§ 46.8.485 - D.M. 3 giugno 1999, n. 244.
Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/06/1999
Numero:244


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Unificazione.
Art. 3.  Organizzazione e funzionamento.
Art. 4.  Commissione amministrativa.
Art. 5.  Gestore.
Art. 6.  Reclami.
Art. 7.  Personale adibito ai lavori.
Art. 8.  Vigilanza.
Art. 9.  Programma quindicinale dei pasti.
Art. 10.  Partecipanti.
Art. 11.  Mezzi.
Art. 12.  Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense obbligatorie di servizio.
Art. 13.  Approvvigionamento dei generi alimentari.
Art. 14.  Impiego dei mezzi finanziari.
Art. 15.  Prelevamento dei mezzi finanziari.
Art. 16.  Convivenza ad altre mense.
Art. 17.  Convivenza alla mensa truppa.
Art. 18.  Documenti contabili.
Art. 19.  Chiusura della gestione.
Art. 20.  Dimostrazione delle spese e resa dei conti.
Art. 21.      1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento


§ 46.8.485 - D.M. 3 giugno 1999, n. 244. [1]

Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio

(G.U. 29 luglio 1999, n. 176)

 

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Presso l'Amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unità, distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense obbligatorie di servizio di cui può usufruire tutto il personale militare e civile indicato al successivo comma 3 e all'articolo 10.

     2. Nei casi particolari nei quali non è possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma precedente, è consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.

     3. Si considerano mense obbligatorie di servizio gli organismi, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modifiche, per assicurare il vitto gratuito agli ufficiali, ai sottufficiali, ai volontari in servizio permanente, agli appuntati, ai carabinieri, ai dipendenti civili della Difesa di ruolo e non di ruolo, nonché al rimanente personale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, avente diritto a parteciparvi ai sensi delle disposizioni in vigore.

     4. Assumono altresì la denominazione di mense obbligatorie di servizio e come tali disciplinate unitariamente dal presente regolamento le altre strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi indicati dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 419.

     5. Il comandante dell'ente, ove ravvisi l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale o operativo, potrà autorizzare, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa obbligatoria di servizio.

 

          Art. 2. Unificazione.

     1. La gestione amministrativa e contabile delle mense, ai sensi del presente regolamento, presso gli organismi di cui all'articolo 1, ove convive personale militare e civile, è unificata.

     2. Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio ed infrastrutturali, può disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.

 

          Art. 3. Organizzazione e funzionamento.

     1. Al funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e contabili vigenti, sovraintende il comandante dell'ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni di cui al libro I, paragrafo 8, delle istruzioni amministrative e contabili relative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

     2. Costituiscono rispettivamente organo direttivo ed organo esecutivo della mensa obbligatoria, di cui si avvale il comandante dell'ente, anche in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:

     a) la commissione amministrativa;

     b) il gestore.

     3. Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unità ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non sia possibile costituire organi collegiali, è prevista solo la figura dei gestore, che esplica la sua attività sotto il controllo del servizio amministrativo dell'ente.

     4. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, nonché, nel libro V, paragrafo 4 e seguenti, delle istruzioni amministrative e contabili relative al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, per quanto riguarda gli organi di gestione, con relativi compiti, delle mense obbligatorie di servizio costituite negli aeroporti ed a bordo delle navi, nonché di quelle costituite negli altri enti e reparti delle Forze armate presso le quali convive esclusivamente personale militare ovvero la componente civile convivente alla mensa non superi il dieci per cento della forza complessiva.

 

          Art. 4. Commissione amministrativa.

     1. Per la gestione della mensa è costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta, secondo le modalità successivamente indicate, di personale militare e civile in forza all'ente o reparto.

     2. Per ciascun componente effettivo è designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

     3. La commissione amministrativa si compone di tre membri qualora i conviventi alla mensa non siano superiori a cento unità.

     4. Ove i conviventi alla mensa siano superiori a cento unità, il numero dei membri è aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in più, sino ad un massimo di nove membri.

     5. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.

     6. La commissione svolge le seguenti funzioni:

     a) programma le attività;

     b) determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;

     c) propone gli acquisti;

     d) designa un proprio membro nell'ambito della commissione preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;

     e) propone il collocamento fuori uso del materiale;

     f) vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, ove questi si verifichino, li segnala al comandante;

     g) propone, nei casi di accertata irregolarità ovvero di inadeguato funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;

     h) definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal servizio amministrativo ed in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili.

     7. Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a ciò delegato.

     8. I membri rispondono delle deliberaziori emesse salvo che abbiano fatto risultare il loro motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se ad esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     9. La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa è fissata sulla base del rapporto di proporzionalità esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalità si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.

     10. I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.

     11. Nei casi in cui la commissione amministrativa non possa essere costituita o non possa operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che dovrà avvenire al più presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.

