§ 46.9.91 - Legge 14 febbraio 1970, n. 57.
Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:14/02/1970
Numero:57


Sommario
Art. 1.      I militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, [...]
Art. 2.      L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'art. 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla [...]
Art. 3.      L'avanzamento previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è conferito per anzianità
Art. 4.      In corrispondenza del numero degli appuntati e delle guardie che, dopo la ricostruzione della carriera, saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi del terzo [...]
Art. 5.      Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorreranno dalla data della nomina nel ruolo separato di cui all'art. 1
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo [...]


§ 46.9.91 - Legge 14 febbraio 1970, n. 57. [1]

Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

(G.U. 9 marzo 1970, n. 61)

 

     Art. 1.

     I militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia possono, a domanda, richiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888.

     Sulle domande degli interessati decide il Ministero dell'interno, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 75 della legge predetta.

     Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e di quelle contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

     Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'art. 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

 

          Art. 3.

     L'avanzamento previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è conferito per anzianità.

 

          Art. 4.

     In corrispondenza del numero degli appuntati e delle guardie che, dopo la ricostruzione della carriera, saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della presente legge saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di appuntato e di guardia del ruolo ordinario.

 

          Art. 5.

     Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorreranno dalla data della nomina nel ruolo separato di cui all'art. 1.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.