§ 46.8.587 - D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211.
Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/12/2009
Numero:211


Sommario
Art. 1.  Scopi e definizioni
Art. 2.  Cassa di previdenza delle Forze armate
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Consiglio di amministrazione
Art. 5.  Presidente
Art. 6.  Collegio dei revisori
Art. 7.  Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione
Art. 8.  Istruzioni tecnico-applicative
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali


§ 46.8.587 - D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211. [1]

Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 29 gennaio 2010, n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonchè della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

     Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;

     Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;

     Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

     Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica;

     Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito ed, in particolare, l'articolo 2;

     Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);

     Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

     Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

     Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Scopi e definizioni

     1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonchè di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

     2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

     a) «casse militari»:

     1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

     2) la Cassa ufficiali della Marina militare;

     3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

     4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

     5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;

     6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

     b) «trattamenti previdenziali», le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonchè eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;

     c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;

     d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, nonchè il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennità supplementare sia dell'assegno speciale;

     e) «norme istitutive», le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonchè i relativi regolamenti attuativi;

     f) «Forze armate», il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

 

     Art. 2. Cassa di previdenza delle Forze armate

     1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata «cassa», quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

     2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonchè la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni relative alle singole casse militari.

 

     Art. 3. Organi

     1. Sono organi della cassa:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori.

     2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

 

     Art. 4. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.

     2. Formano il consiglio:

     a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 5, commi 2 e 4. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;

     b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonchè un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;

     c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

     3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

     Art. 5. Presidente

     1. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

     3. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 7. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

     4. E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonchè di Forza armata diversa, qualora il presidente è parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.

     5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente può avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 7.

 

     Art. 6. Collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonchè uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.

     2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

     Art. 7. Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione

     1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

     2. Le attività di cui al comma 1, nonchè l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive.

     3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, è responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonchè delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.

 

     Art. 8. Istruzioni tecnico-applicative

     1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di cui all'articolo 8 e sono nominati il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori della cassa.

     2. Fino alla data di nomina degli organi di cui al comma 1, sono confermati i corrispondenti organi delle casse militari, i cui membri e titolari restano in carica per assicurare lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 141


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.