 

          Art. 5. Gestore.

     1. All'espletamento dell'attività amministrativa è preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalità adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unità. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.

     2. Esso è nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.

     3. In particolare a lui compete:

     a) assicurare l'ordine, la pulizia ed il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo;

     b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio;

     c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari;

     d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme amministrative in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione;

     e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente.

     4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature ed i materiali dell'Amministrazione; egli è tenuto ad adottare tutte le cautele atte ad evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare è tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.

 

          Art. 6. Reclami.

     1. Presso la commissione amministrativa è tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.

     2. All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 19, comma 2, dovrà essere allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.

 

          Art. 7. Personale adibito ai lavori.

     1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina ed ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto.

     2. Esso è costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.

     3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità sanitaria, il personale di cui al presente articolo è sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva ed alle prescritte vaccinazioni, in conformità alle norme vigenti, nonché a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. E' altresì soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienico-sanitarie accertate dall'autorità sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte dell'Alto comando periferico.

     4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilità dell'accertamento della idoneità sanitaria del personale dipendente, nonché delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al precedente comma 3.

 

          Art. 8. Vigilanza.

     1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, viene effettuato da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta dell'Alto comando periferico.

 

          Art. 9. Programma quindicinale dei pasti.

     1. Il programma quindicinale dei pasti è deciso dalla commissione amministrativa e portato a conoscenza dei commensali con l'affissione nella tabella dei comunicati mensa.

     2. Nel decidere la composizione dei pasti la commissione dovrà tenere conto delle consuetudini alimentari locali e di particolari esigenze dietetiche dei commensali, assicurando comunque la scelta individuale delle pietanze, nei limiti del valore fissato del pasto e del menù quotidiano.

 

          Art. 10. Partecipanti.

     1. Alle mense obbligatorie di servizio partecipano:

     a) personale militare, ad eccezione dei militari di truppa e dei volontari in ferma breve, e dipendenti civili facenti parte delle unità organiche presso le quali le mense sono costituite;

     b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unità ove è costituita la mensa obbligatoria;

     c) personale militare e civile in servizio alle mense;

     d) rimanente personale indicato nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, ove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa per la partecipazione alle mense;

     e) personale della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza.

     2. Partecipano altresì alle mense obbligatorie di servizio il personale militare, con eccezione dei militari di truppa e dei volontari in ferma breve, e i dipendenti civili che si trovino in servizio con diritto al trattamento di missione presso unità ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio siano impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unità per consumare i pasti e siano tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorità che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.

     3. Previa autorizzazione dell'Alto comando periferico, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa obbligatoria di servizio per esigenze di operatività e funzionalità dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore di cui ai decreti ministeriali 31 dicembre 1998, n. 521, concernente "Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso" e 31 dicembre 1998, n. 522, concernente "Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate". Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.

     4. Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

     5. Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma precedente, ove il personale risulti ospitato in altro alloggiamento ancorché esterno.

 

          Art. 11. Mezzi.

     1. I mezzi sono costituiti:

     a) dalle sistemazioni, dalle attrezzature e dall'arredamento dei locali assegnati alla mensa e alla cucina;

     b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioè quello necessario al servizio della mensa stessa e della relativa cucina, come vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale di servizio secondo quanto è stabilito dalle particolari disposizioni in vigore;

     c) da quanto altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per i servizi di mensa e per i servizi annessi aventi carattere di spesa generale come: l'energia elettrica per l'illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, il combustibile o il gas per la cottura delle vivande, e per il riscaldamento dei locali, nonché i materiali per le pulizie in genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del personale di servizio e della biancheria di mensa e di cucina;

     d) dal trattamento alimentare di cui all'articolo 12;

     e) dall'eventuale quota giornaliera a carico dei partecipanti per il miglioramento vitto di cui all'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

     f) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.

 

          Art. 12. Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense obbligatorie di servizio.

     1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense obbligatorie di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa:

     a) il controvalore della razione viveri;

     b) la quota miglioramento vitto;

     c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti;

     d) il trattamento tavola previsto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

     2. A tali spettanze, per migliorare la qualità dei pasti, in speciali circostanze, su proposta della commissione amministrativa al comandante dell'unità, può essere aggiunta una eventuale quota giornaliera di integrazione a carico dei partecipanti, ai sensi dell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

     3. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria ed al miglioramento vitto sono corrisposti per la metà, mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto ed il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.

 

          Art. 13. Approvvigionamento dei generi alimentari.

