§ 24.1.134 - D.L. 7 agosto 2026, n. 143.
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:07/08/2026
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 24.1.134 - D.L. 7 agosto 2026, n. 143. [1]

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

(G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);

     Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE;

     Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in deroga agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi

     1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel titolo II, dopo l'articolo 226-quater è aggiunto il seguente:

     «Art. 226 quinquies. (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati, da organismi accreditati, come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

     a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

     b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;

     c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

     1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

     2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

     d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio.

     2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonchè agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40.

     2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

     a) frutta:

     1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

     2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

     3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

     4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

     5) cachi;

     b) ortaggi:

     1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;

     2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

     3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

     4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

     5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

     6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

     7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

     c) erbe aromatiche fresche;

     d) funghi coltivati;

     e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

     3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

     4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonchè delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.» [2];

     b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

     «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.» [3].

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 ottobre 2026, n. 173.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.