§ 95.15.322 - D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:18/10/2023
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 2.  Sanzioni
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 95.15.322 - D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153.

Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

(G.U. 3 novembre 2023, n. 257)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 38);

     Vista la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento;

     Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

     Visto il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

     Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

     Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

     Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

     Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi e, in particolare gli articoli 9 e 10 concernenti, rispettivamente "Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità" e "Violazione degli obblighi degli operatori finanziari"»;

     Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:

     «Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento). - Art. 40 bis. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

     a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     b) "servizio di pagamento": una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     h) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

     l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.

 

     Art. 40 ter. (Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

     3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

     4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

 

     Art. 40 quater. (Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.

     2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

 

     Art. 40 quinquies. (Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:

     a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

     1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,

     2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

     b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

     1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,

     2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

 

     Art. 40 sexies. (Dati da conservare). - 1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

     a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

     b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

     c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

     d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

     e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

     f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

     g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;

     h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

     a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

     b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

     c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonchè le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

     d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;

     e) se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.».

 

     Art. 2. Sanzioni

     1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 40-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

     2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.