§ 46.8.502 - D.M. 22 novembre 2002, n. 299.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/11/2002
Numero:299


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro"
Art. 2.      1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, dopo le parole "incarichi di particolare responsabilità" sono inserite le seguenti: "ivi [...]
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è inserito il seguente


§ 46.8.502 - D.M. 22 novembre 2002, n. 299. [1]

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

(G.U. 17 gennaio 2003, n. 13)

 

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

     Visto l'articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;

     Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in attuazione della predetta disposizione;

     Visto l'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

     Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate;

     Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in materia di ristrutturazione dei vertici militari;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

     Sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2002;

 

Adotta

 

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro".

 

          Art. 2.

     1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, dopo le parole "incarichi di particolare responsabilità" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è sostituito dal seguente:

     "2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.".

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è inserito il seguente:

     "Art. 11-bis (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore). - 1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.".


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.