§ 46.8.38A - Legge 27 maggio 1975, n. 178.
Modifiche all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/05/1975
Numero:178


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificato dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° giugno 1972.


§ 46.8.38A - Legge 27 maggio 1975, n. 178. [1]

Modifiche all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 10 giugno 1975, n. 150)

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificato dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° giugno 1972.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.