§ 46.8.380 - Legge 27 dicembre 1973, n. 934.
Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/12/1973
Numero:934


Sommario
Art. 1.      Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della [...]
Art. 2.      All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione degli [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.380 - Legge 27 dicembre 1973, n. 934. [1]

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia.

(G.U. 23 gennaio 1974, n. 21)

 

 

     Art. 1.

     Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, numero 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, corrisposti a cura del reparto estero della direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1972, s'intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1973.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.