§ 46.8.255 - Legge 27 febbraio 1958, n. 166.
Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/02/1958
Numero:166


Sommario
Art. 1.      L'indennità supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della [...]
Art. 2.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili
Art. 3      Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o [...]


§ 46.8.255 - Legge 27 febbraio 1958, n. 166. [1]

Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 21 marzo 1958, n. 70)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, è corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.

     In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.

 

          Art. 2.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 3

     Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennità supplementare potrà essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.