§ 46.8.442 - Legge 22 dicembre 1989, n. 419.
Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/12/1989
Numero:419


Sommario
Art. 1.      1. E' a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, [...]
Art. 2.      1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al [...]
Art. 3.      1. E' fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte [...]
Art. 4.      1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.442 - Legge 22 dicembre 1989, n. 419. [1]

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.

(G.U. 3 gennaio 1990, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     1. E' a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonchè il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:

     a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;

     b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;

     c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali.

 

          Art. 2.

     1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonchè al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

     2. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.

     3. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'art. 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'art. 126 di detto regolamento.

 

          Art. 3.

     1. E' fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal regolamento di cui all'art. 2, nonchè le situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento può essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore.

     2. Il personale dislocato in località in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, può essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. E' sanata, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, con relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio presso enti, comandi, distaccamenti e reparti in particolari situazioni di impiego o ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.