§ 38.9.31 - L. 7 aprile 2026, n. 53.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:07/04/2026
Numero:53


Sommario
Art. 1. 


§ 38.9.31 - L. 7 aprile 2026, n. 53.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

(G.U. 23 aprile 2026, n. 94)

 

Art. 1.

     1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonchè nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonchè gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     b) all'articolo 6:

     1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» è sostituita dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali»;

     2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici».