| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 78. Prezzi |
| Capitolo: | 78.1 prezzi |
| Data: | 05/08/2026 |
| Numero: | 139 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto |
| Art. 2. Disposizioni finanziarie |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 78.1.278 - D.L. 5 agosto 2026, n. 139.
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.
(G.U. 5 agosto 2026, n. 180)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 7 al 24 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 2.
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a luglio» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;
b) al secondo periodo, le parole: «322 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «364,1 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 42,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, pari a 42,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 45,9 milioni di euro per l'anno 2027 e commi 1 e 2 valutati in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;
b) quanto a euro 136.729.515 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 9.800.000;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000.
c) quanto a 45,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;
d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.