| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sardegna |
| Materia: | 4. assetto del territorio |
| Capitolo: | 4.5 ambiente |
| Data: | 08/05/2026 |
| Numero: | 14 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e finalità. |
| Art. 2. Sistema regionale di protezione civile. |
| Art. 3. Funzioni della Regione e articolazioni territoriali. |
| Art. 4. Funzioni della direzione generale della protezione civile. |
| Art. 5. Funzioni dei Comuni. |
| Art. 6. Strutture operative regionali. |
| Art. 7. Colonna mobile regionale. |
| Art. 8. Comitato operativo regionale della protezione civile. |
| Art. 9. Direttive in materia di protezione civile. |
| Art. 10. Sistemi di allertamento. |
| Art. 11. Pianificazione di protezione civile. |
| Art. 12. Sistema informativo di protezione civile (SIPC. |
| Art. 13. Rete radio regionale. |
| Art. 14. Centri di competenza e collaborazione con organismi di ricerca. |
| Art. 15. Azioni integrate di prevenzione per finalità di protezione civile. |
| Art. 16. Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Sistema regionale di protezione civile. |
| Art. 17. Emergenze di rilievo regionale. |
| Art. 18. Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale. |
| Art. 19. Ordinanze di protezione civile. |
| Art. 20. Misure per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. |
| Art. 21. Partecipazione del Sistema regionale a interventi di emergenza in ambito nazionale e internazionale. |
| Art. 22. Disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi. |
| Art. 23. Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. |
| Art. 24. Contributi agli enti locali per spese di primo intervento e danni a seguito di eventi calamitosi. |
| Art. 25. Contributi a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi. |
| Art. 26. Fondo per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile. |
| Art. 27. Fondo speciale per le emergenze regionali. |
| Art. 28. Integrazione del volontariato organizzato nel Sistema regionale di protezione civile. |
| Art. 29. Organismi rappresentativi del volontariato di protezione civile. |
| Art. 30. Convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile. |
| Art. 31. Finalità e organizzazione della Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio. |
| Art. 32. Formazione e diffusione della cultura di protezione civile. |
| Art. 33. Esercitazioni. |
| Art. 34. Giornata regionale della protezione civile e onorificenze. |
| Art. 35. Clausola valutativa. |
| Art. 36. Abrogazioni. |
| Art. 37. Norma finanziaria. |
| Art. 38. Norma transitoria. |
| Art. 39. Entrata in vigore. |
§ 4.5.108 - L.R. 8 maggio 2026, n. 14.
Disciplina del sistema regionale di protezione civile.
(B.U. 14 maggio 2026, n. 26)
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Finalità e composizione del sistema regionale di protezione civile
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione, in forza delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal
2. La Regione promuove la diffusione della cultura di protezione civile e tutte le iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini i rischi presenti nel territorio di appartenenza per affrontare in modo consapevole gli eventi calamitosi e superarli ripristinando nel minore tempo possibile le condizioni ordinarie di vita e lavoro e garantendo adeguate misure di supporto nel processo emergenziale ai disabili, ai minori ed agli anziani.
3. Il Sistema regionale di protezione civile promuove iniziative volte a sostenere il volontariato organizzato, quale forma primaria di partecipazione attiva dei cittadini al Sistema regionale di protezione civile, e favorisce la partecipazione e il concorso dei cittadini nello svolgimento delle attività di protezione civile, ove possibile, anche in forma occasionale e mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche.
4. Per l'attuazione amministrativa delle attività di protezione civile previste dalla presente legge, la Regione adotta procedure peculiari e semplificate al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del
Art. 2. Sistema regionale di protezione civile.
1. La presente legge disciplina il Sistema regionale di protezione civile che provvede all'espletamento delle attività di protezione civile nel territorio della Regione.
2. Il Presidente della Regione è autorità regionale di protezione civile e può delegare le relative funzioni all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. I sindaci sono autorità locali di protezione civile.
4. La Regione e gli enti locali sono componenti del Sistema regionale di protezione civile e assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, anche attraverso la stipula di convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 6 o con altri soggetti pubblici.
5. Le componenti del Sistema regionale di protezione civile, che sono in possesso e gestiscono informazioni utili per le finalità della presente legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ne assicurano la disponibilità e la diffusione all'interno del Sistema regionale di protezione civile stesso, anche tramite interoperabilità applicativa con il Sistema informativo di protezione civile (SIPC) previsto all'articolo 12, ad esclusione di quelle attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione dei reati.
