§ 46.8.389 - Legge 18 novembre 1975, n. 590.
Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/11/1975
Numero:590


Sommario
Art. 1.      All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o [...]
Art. 2.      Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla [...]
Art. 3.      I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto [...]


§ 46.8.389 - Legge 18 novembre 1975, n. 590. [1]

Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito.

(G.U. 6 dicembre 1975, n. 323)

 

 

     Art. 1.

     All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, come risulta modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la valutazione abbia luogo prima o dopo il termine del corso.

     I sergenti rinunciatari al trasferimento in servizio permanente sono collocati nella categoria di complemento e trattenuti in servizio per il soddisfacimento dell'obbligo assunto, fermo restando il disposto dell'art. 15 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

 

          Art. 3.

     I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto risulta insufficiente per il completamento dei corsi stessi, potranno entro sessanta giorni dalla predetta data assumere l'obbligo della permanenza in servizio previsto dal precedente art. 1.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.