§ 46.8.28 - Legge 4 gennaio 1937, n. 35.
Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/01/1937
Numero:35


Sommario
Art. 1.      A datare dal 1° gennaio 1936 - XIV, è istituita presso il ministero dell'aeronautica una "Cassa ufficiali della regia aeronautica" alla quale è affidato il compito di [...]
Art. 2.      La cassa ufficiali è amministrata da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal ministro per le finanze
Art. 3.      Sono inscritti d'ufficio alla cassa ufficiali gli ufficiali della regia aeronautica in servizio permanente effettivo, durante il tempo in cui permangono in tale posizione
Art. 4.      Gli ufficiali della regia aeronautica inscritti alla cassa ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di [...]
Art. 5.      I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della cassa ufficiali sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle [...]
Art. 6.      L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della regia aeronautica, inscritti da almeno sei anni alla cassa ufficiali, che cessano dal servizio permanente con [...]
Art. 7.      L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura eguale a quella dell'indennità corrisposta dall'opera di previdenza, ma può essere [...]
Art. 8.      Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo, ridotto di diritto, [...]
Art. 9.      Gli ufficiali inscritti alla cassa ufficiali che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto [...]
Art. 10.      Gli ufficiali che verranno collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione, avranno diritto a tanti sesti [...]
Art. 11.      Con decreto reale su proposta del ministro per l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano [...]


§ 46.8.28 - Legge 4 gennaio 1937, n. 35. [1]

Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica.

(G.U. 3 febbraio 1937, n. 27)

 

 

     Art. 1.

     A datare dal 1° gennaio 1936 - XIV, è istituita presso il ministero dell'aeronautica una "Cassa ufficiali della regia aeronautica" alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della regia aeronautica, oltre quella che è corrisposta loro dall'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

     Alla cassa ufficiali è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del ministero dell'aeronautica.

     Agli effetti tributari si applicano alla cassa ufficiali le stesse disposizioni vigenti per l'opera di previdenza.

 

          Art. 2.

     La cassa ufficiali è amministrata da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal ministro per le finanze.

     Il controllo sulle operazioni della cassa ufficiali e sui bilanci è affidato ad un comitato di tre sindaci, nominati due dal ministro per l'aeronautica e uno dal ministro per le finanze.

     I membri del consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il servizio di cassa è affidato alla direzione generale dei personali civili e degli affari generali (ufficio cassa).

     Tutte le prestazioni per la cassa ufficiali sono gratuite.

 

          Art. 3.

     Sono inscritti d'ufficio alla cassa ufficiali gli ufficiali della regia aeronautica in servizio permanente effettivo, durante il tempo in cui permangono in tale posizione.

     E' fatta eccezione per coloro che entro sei mesi dalla istituzione raggiungono i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

     I marescialli dell'aria, nonché i generali di armata aerea, che dopo la dispensa di ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dall'iscrizione alla cassa ufficiali al compimento del cinquantacinquesimo anno di età [2] .

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali della regia aeronautica inscritti alla cassa ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.

     Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.

     L'importo delle ritenute è corrisposto alla cassa ufficiali dal ministero dell'aeronautica, con le modalità che saranno stabilite in sede di emanazione del decreto reale di cui al successivo art. 11.

 

          Art. 5.

     I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della cassa ufficiali sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal ministero dell'aeronautica su proposta del consiglio di amministrazione.

     Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della regia aeronautica inscritti alla cassa ufficiali, nella misura e con le norme da approvarsi dal ministro per l'aeronautica su proposta del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.

 

          Art. 6.

     L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della regia aeronautica, inscritti da almeno sei anni alla cassa ufficiali, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.

     Essa è riversibile alla vedova e alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'aeronautica, su proposta del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.

     L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali inscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purchè con diritto a pensione vitalizia; alla vedova o alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale.

     Ai marescialli dell'aria, nonché ai generali di armata aerea, che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennità supplementare è liquidata al compimento del sessantatreesimo anno di età [3] .

 

          Art. 7.

     L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura eguale a quella dell'indennità corrisposta dall'opera di previdenza, ma può essere variata in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

     Le variazioni saranno determinate, su proposta del consiglio di amministrazione, dal ministero dell'aeronautica.

 

          Art. 8.

     Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo, ridotto di diritto, percepito in tale posizione.

     E' però consentito, a coloro che all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo si trovino già inscritti alla cassa ufficiali di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio goduto in servizio permanente effettivo, per liquidare l'indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

     Il tempo di inscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che è computato secondo le disposizioni contenute nei precedenti capoversi, è valutato anche ai fini del diritto all'indennità di cui all'articolo precedente in misura corrispondente alla aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito: quello trascorso nelle stesse posizioni, compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente alla inscrizione, non è valutato.

     Non è del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dall'intero stipendio.

 

          Art. 9.

     Gli ufficiali inscritti alla cassa ufficiali che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità supplementare, possono a domanda rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 10.

     Gli ufficiali che verranno collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione, avranno diritto a tanti sesti dell'indennità quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

 

          Art. 11.

     Con decreto reale su proposta del ministro per l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 settembre 1940, n. 1422.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 settembre 1940, n. 1422.