Capo II
Organizzazione del sistema regionale di protezione civile
Art. 3. Funzioni della Regione e articolazioni territoriali.
1. La Regione provvede alle attività di pianificazione di protezione civile e direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 del
2. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile in attuazione dell'articolo 11 del
3. La funzione di protezione civile a livello territoriale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è articolata nei seguenti livelli:
a) comunale, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 7 della
b) ambito territoriale di protezione civile, costituito da un insieme di comuni aggregati per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del
c) provinciale, corrispondente alla competenza di ciascuna prefettura.
4. La Regione predispone il piano regionale di protezione civile, i piani provinciali e i piani di ambito territoriale con le modalità indicate nell'articolo 11.
Art. 4. Funzioni della direzione generale della protezione civile.
1. Il Presidente della Regione, per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla normativa regionale e dal
2. La struttura organizzativa della direzione generale della protezione civile è articolata in servizi centrali e territoriali per assicurare il pieno svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del
3. All'interno della direzione generale della protezione civile operano:
a) il Centro funzionale decentrato (CFD), istituito ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 marzo 2004, n. 59;
b) la Sala operativa regionale integrata (SORI), che assicura il costante flusso di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture e i comuni per tutte le emergenze di protezione civile;
c) la Sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della
d) il centro servizi della protezione civile e la rete dei poli logistici.
4. La direzione generale della protezione civile:
a) opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di lavori pubblici, di distretto idrografico, di agricoltura, di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, avvalendosi della collaborazione delle strutture pubbliche e private con competenze in materie di rilevanza della protezione civile;
b) coordina l'attuazione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di soccorso in caso di emergenze di rilievo nazionale e regionale, previste nell'articolo 17, comma 1, ferme restando le competenze del prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del
c) appronta, gestisce e attiva la colonna mobile regionale di cui all'articolo 7;
d) appronta e gestisce un sistema integrato di comunicazione in emergenza, con la funzione di garantire coerenza informativa tra livelli istituzionali e tempestiva diffusione delle informazioni alla popolazione, attraverso le sale operative previste nel comma 3, lettere b) e c), il sistema informativo previsto all'articolo 12 e la rete radio prevista all'articolo 13.
Art. 5. Funzioni dei Comuni.
1. I comuni, anche in forma associata in applicazione dell'articolo 1, comma 3, della
2. I comuni assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei rispettivi territori in attuazione dell'articolo 12, comma 2, del
3. Al verificarsi degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del
Art. 6. Strutture operative regionali.
1. Oltre alle strutture operative nazionali presenti nel territorio regionale, di cui all'articolo 13 del
a) Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA);
b) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
c) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
d) Ente acque della Sardegna (ENAS);
e) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
f) volontariato di protezione civile iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 28, comma 4;
g) enti del sistema del servizio sanitario regionale e sistema di emergenza urgenza sanitaria;
h) i servizi del Genio civile;
i) Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS);
j) consorzi di bonifica.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile:
a) le compagnie barracellari;
b) gli ordini e i collegi professionali, con particolare riferimento alle forme associative o di collaborazione/cooperazione definite tra gli stessi;
c) gli enti, istituti e agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile;
d) i gestori dei servizi pubblici essenziali e altre aziende, società e organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività utili per le finalità di protezione civile.
3. La Regione, previa stipula di specifiche intese e convenzioni, si avvale della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del
Art. 7. Colonna mobile regionale.
1. La Regione garantisce una più efficace risposta negli interventi di protezione civile attraverso la colonna mobile regionale, costituita dalle strutture operative di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e).
2. Alla colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, in relazione alla tipologia di eventi emergenziali previsti o in corso, altri soggetti del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 6.
3. La colonna mobile regionale è coordinata dalla direzione generale della protezione civile e si avvale del centro servizi di protezione civile e della rete dei poli logistici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).
4. Della colonna mobile regionale fa parte il nucleo operativo di pronto intervento, costituito da tecnici della direzione generale della protezione civile e delle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile specializzati nelle fasi di primo intervento.
5. L'organizzazione della colonna mobile regionale, articolata in moduli funzionali, personale, mezzi, modalità di approntamento, gestione e attivazione, nonché le modalità di funzionamento e attivazione, sono disciplinate nel piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1.
6. Per le finalità di cui al comma 1, la direzione generale della protezione civile assicura la prontezza operativa della colonna mobile mediante verifiche ed esercitazioni periodiche.
