§ 24.1.136 - L. 5 ottobre 2026, n. 173.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:05/10/2026
Numero:173


Sommario
Art. 1. 


§ 24.1.136 - L. 5 ottobre 2026, n. 173.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

(G.U. 6 ottobre 2026, n. 232)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143

 

     All'articolo 1, comma 1:

     alla lettera a):

     all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo II,»;

     al capoverso Art. 226-quinquies:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «da organismi accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «, da organismi accreditati,»;

     alla lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonchè agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

     a) frutta:

     1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

     2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

     3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

     4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

     5) cachi;

     b) ortaggi:

     1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;

     2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

     3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

     4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

     5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

     6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

     7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

     c) erbe aromatiche fresche;

     d) funghi coltivati;

     e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo»;

     alla lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» sono inserite le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.».