§ 46.8.452 - D.M. 2 novembre 1993, n. 571.
Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/11/1993
Numero:571


Sommario
Art. 1.  Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.
Art. 2.  Documentazione di base delle valutazioni.
Art. 3.  Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta.
Art. 4.  Fasi del giudizio.
Art. 5.  Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento.
Art. 6.  Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito.
Art. 7.  Categorie di requisiti - Punteggi relativi - Valutazione di sintesi.
Art. 8.  Qualità morali, di carattere e fisiche.
Art. 9.  Qualità professionali.
Art. 10.  Rilevanza degli incarichi.
Art. 11.  Qualità intellettuali e di cultura.
Art. 11 bis.  (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore).
Art. 12.  Tendenza di carriera.
Art. 13.  Procedimento di votazione - Processo verbale.
Art. 14.  Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie.


§ 46.8.452 - D.M. 2 novembre 1993, n. 571. [1]

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

(G.U. 3 gennaio 1994, n. 1)

 

 

     Art. 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

     1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Documentazione di base delle valutazioni.

     1. La valutazione degli ufficiali deve basarsi sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, eventualmente integrati, a richiesta delle commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio permanente, che hanno avuto o hanno alle dipendenze il valutando.

     2. In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare.

 

          Art. 3. Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta.

     1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4. Fasi del giudizio.

     1. Il giudizio di avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale: la prima, prevista dall'art. 25, primo comma, della citata legge n. 1137/1955, è diretta ad accertare l'idoneità complessiva all'avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore; la seconda, prevista degli articoli 25, secondo comma, e 26 della citata legge n. 1137/1955, è rivolta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo. Sulla base di detto punteggio, viene conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.

 

          Art. 5. Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento.

     1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.

     2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante ed in modo particolarmente spiccato, deve essere accertato anche nel caso che all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore.

     3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a "superiore alla media" per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e ad "eccellente" per l'avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonchè giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite ad uno o più requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

 

          Art. 6. Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito.

     1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'art. 26 della citata legge n. 1137/1955, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini.

     2. La graduatoria di cui al comma 1 precedente evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato.

     3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in ruolo.

 

          Art. 7. Categorie di requisiti - Punteggi relativi - Valutazione di sintesi.

     1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima [2].

     2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire, non può comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.

 

          Art. 8. Qualità morali, di carattere e fisiche.

     1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione ad un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.

     2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.

 

          Art. 9. Qualità professionali.

     1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni [3].

     2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonchè con spirito di abnegazione e di sacrificio.

 

          Art. 10. Rilevanza degli incarichi.

     1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.

     2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati [4].

     3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sè attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.

 

          Art. 11. Qualità intellettuali e di cultura.

     1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.

     2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.

 

     Art. 11 bis. (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore). [5]

     1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.

 

          Art. 12. Tendenza di carriera.

     1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.

     2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui al precedente art. 3, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.

 

          Art. 13. Procedimento di votazione - Processo verbale.

     1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.

     2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.

     3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.

     4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'art. 25, secondo comma, della stessa legge, e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello ed ai relativi allegati annessi al presente regolamento.

     5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.

     6. Qualora la commissione abbia ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della citata legge n. 1137/1955, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.

     7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'art. 27 della citata legge n. 1137/1955.

 

          Art. 14. Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie.

     1. Le norme di cui al presente regolamento si osservano anche per l'avanzamento a scelta previsto dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

 

     Allegato

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2002, n. 299.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 22 novembre 2002, n. 299.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.M. 22 novembre 2002, n. 299.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 del D.M. 22 novembre 2002, n. 299.