7. La colonna mobile regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Presidente della Regione e il Capo del Dipartimento della protezione civile, coadiuva la colonna mobile nazionale delle regioni.
Capo III
Strumenti di coordinamento e integrazione civile
Art. 8. Comitato operativo regionale della protezione civile.
1. Al verificarsi e nell'imminenza di emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 17, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione o l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delegato, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile. Il Comitato può essere convocato anche in occasione di esercitazioni di rilievo regionale, per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni regionali di protezione civile o in caso di interventi di urgenza di primo soccorso in ambito nazionale e internazionale, ai sensi dell'articolo 21.
2. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle componenti e delle strutture operative nazionali e regionali di cui all'articolo 6, ed è presieduto dal direttore generale della protezione civile.
3. I rappresentanti delle amministrazioni e delle strutture di appartenenza che partecipano ai lavori del Comitato, anche su specifica delega, esercitano con poteri decisionali le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini della protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del
5. Con direttiva da approvare ai sensi dell'articolo 9 sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato operativo regionale della protezione civile.
Art. 9. Direttive in materia di protezione civile.
1. Le direttive, predisposte dal direttore generale della protezione civile, sono approvate, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delegato, con deliberazione della Giunta regionale. Le direttive assicurano sul piano tecnico l'indirizzo unitario, nel rispetto della peculiarità dei territori per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile. Su specifiche materie, le proposte di direttiva sono predisposte previo confronto in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Sistema regionale di protezione civile.
2. Le direttive di cui al comma 1 assicurano l'aggiornamento e la coerenza generale con quelle emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15 del
3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
4. Il direttore generale della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni da parte del Sistema regionale di protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative del Sistema regionale di protezione civile interessate.
5. Sino alla deliberazione di approvazione delle direttive di cui al comma 1, o ai termini eventualmente indicati nelle stesse, restano efficaci le direttive e gli altri provvedimenti approvati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.
TITOLO II
Previsione e prevenzione dei rischi
Art. 10. Sistemi di allertamento.
1. Il sistema di allertamento della Regione costituisce un'articolazione del sistema nazionale di cui all'articolo 17 del
2. Il Centro funzionale decentrato svolge l'attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza di eventi meteorologici, geomorfologici, idraulici e dei relativi effetti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004.
3. Il Centro funzionale decentrato svolge inoltre l'attività di previsione degli incendi boschivi nel periodo di elevato pericolo.
4. L'ARPAS, in accordo con la direzione generale della protezione civile, gestisce la rete sensoristica di rilevamento idrometeopluviometrica e radar della Regione per l'espletamento delle funzioni assegnate nell'ambito del Centro funzionale decentrato e del Centro di competenza secondo quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004.
5. Il Centro funzionale decentrato si avvale, per specifiche esigenze, dei Centri di riferimento di cui all'articolo 21 del
6. L'organizzazione del Centro funzionale decentrato e le modalità di svolgimento delle attività di allertamento sono disciplinate con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11. Pianificazione di protezione civile.
1. La pianificazione di protezione civile nella Regione si articola nei seguenti livelli territoriali:
a) regionale;
b) provinciale;
c) ambito territoriale di protezione civile;
d) comunale.
2. Il piano regionale:
a) assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile in ambito regionale;
b) definisce i contenuti per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito territoriale e comunale e le modalità per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
c) è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delegato. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde, e previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possano formulare osservazioni;
d) è efficace dalla data di pubblicazione sul BURAS;
e) ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.
3. I piani di livello provinciale:
a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza di ciascuna prefettura;
b) sono predisposti in raccordo con le prefetture e le province competenti per territorio;
c) sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delegato. La deliberazione è adottata previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possano formulare osservazioni;
d) sono efficaci dalla data di pubblicazione sul BURAS.
4. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile si intende riferito al territorio di competenza di ciascuna prefettura.
5. I piani di ambito territoriale:
a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza attraverso la gestione ottimale delle risorse ivi presenti;
b) sono predisposti in raccordo con le prefetture, le province e i comuni;
c) sono inclusi nei piani di livello provinciale di protezione civile.
6. I piani comunali:
a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza;
b) sono elaborati assicurando la partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, per gli argomenti di principale interesse per le comunità locali, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali;
c) sono approvati con deliberazione del consiglio comunale; la deliberazione è adottata previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale dei comuni per consentire agli interessati di formulare osservazioni;
d) sono trasmessi alla direzione generale della protezione civile e alla Prefettura competente per territorio;
e) sono efficaci dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio.
