§ 46.8.448 - Legge 11 agosto 1991, n. 270.
Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/08/1991
Numero:270


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro della difesa provvede ad indire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per sedici [...]
Art. 2.      1. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della difesa, è composta dal capo del Corpo sanitario dell'Esercito, che la presiede, e da quattro ufficiali medici [...]
Art. 3.      1. La commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati, attribuendo un punteggio di merito, compreso tra uno e trenta, tenendo conto del complesso di [...]
Art. 4.      1. La graduatoria di merito di cui all'art. 3 è approvata dal Ministro della difesa che proclama i vincitori del concorso straordinario e ne dispone il passaggio nel [...]
Art. 5.      1. I tenenti colonnelli medici vincitori del concorso transitano nel ruolo del servizio permanente effettivo mantenendo il grado e l'anzianità di servizio e assumendo [...]


§ 46.8.448 - Legge 11 agosto 1991, n. 270. [1]

Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito.

(G.U. 24 agosto 1991, n. 198)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro della difesa provvede ad indire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per sedici posti nel ruolo del Corpo sanitario dell'Esercito (ufficiali medici).

     2. Possono partecipare al predetto concorso i tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno dieci anni di anzianità di grado e non abbiano superato il cinquantaseiesimo anno di età.

 

          Art. 2.

     1. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della difesa, è composta dal capo del Corpo sanitario dell'Esercito, che la presiede, e da quattro ufficiali medici in servizio permanente con grado di ufficiale generale o colonnello.

 

          Art. 3.

     1. La commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati, attribuendo un punteggio di merito, compreso tra uno e trenta, tenendo conto del complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

     a) qualità morali, di carattere e fisiche;

     b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso i reparti, al complesso dei trascorsi di carriera e alla rilevanza delle funzioni connesse con gli incarichi ricoperti e agli anni di servizio complessivo prestato da ufficiale;

     c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi di specializzazione a livello universitario, al conseguimento della libera docenza e ad altri titoli.

     2. La commissione, inoltre, sottopone i candidati ad un esame orale vertente su argomenti di medicina legale, igiene, patologia medica e chirurgica, attribuendo un punteggio di merito anch'esso espresso in trentesimi.

     3. Sulla base della media dei punteggi di cui ai commi 1 e 2 riportati dai singoli candidati, la commissione compila, infine, una graduatoria di merito dando, a parità di punti, precedenza al più anziano di grado. Per essere dichiarati vincitori del concorso i candidati devono comunque aver riportato un punteggio complessivo minimo di 27/30.

 

          Art. 4.

     1. La graduatoria di merito di cui all'art. 3 è approvata dal Ministro della difesa che proclama i vincitori del concorso straordinario e ne dispone il passaggio nel servizio permanente effettivo.

 

          Art. 5.

     1. I tenenti colonnelli medici vincitori del concorso transitano nel ruolo del servizio permanente effettivo mantenendo il grado e l'anzianità di servizio e assumendo l'anzianità di grado e la posizione nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria di merito con le modalità indicate nella tabella allegata alla presente legge.

     2. Ai vincitori del concorso che conseguono la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo, con stipendio inferiore a quello già loro spettante in precedenza, è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

 

     Tabella (articolo 5).

 

Anzianità di grado nel ruolo ad esaurimento dei vincitori di concorso (1)

Numero dei posti nel servizio permanente (*) (2)

Ruolo degli ufficiali medici in servizio permanente

 

 

Anzianità di grado da conferire ai vincitori del concorso straordinario (**)(3)

Anni 1976 e precedenti

4

31 dicembre 1981

 

4

31 dicembre 1982

Anni 1977 e precedenti

4

31 dicembre 1984

Anni 1978 e precedenti

4

31 dicembre 1986

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.