     1. In ottemperanza alle direttive dell'ufficio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa.

     2. L'approvvigionamento dei generi può essere fatto:

     a) mediante prelevamenti a pagamento dai magazzini o depositi dell'Amministrazione nei limiti e secondo le modalità previsti dall'articolo 373 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

     b) mediante acquisti dal commercio, se più conveniente per l'Amministrazione, previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico ed in relazione ai generi di più largo e frequente consumo. Le offerte ricevute dovranno formare oggetto di valutazione tecnico-economica secondo i consueti canoni di corretta amministrazione.

 

          Art. 14. Impiego dei mezzi finanziari.

     1. Con gli assegni vitto che competono alla mensa e l'eventuale quota giornaliera di integrazione deve essere provveduto, a cura del gestore della mensa:

     a) alla contabilizzazione e pagamento dei generi acquistati presso il magazzino di commissariato;

     b) alla contabilizzazione e pagamento dei generi acquistati dal commercio.

     2. Per eventuali economie di gestione è costituito un fondo di riserva, di cui al libro V, paragrafo 15, delle istruzioni amministrative e contabili del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

 

          Art. 15. Prelevamento dei mezzi finanziari.

     1. Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unità, qualora necessario, anticipazioni di massima decadali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entità della spesa ed al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo, comprensivo delle rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.

     2. Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono presentati al servizio amministrativo dell'unità.

     3. Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.

 

          Art. 16. Convivenza ad altre mense.

     1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 1989, n. 419, non sia costituita la mensa obbligatoria di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti può essere assicurato:

     a) da mense obbligatorie di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione degli Alti comandi periferici;

     b) dalle mense truppa.

 

          Art. 17. Convivenza alla mensa truppa.

     1. Qualora motivi organizzativi o situazioni contingenti non consentano la partecipazione del personale alle mense obbligatorie di servizio, i comandi di unità possono richiedere agli Alti comandi periferici l'autorizzazione a far convivere alla mensa ordinaria per graduati e militari di truppa il personale militare ed i dipendenti civili. I comandanti di corpo possono autorizzare la convivenza alla mensa truppa del personale militare e civile ivi in servizio che, per ragioni di tempo e ubicazione, non può consumare i pasti presso la mensa obbligatoria di servizio alla quale ha diritto.

     2. In tali casi alla mensa unica compete per ciascun convivente la razione viveri, la quota miglioramento vitto, le integrazioni vitto spettanti alla truppa nonché il trattamento tavola.

     3. La confezione dei pasti è unica. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto alla mensa unica compete:

     a) la metà del controvalore della razione viveri ordinaria;

     b) la metà della quota miglioramento vitto;

     c) il controvalore intero delle integrazioni vitto spettanti e del trattamento tavola.

     4. I conviventi saranno dimostrati nei rapportini giornalieri distintamente per le varie categorie del personale militare e per il personale civile.

 

          Art. 18. Documenti contabili.

     1. I documenti contabili relativi alla gestione della mensa sono:

     a) registro mensile della mensa;

     b) rapportino giornaliero dei conviventi;

     c) documenti nominativi dei conviventi alla mensa, firmati dagli interessati a consumazione avvenuta di ciascun pasto della giornata;

     d) prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa;

     e) relazione statistica delle presenze effettive al pasto serale;

     f) bollettario delle quietanze;

     g) registro di carico e scarico delle derrate;

     h) registro di conto corrente postale o documento equivalente per le unità navali;

     i) registro delle fatture;

     l) registro dei buoni emessi:

     m) buoni di prelevamento per gli approvvigionamenti ed acquisti presso magazzini militari o ditte private;

     n) eventuali altri registri per documentare la quota giornaliera a carico dei conviventi, gli straordinari e le quote dei conviventi a pagamento.

     2. I predetti documenti sono tenuti dal gestore della mensa in conformità ai modelli e relative istruzioni contenuti nelle regolamentazioni interne e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

     3. Nei registri devono essere dimostrate chiaramente le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonché gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.

     4. Le rettificazioni alle contabilità già chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilità in corso.

 

          Art. 19. Chiusura della gestione.

     1. Ove possibile la gestione mensile dovrà essere chiusa a pareggio. In caso contrario i debiti e crediti dovranno essere limitati all'indispensabile.

     2. Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.

     3. La gestione comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.

     4. I registri devono essere chiusi mensilmente. Essi sono firmati dal gestore della mensa e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

 

          Art. 20. Dimostrazione delle spese e resa dei conti.

     1. Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa.

     2. A fine mese dovranno essere trasmessi all'organo amministrativo dell'unità organica presso cui la mensa è costituita:

     a) il registro mensile della mensa;

     b) i rapportini giornalieri dei conviventi;

     c) i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze;

     d) le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonché quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi;

     e) il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse, da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento;

     f) la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

     g) il prospetto delle anticipazioni concesse da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento.

     3. Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarità della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilità riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico, dei conviventi a pagamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

 

          Art. 21.

     1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.