7. Gli indirizzi dettagliati per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali sono forniti, previo confronto in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti e delle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile interessate, con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
Art. 12. Sistema informativo di protezione civile (SIPC.
1. Il SIPC è lo strumento attraverso cui la Regione e i comuni predispongono e aggiornano i piani di cui all'articolo 11, in collaborazione con le componenti, le strutture operative e gli altri soggetti del Sistema regionale di protezione civile che concorrono all'inserimento di tutte le informazioni e gli elementi utili per la gestione delle emergenze e di tutte le attività di protezione civile.
2. Il SIPC è gestito dalla direzione generale della protezione civile, è basato su architetture interoperabili e su standard dati condivisi a livello regionale, definiti nell'ambito dell'ecosistema digitale governato dalla direzione generale competente in materia di Innovazione, e contiene la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette a pericolo, i fattori relativi all'uso pianificato ed effettivo del territorio, la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette ai rischi in funzione delle attività di prevenzione e di protezione.
3. Con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9 sono disciplinate le modalità di raccolta, aggiornamento, gestione e comunicazione, attraverso il SIPC, dei dati rilevanti per le attività della protezione civile, per garantire il soccorso alle popolazioni e l'incolumità dei cittadini, e a tal fine è autorizzato il trattamento dei dati personali ai sensi del
Art. 13. Rete radio regionale.
1. La rete radio regionale è infrastruttura strategica di interesse regionale, a supporto delle componenti, delle strutture operative e degli altri soggetti del Sistema regionale di protezione civile, e costituisce il canale prioritario per l'acquisizione e il trasporto dei dati di interesse dello stesso Sistema regionale di protezione civile, nonché per le comunicazioni operative e istituzionali in emergenza.
2. La direzione regionale di protezione civile è responsabile della gestione, manutenzione, sviluppo tecnologico e sicurezza della rete radio regionale ed è titolare dei relativi diritti d'uso delle frequenze.
3. L'accesso alla rete radio regionale è garantito alle componenti, alle strutture operative e agli altri soggetti del Sistema regionale di protezione civile ed è consentito ad enti istituzionali terzi, mediante stipula di protocolli d'intesa e convenzioni che disciplinano l'utilizzo, gli oneri, i livelli di servizio e le modalità di ospitalità delle infrastrutture.
4. I costi relativi alla manutenzione, alla gestione, ai canoni di frequenza e all'ospitalità dei siti sono a carico della Regione, ferma restando la responsabilità degli enti utilizzatori per la custodia e l'uso corretto degli apparati assegnati.
5. Gli standard tecnici, le modalità di accesso, le priorità di traffico, le misure di sicurezza, i programmi di formazione e test periodici volti a garantirne l'efficienza e la continuità operativa, sono definiti con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
Art. 14. Centri di competenza e collaborazione con organismi di ricerca.
1. La Giunta regionale individua quali centri di competenza, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie, nonché altre pubbliche amministrazioni che siano titolari e rendano disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, al fine di una loro integrazione nelle attività di protezione civile in relazione alle tipologie di rischio di cui all'articolo 16 del
2. Le componenti del Sistema regionale di protezione civile possono stipulare accordi e convenzioni con i centri di riferimento.
3. La direzione generale della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti, di centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
Art. 15. Azioni integrate di prevenzione per finalità di protezione civile.
1. Il coordinamento e la gestione, a cura della direzione generale della protezione civile, di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio attraverso il coordinamento e monitoraggio delle attività di previsione e prevenzione, è disciplinato con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
TITOLO III
Gestione delle emergenze
Art. 16. Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Sistema regionale di protezione civile.
1. In occasione o in previsione di eventi emergenziali che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Regione, su proposta del direttore generale della protezione civile, dispone con proprio decreto la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile a supporto degli enti locali interessati, fissando i termini del periodo di mobilitazione, mediante il coordinamento della colonna mobile regionale e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 28 e le strutture operative regionali.
2. Fatto salvo non si deliberi lo stato di emergenza regionale ai sensi all'articolo 18, al cessare dello stato di mobilitazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la cessazione dello stato di mobilitazione.
