§ 46.9.69 - Legge 2 marzo 1963, n. 253.
Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e della Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:02/03/1963
Numero:253


Sommario
Art. 1.      La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli [...]
Art. 2.  [2].
Art. 3.      L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale [...]
Art. 4.      Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...]
Art. 5.      Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in [...]
Art. 6.      La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962
Art. 7.      Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle [...]


§ 46.9.69 - Legge 2 marzo 1963, n. 253. [1]

Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 22 marzo 1963, n. 78)

 

     Art. 1.

     La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

 

Coefficiente

Qualifica

Celibi lire

Coniugati Lire

900

Ispettore generale capo di pubblica sicurezza

87.300

106.300

670

Questore

72.600

91.600

500

Vicequestore

61.200

78.700

500

Ispettrice capo

50.800

62.400

402

Commissario capo

53.300

68.900

402

Ispettrice di 1ª classe

43.600

53.900

402

Assistente superiore di polizia di 1ª classe

33.800

39.000

325

Commissario

47.700

63.600

325

Ispettrice di 2ª classe

38.300

48.900

325

Assistente superiore di polizia di 2ª classe

28.900

34.200

271

Commissario aggiunto

38.000

53.800

271

Ispettrice di 3ª classe

30.700

41.300

271

Assistente di polizia di 1ª classe

23.500

28.800

229

Vice commissario

29.500

44.900

229

Vice ispettrice

24.300

34.500

229

Assistente di polizia di 2ª classe

18.900

24.100

202

Assistente di polizia di 3ª classe

17.400

22.500

 

          Art. 2. [2].

 

          Art. 3.

     L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale civile delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde mensili:

 

Coefficiente

Qualifica

Celibi lire

Coniugati Lire

670

Ispettore generale e qualifiche corrispondenti

54.400

60.400

500

Direttore capo e qualifiche corrispondenti - Ispettore tecnico di 1ª classe e qualifiche corrispondenti

48.800

54.200

500

Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti

41.500

46.100

402

Direttore superiore - Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti

43.100

47.900

402

Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti

37.400

41.600

325

Direttore e qualifiche corrispondenti

39.300

43.700

325

1° Ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti

33.400

37.100

271

Vice direttore e qualifiche corrispondenti

33.700

37.500

271

Ragioniere, censore aggiunto, 1° capo tecnico e qualifiche corrispondenti

29.300

32.600

271

Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti

26.300

29.200

229

Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti

28.100

31.200

229

Ragioniere aggiunto, istitutori, capo tecnico e qualifiche corrispondenti

25.300

28.100

229

1° Archivista, 1° aiutante e qualifiche corrispondenti

22.300

24.800

202

Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche corrispondenti

25.300

28.100

202

Archivista, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti

22.300

24.800

180

Applicato e aiutante di 2ª classe e qualifiche corrispondenti

18.200

20.200

170

Impiegato non di ruolo di 1ª categoria

24.300

27.000

157

Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti

18.200

20.200

155

Impiegati non di ruolo di 2ª categoria

21.200

23.600

144

Impiegati non di ruolo di 3ª categoria

14.100

15.700

136

Impiegati non di ruolo di 4ª categoria

11.700

13.000

 

     L'assegno mensile dell'art. 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, è soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

 

          Art. 4.

     Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 5.

     Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

     E' salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

 

          Art. 6.

     La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

 

          Art. 7.

     Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.