§ 46.8.39a - Legge 27 aprile 1978, n. 181.
Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/04/1978
Numero:181


Sommario
Art. unico.      L'applicazione dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante [...]


§ 46.8.39a - Legge 27 aprile 1978, n. 181. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

(G.U. 17 maggio 1978, n. 134)

 

 

 

     Art. unico.

     L'applicazione dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.