3. La direzione generale della protezione civile, a seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione, coordina l'intervento del Sistema regionale di protezione civile a sostegno degli enti locali al fine di concorrere all'assistenza e al soccorso delle popolazioni interessate. Alla cessazione della dichiarazione dello stato di mobilitazione, la direzione generale della protezione civile effettua la ricognizione delle attività di natura straordinaria svolte dalle componenti e dalle strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedura di rendicontazione definita con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
4. Sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 3, la direzione generale della protezione civile assegna i contributi per il ripianamento degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile mobilitate. Tali oneri sono imputati a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 27.
Art. 17. Emergenze di rilievo regionale.
1. Sono emergenze regionali quelle connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 18, comma 4.
2. Ferme restando le competenze del prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del
3. Al verificarsi delle emergenze previste nel comma 1, il Presidente della Regione assicura il coordinamento degli interventi intrapresi a livello regionale con quelli messi in atto nei comuni interessati, anche avvalendosi del Comitato operativo regionale della protezione civile.
Art. 18. Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale.
1. In occasione di emergenze di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 17, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e previa valutazione svolta dalla direzione generale della protezione civile in raccordo con le prefetture interessate, delibera lo stato di emergenza di rilievo regionale indicandone la durata e l'estensione territoriale, con riferimento alla natura e alla portata degli eventi, e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile previste all'articolo 19.
2. La deliberazione di cui al comma 1 individua le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi più urgenti, in attesa della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni, e autorizza la spesa nell'ambito del fondo di cui all'articolo 27.
3. Valutato l'impatto dell'evento calamitoso e dichiarato lo stato di emergenza, la direzione generale della protezione civile, supportata dalle strutture regionali competenti redige una relazione tecnico-economica. Se necessario, la Giunta regionale dispone che ulteriori risorse finanziarie siano destinate al completamento delle attività già avviate e per la realizzazione degli interventi più urgenti per la messa in pristino dello stato dei luoghi.
4. La durata dello stato di emergenza di rilievo regionale non può superare i dodici mesi, prorogabili una sola volta sino a ulteriori dodici mesi.
5. La revoca anticipata dello stato di emergenza di rilievo regionale è deliberata con la medesima procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, disciplina le procedure istratorie necessarie alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e gli adempimenti di competenza della direzione generale della protezione civile.
Art. 19. Ordinanze di protezione civile.
1. Durante lo stato di emergenza di rilievo regionale e al fine di coordinare gli interventi da effettuare, il Presidente della Regione, anche in deroga alla normativa regionale, nei limiti e con le modalità indicati dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 18, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente, emana ordinanze di protezione civile. Le ordinanze, se recano deroghe alle leggi regionali vigenti, contengono l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e sono motivate.
2. Nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 27, le ordinanze di protezione civile disciplinano:
a) l'organizzazione e l'attuazione degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e agli animali interessati dall'evento;
b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, delle infrastrutture di reti strategiche e delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché;
c) le misure volte a salvaguardare i beni di valore ambientale, storico, artistico e garantire lo svolgimento delle attività produttive e la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati;
d) le prime misure finanziarie di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività produttive direttamente interessate dall'evento;
e) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.
3. Le ordinanze della protezione civile sono efficaci a decorrere dalla data di adozione, sono pubblicate nel BURAS e sono trasmesse ai soggetti coinvolti.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile, il Presidente della Regione si avvale delle componenti e delle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.
5. Il Presidente della Regione, al fine di coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, può delegare il direttore generale della protezione civile, che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale. Il provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
Art. 20. Misure per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
1. A seguito della deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 19, comma 1, la direzione generale della protezione civile provvede:
a) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, pubbliche e private, e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da realizzare sulla base di procedure definite con apposita ordinanza di protezione civile;
b) all'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera a), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altre località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le misure di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate nei limiti delle risorse disponibili nel fondo previsto all'articolo 27.
Art. 21. Partecipazione del Sistema regionale a interventi di emergenza in ambito nazionale e internazionale.
1. Per gli interventi da realizzare in altre regioni e province autonome colpite da eventi calamitosi di elevata intensità o estensione in attuazione degli articoli 23 e 24 del
2. La Regione può costituire o aderire, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della
3. La Regione può concorrere all'attuazione di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero per i quali è stata deliberata la partecipazione del Servizio nazionale della protezione civile secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del
4. Le spese necessarie per gli interventi indicati nei commi 1, 2 e 3 sono anticipate dalla Regione a carico del fondo di cui all'articolo 27, in attesa di essere rimborsate secondo quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 25 del
Art. 22. Disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi.
