§ 69.3.129 - L. 24 novembre 2023, n. 168.
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:24/11/2023
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime
Art. 2.  Potenziamento delle misure di prevenzione
Art. 3.  Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
Art. 4.  Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
Art. 5.  Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Art. 6.  Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Art. 7.  Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Art. 8.  Rilevazione dei termini
Art. 9.  Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 10.  Arresto in flagranza differita
Art. 11.  Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
Art. 12.  Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico
Art. 13.  Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive
Art. 14.  Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione
Art. 15.  Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena
Art. 16.  Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
Art. 17.  Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto
Art. 18.  Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
Art. 19.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.3.129 - L. 24 novembre 2023, n. 168.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

(G.U. 24 novembre 2023, n. 275)

 

Art. 1. Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime

     1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza di minorenni»;

     b) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale»;

     c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

     «5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

     5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

     5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

     2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

     «Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

     3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8:

     1) al comma 1, le parole: «il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo»;

     b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies,» e le parole: «609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale».

 

     Art. 2. Potenziamento delle misure di prevenzione

     1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice»;

     b) all'articolo 6:

     1) al comma 3-bis, le parole: «la disponibilità dei relativi dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa fattibilità tecnica»;

     2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     «3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo»;

     c) all'articolo 8, comma 5:

     1) le parole: «agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter),» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettera c),»;

     2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

     d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni»;

     e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza».

     2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «violenza di genere» sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,».

 

     Art. 3. Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

     1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

     «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale».

 

     Art. 4. Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

     1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

     2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica

     1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica».

 

     Art. 6. Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

     1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

     2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

 

     Art. 7. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

     1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     «Art. 362 bis. (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

     2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

     3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria».

 

     Art. 8. Rilevazione dei termini

     1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

 

     Art. 9. Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

     1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 387-bis:

     1) dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»;

     b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «l'ordine di protezione» fino a: «ancora» sono soppresse.

 

     Art. 10. Arresto in flagranza differita

     1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     «Art. 382 bis. (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

     1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

     2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

     2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

     2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

     2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo».

 

     Art. 12. Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti:«, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria»;

     b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: «privata dimora» sono inserite le seguenti: «e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter»;

     c) all'articolo 282-bis, comma 6:

     1) dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato,»;

     2) dopo le parole: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate,» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

     3) le parole: «anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni»;

     4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi»;

     d) all'articolo 282-ter:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi»;

     2) al comma 2, le parole: «una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone» sono sostituite dalle seguenti: «una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

 

     Art. 13. Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

     b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

     c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 387-bis del codice penale o» e dopo le parole: «nell'articolo 381, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente codice».

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: «i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva» sono inserite le seguenti: «emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato»;

     b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

     «2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

     2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa»;

     c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena

     1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonchè agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)».

     2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale».

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

     1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;

     b) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

 

     Art. 17. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto

     1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Provvisionale). - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

     2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

     3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

     a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

     b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonchè sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

     c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

     4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

     5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

     6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

     a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

     b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato».

 

     Art. 18. Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato

     1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

 

     Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.