativo-civilistici necessarie per

                | l'esercizio della qualifica di agente di pubblica

                | sicurezza e per la gestione delle attività di

                | polizia amministrativa e sociale di competenza

                | degli uffici della Polizia di Stato.

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PSICOLOGICA E   |- delle discipline sociologiche per comprendere la

SOCIOLOGICA     | realtà del sistema socio-politico italiano,

                | interpretarne le dinamiche nelle loro molteplici

                | interconnessioni ed acquisire gli elementi

                | conoscitivi utili ad individuare rischi di

                | degenerazione criminale di fenomeni sociali o

                | pericoli di turbative all'ordine pubblico e ad

                | attuare un più efficace controllo del territorio

                | ai fini della sicurezza pubblica e della pacifica

                | convivenza.

                |- delle discipline psico-antropologiche per

                | comprendere i profili psicologici che sottendono le

                | dinamiche comportamentali individuali e di gruppo,

                | al fine di orientare le proprie iniziative

                | operative per la tutela dell'ordine pubblico, il

                | controllo delle devianze, la prevenzione e

                | repressione della criminalità individuale ed

                | organizzata, nonchè al fine di potenziare le

                | capacità di relazione interpersonale e di gestione

                | delle risorse umane, al proprio livello funzionale.

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GESTIONALE      |- della normativa e delle procedure attinenti

                | all'organizzazione centrale e periferica del

                | Dipartimento della P.S. ed all'ordinamento del

                | personale della Polizia di Stato.

                |- delle tecniche di valutazione e gestione delle

                | risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati

                | al proprio livello funzionale ed operativo, nonchè

                | delle tecniche di formazione permanente e

                | ricorrente del personale.

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PROFESSIONALE   |- di etica del servizio pubblico fondata sulla

                | storia e i valori deontologici della Polizia di

                | Stato, che devono essere interiorizzati, condivisi

                | e praticati quali irrinunciabili elementi di forte

                | coesione interna, di orientamento dei comportamenti

                | e di integrazione dei singoli nel collettivo

                | dell'organizzazione

                |- di tecnica delle investigazioni e delle indagini

                | di polizia scientifica e di contrasto alla

                | criminalità organizzata

                |- delle tecniche di polizia di prevenzione,

                | controllo del territorio, antiterrorismo e difesa

                | delle Istituzioni democratiche

                |- delle tecniche professionali concernenti

                | l'addestramento formale del personale; la

                | tecnologia delle armi e degli esplosivi, l'impiego

                | dei sistemi di radiocollegamenti e

                | telecomunicazioni, dei dispositivi di

                | equipaggiamento, dei mezzi tecnici e delle

                | tecnologie speciali in dotazione alla Polizia di

                | Stato

                |- delle tecniche operative concernenti

                | l'addestramento operativo individuale, di

                | pattuglia, di squadra e di reparto; la gestione e

                | l'attuazione dei servizi di protezione e scorta, di

                | viabilità ed infortunistica stradale, di ordine e

                | soccorso pubblico; l'addestramento al tiro, alla

                | difesa personale ed alla guida dei veicoli in

                | servizio di polizia

                |- delle discipline linguistiche, anche tramite

                | l'approfondimento di una seconda lingua in uso

                | nell'Unione Europea, con particolare riguardo agli

                | ambiti professionali di competenza, nonchè delle

                | scienze e tecniche della comunicazione, della

                | mediazione e della risoluzione dei conflitti, per

                | interagire in modo adeguato ed efficace con

                | soggetti terzi.

                |- dei sistemi telematici necessari per lo

                | svolgimento delle proprie funzioni, per le

                | comunicazioni interne ed esterne, per la

                | documentazione e la consultazione delle banche

                | dati.


[1] Abrogato dall'art. 136 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168.