1. L'emblema distintivo, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 79, l'uso delle denominazioni e ogni altro segno distintivo dell'immagine riferibile al Sistema regionale di protezione civile, è riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facoltà della direzione generale della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite alla medesima direzione, chiunque ne faccia uso indebito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. Al fine di individuare il personale della direzione generale della protezione civile nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, del
Art. 23. Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
1. Gli automezzi della direzione generale della protezione civile sono dotati di dispositivi di segnalazione acustica e luminosa le cui modalità d'uso sono stabilite con direttiva del direttore generale della Protezione civile, secondo quanto disposto dall'articolo 177 del
TITOLO IV
Strumenti finanziari
Art. 24. Contributi agli enti locali per spese di primo intervento e danni a seguito di eventi calamitosi.
1. Al verificarsi degli eventi che presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del
2. La direzione generale della protezione civile può concedere anticipazioni sui contributi di cui al comma 1 quando i danni provocati dall'evento calamitoso ed il pericolo imminente di danni futuri comportino urgentissimi interventi di primo soccorso.
3. Ai fini del comma 2, i comuni interessati dichiarano lo stato di calamità naturale con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 del
4. Le richieste di rimborso sono inviate, entro un anno dalla data dell'evento, alla direzione generale della protezione civile. Se la domanda di contributo risulta incompleta, l'istante integra la documentazione entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta integrazioni.
5. La direzione generale della protezione civile svolge controlli a campione, mediante verifiche documentali, controlli incrociati e sopralluoghi per verificare la veridicità delle rendicontazioni prodotte.
6. Le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, la relativa istruttoria, e i criteri per la ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
Art. 25. Contributi a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi.
1. Al verificarsi degli eventi calamitosi, i comuni, anche in forma associata, raccolgono le segnalazioni:
a) dei soggetti privati per i danni subiti all'abitazione principale o ai beni di prima necessità;
b) dei titolari di attività economiche e produttive per i danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.
2. I comuni dichiarano lo stato di calamità naturale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, indicando eventuali danni a privati e attività produttive, e trasmettono la dichiarazione medesima alla direzione generale della protezione civile entro dieci giorni dall'evento calamitoso.
3. La direzione generale della protezione civile avvia la raccolta delle domande di contributo da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive che avevano segnalato danni ai sensi del comma 1.
4. Al termine dell'istruttoria delle domande pervenute e sulla base delle risorse disponibili nel bilancio regionale, agli aventi diritto è concesso, se non già previsto da specifiche leggi di settore, un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti, al netto di ogni altro risarcimento, indennizzo o emolumento comunque denominato, corrisposto per compensare i danni derivanti dall'evento calamitoso.
5. Se le risorse non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste, gli indennizzi sono erogati per scaglioni finanziari, secondo criteri di progressività e proporzionalità, che privilegiano il ripristino dei servizi abitativi privati essenziali.
6. La Regione favorisce, se necessario, il ripristino delle normali condizioni di vita delle persone e la ripresa delle attività produttive anche attraverso appositi strumenti finanziari, concordati con istituti bancari, finalizzati a ottenere agevolazioni finanziarie o di accesso al credito agevolato.
7. I contributi di cui al presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. La direzione generale della protezione civile svolge controlli a campione, mediante verifiche documentali, controlli incrociati e sopralluoghi per verificare la veridicità delle rendicontazioni prodotte.
9. Le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, la relativa istruttoria, e i criteri per la ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
Art. 26. Fondo per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile.
1. Per la realizzazione di interventi di previsione e prevenzione è istituito il Fondo per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile, gestito dalla direzione generale della protezione civile, per spese di investimento relative a specifici piani, programmi e progetti.
2. Nel fondo per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile confluiscono le risorse di cui all'articolo 83, comma 1), lettera b), numero 1), della
Art. 27. Fondo speciale per le emergenze regionali.
1. Al fine di fronteggiare le esigenze urgenti e i danni conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del
2. Il fondo speciale per le emergenze regionali è finalizzato all'erogazione di contributi a favore degli enti locali, dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità, nei limiti delle risorse disponibili, ed è destinato al ripristino delle condizioni normali di vita e alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità.
3. Il fondo speciale per le emergenze regionali è istituito presso la direzione generale della protezione civile, che opera in coordinamento con gli altri soggetti istituzionalmente competenti per il superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita.
4. Il fondo speciale per le emergenze regionali può essere utilizzato anche per spese correnti per l'attuazione di urgenti misure di prevenzione.
5. Una quota del fondo speciale per le emergenze regionali è utilizzata dalla direzione generale della protezione civile per spese urgenti di protezione civile necessarie per fronteggiare le emergenze e attivare i primi interventi in conseguenza di eventi calamitosi che si verificano nel territorio regionale. Il fondo speciale per le emergenze regionali è destinato alle spese per l'immediato affidamento di lavori, servizi e forniture anche ai sensi degli articoli 140 e 140-bis del decreto 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
6. Nel fondo speciale per le emergenze regionali confluiscono le risorse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della
7. Il fondo speciale per le emergenze regionali è alimentato da risorse regionali, dalle risorse nazionali di cui all'articolo 45 del
8. Le somme residue sono versate all'entrata del bilancio della Regione per la riassegnazione al fondo speciale per le emergenze regionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
9. Le modalità di gestione e utilizzo del fondo speciale per le emergenze regionali, con possibilità di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, sono disciplinate con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
TITOLO V
Organizzazioni di volontariato
Art. 28. Integrazione del volontariato organizzato nel Sistema regionale di protezione civile.
1. Il Sistema regionale di protezione civile promuove la partecipazione del volontariato organizzato come definito all'articolo 32 del
2. Al volontariato di protezione civile della Regione si applica la disciplina contenuta nella sezione II del capo V del
3. I soggetti di cui al comma 1, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2 del
4. L'elenco regionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo per assicurare la partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, con specifiche modalità di registrazione.
5. Con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche, nonché le modalità di sospensione o cancellazione dall'elenco.
6. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le modalità e i criteri per l'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile stabiliti con D.G.R. 5 giugno 2013, n. 21/30 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre Istituzione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile).
Art. 29. Organismi rappresentativi del volontariato di protezione civile.
1. Il volontariato organizzato partecipa al Sistema regionale di protezione civile attraverso i seguenti organismi rappresentativi che svolgono la loro attività a titolo gratuito:
a) l'assemblea generale;
b) i coordinamenti territoriali;
c) la rappresentanza regionale.
2. L'assemblea generale di cui al comma 1, lettera a):
a) è composta dal presidente di ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 28, comma 4;
b) svolge funzioni di confronto e proposta sulle tematiche di protezione civile e sulle iniziative attinenti al volontariato regionale;
c) approva il regolamento che disciplina il funzionamento e la composizione degli organismi di cui al comma 1.
3. I coordinamenti territoriali di cui al comma 1, lettera b), assicurano il raccordo tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 28, comma 4, nel territorio di riferimento e la direzione generale della protezione civile.
4. La rappresentanza regionale di cui al comma 1, lettera c):
a) promuove il coordinamento dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 28, comma 4;
b) svolge attività propositiva e consultiva nei confronti della direzione generale della protezione civile;
c) esprime il parere obbligatorio non vincolante in ordine alla ripartizione dei fondi destinati al volontariato di protezione civile;
d) designa, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente.
5. Il presidente e il vicepresidente della rappresentanza regionale ricoprono di diritto, nella Commissione territoriale del Comitato nazionale di cui all'articolo 42 del
6. Con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9 sono individuati i comuni appartenenti a ciascun coordinamento territoriale.
7. Fino all'insediamento degli organismi di cui al comma 1, continuano ad operare la rappresentanza del volontariato riconosciuta con D.G.R. 2 agosto 2016, n. 45/27 (Ruolo della rappresentanza regionale del volontariato di Protezione civile e adozione delle Disposizioni sulla rappresentanza del volontariato), e gli altri organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile in carica.
Art. 30. Convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile.
1. Al fine di garantire l'operatività delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e nell'elenco regionale di cui all'articolo 28, comma 4, la direzione generale della protezione civile stipula apposite convenzioni di durata triennale.
2. Le convenzioni sono finalizzate ad assicurare il funzionamento delle organizzazioni e dei gruppi comunali, garantirne il potenziamento della capacità operativa, disciplinare le forme di collaborazione con la direzione generale della protezione civile.
3. Per la stipula delle convenzioni, la direzione generale della protezione civile è autorizzata ad erogare anticipazioni senza necessità di garanzia fideiussoria. Le organizzazioni e i gruppi comunali, ai fini della liquidazione del saldo, provvedono alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. I contenuti delle convenzioni sono disciplinati con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
TITOLO VI
Disposizioni in materia di scuola regionale di protezione civile, salvaguardia del territorio, formazione e cultura della prevenzione
Art. 31. Finalità e organizzazione della Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio.
1. La Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio, istituita dall'articolo 82 della
2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della Scuola di cui al comma 1 sono disciplinate con direttiva approvata ai sensi dell'articolo 9.
3. Le attività formative di cui al comma 2 sono svolte dalle strutture operative regionali e nazionali.
Art. 32. Formazione e diffusione della cultura di protezione civile.
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è approvato, nell'ambito del piano regionale di cui all'articolo 11, il piano triennale di formazione, informazione e addestramento che definisce i contenuti e le modalità per garantire:
a) la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Sistema regionale della protezione civile;
b) la promozione di progetti formativi e accordi di collaborazione con le università, gli istituti di ricerca e di formazione, le associazioni e gli altri enti pubblici o privati che trattano tematiche di interesse per la protezione civile;
c) la diffusione della cultura della protezione civile e della prevenzione nelle comunità e in particolare nelle scuole, mediante forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le strutture operative della protezione civile;
d) l'informazione alla popolazione per migliorare la percezione e la consapevolezza dei rischi presenti sul territorio regionale;
e) la formazione dei tecnici incaricati della predisposizione dei piani di protezione civile e la diffusione dei loro contenuti alla popolazione.
3. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano triennale di cui al comma 2, dalle strutture operative regionali e nazionali. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le amministrazioni statali, le università, enti e organizzazioni di volontariato di protezione civile di comprovata qualificazione e specializzazione.
Art. 33. Esercitazioni.
1. La Regione promuove l'organizzazione di esercitazioni di protezione civile nel territorio regionale, con l'eventuale coinvolgimento delle comunità interessate, al fine di effettuare una verifica sulla pronta, efficace e adeguata applicazione dei criteri della pianificazione di cui all'articolo 11, affinando l'azione integrata e partecipata di tutte le componenti del sistema di protezione civile, l'aggiornamento, la formazione e la qualificazione di tutto il personale addetto alla funzione di protezione civile.
2. La Regione promuove le opportune intese con il Dipartimento della protezione civile per partecipare alle esercitazioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), e all'articolo 8, comma 1, lettera h), del
Art. 34. Giornata regionale della protezione civile e onorificenze.
1. Il 23 settembre di ogni anno si celebra la "Giornata regionale della protezione civile". In tale occasione la Regione promuove l'organizzazione di eventi per celebrare l'impegno della protezione civile sarda e per l'attribuzione delle onorificenze di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 9, definisce, i criteri e le modalità per l'attribuzione di onorificenze a persone, amministrazioni, enti istituzioni o organizzazioni del sistema regionale di protezione civile, che si sono distinti per particolari meriti nell'attività di protezione civile.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 35. Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla e monitora l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dal Sistema regionale di protezione civile.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione triennale che descrive l'impatto sociale dell'azione del Sistema regionale di protezione civile, l'efficacia, l'efficienza e i risultati dell'azione amministrativa, che illustra i principali processi decisionali e operativi e le ricadute sulla comunità.
3. La relazione documenta le iniziative, le attività e gli interventi conclusi e in corso di realizzazione, indica i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, l'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione, la partecipazione alle attività di protezione civile, con particolare riferimento ai volontari, le eventuali criticità emerse e le soluzioni adottate.
Art. 36. Abrogazioni.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
a) la
b) la
c) gli articoli 69 e 70 della
d) i commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 (Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3);
e) la lettera i) del comma 4 dell'articolo 80 della
f) il comma 21 dell'articolo 14 della
g) il comma 6 dell'articolo 11 della
h) il comma 1 dell'articolo 3 della
i) il comma 16 dell'articolo 15 della
j) il comma 1 dell'articolo 4 della
k) la
l) il comma 23 dell'articolo 5 della
m) la
n) la
o) il comma 12 dell'articolo 6 della
p) il comma 1 dell'articolo 73, l'articolo 81, i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 82 della
Art. 37. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 in conto della missione 11, programmi 01 e 02, titoli 1 e 2, destinate alle medesime finalità.
2. A decorrere dal 2029 si provvede nell'ambito delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio per tali finalità in conto della missione 11, programmi 01 e 02, titoli 1 e 2.
3. All'attuazione della presente legge possono concorrere ulteriori risorse europee, statali e regionali coerenti con le finalità perseguite dalla medesima.
Art. 38. Norma transitoria.
1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Art. 39. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.